C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della A.S.D. CISTELLUM 2016 – Campionato 2°Categoria – Girone X GARA del 19.02.2023 – A.S.D. CISTELLUM 2016 – S.C. ANTONIANA C.U. n. 32 della Delegazione Provinciale di Varese datato 02.03.2023

Reclamo della A.S.D. CISTELLUM 2016 - Campionato 2°Categoria – Girone X GARA del 19.02.2023 – A.S.D. CISTELLUM 2016 – S.C. ANTONIANA C.U. n. 32 della Delegazione Provinciale di Varese datato 02.03.2023

La società A.S.D. CISTELLUM 2016 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Varese, che, in relazione alla condotta posta in essere dalla reclamante durante la gara in epigrafe, contraria alla norma sportiva sull’utilizzo dei giovani, secondo cui nel campionato di Seconda Categoria vige l’obbligo di schierare durante tutta la partita almeno due giocatori nati nel 2000 e uno nato nel 2001 (regola adottata dal C.R. Lombardia a seguito del C.U. n. 15 della Lega Dilettanti del 7 aprile 2022), ha così deliberato: - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società S.C. ANTONIANA con addebito della tassa reclamo; - di procedere d’ufficio sulla base di quanto emerso dagli atti ufficiali comminando la sanzione sportiva della gara persa con il risultato di 0-3 alla Società CISTELLUM 2016 (art. 66 CGS); - di inibire a tutto il 18.03.2023 il Sig. VALERIO MOSCA (Dirigente accompagnatore ufficiale della società CISTELLUM 2016). Nel reclamo, la società Cistellum 2016 eccepisce la mancata osservanza da parte del G.S. dell’art. 48, comma 2, CGS, allorquando in tale norma si parla di “irricevibilità” del ricorso che manchi del versamento del contributo o dell’indicazione dell’addebito sul conto campionato, e non di “inammissibilità” dello stesso. 105 / 56 Di conseguenza il G.S., senza entrare nel merito delle pretese del ricorso presentato dalla S.C. Antoniana, in quanto irricevibile, avrebbe dovuto omologare il risultato della gara in epigrafe terminata per 2 reti a 1 a favore della Cistellum 2016. Nel merito, la reclamante sostiene che nel rapporto di gara, l’Arbitro sarebbe occorso in errore, riportando quale sostituto del calciatore n. 3 (BONFRATE Riccardo nato nel 2001), il n. 15 (MONTAN Francesco nato nel 1993), anziché il n. 13 (SASSI Leonardo nato nel 2002). Anche per tale motivazione, la Cistellum 2016 chiede la riforma della decisione del G.S. e di omologare il risultato della gara in epigrafe terminata per 2 reti a 1 a favore della stessa. Il tutto viene ribadito dal Presidente della Cistellum 2016, comparso davanti a questa Corte. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

 L’Art. 50, comma 3, CGS prevede per tutti gli organi di giustizia sportiva i più ampi poteri di indagine ed accertamento. Tale norma consente quindi agli organi giudicanti di avvalersi di supporti ed elementi necessari per assumere le proprie decisioni. Nel caso de quo, la suddetta previsione normativa ha legittimato l’acquisizione del referto di gara da parte del Giudice di prime cure, che ha così potuto accertare l’irregolarità in cui è occorsa la società Cistellum 2016 e, di conseguenza, comminarle la relativa sanzione. Priva di pregio è la doglianza con la quale la reclamante sostiene che il G.S. non avrebbe potuto decidere nel merito e quindi comminare la perdita della gara per il risultato di 0-3. Invero, la decisione assunta dal G.S. prescinde dalla regolarità o meno del ricorso della società Antoniana, essendosi il G.S. pronunciato sulla scorta del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova. Anche nel merito il ricorso è infondato. La circostanza della sostituzione da parte della Cistellum 2016 del calciatore n. 3 (BONFRATE Riccardo nato nel 2001) con il n. 15 (MONTAN Francesco nato nel 1993), che ha determinato la violazione della norma sportiva, conforme al C.U. n. 15 della Lega Dilettanti del 7 aprile 2022, è attestata nel referto di gara, e confermata nella successiva integrazione fornita dall’Arbitro. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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