C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD OLTREPO’ FBC – Campionato Under 15 Prov. – Gir. B GARA del 22.10.2022 tra FRIGIROLA 1952 – OLTREPO’ FBC C.U. n. 18 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 27.10.2022
Reclamo della società ASD OLTREPO’ FBC – Campionato Under 15 Prov. – Gir. B GARA del 22.10.2022 tra FRIGIROLA 1952 – OLTREPO’ FBC C.U. n. 18 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 27.10.2022
La società ASD OLTREPO’ FBC aveva proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il Giudice Sportivo di 1°Grado, rilevata sugli atti ufficiali di gara la partecipazione all’incontro in intestazione del calciatore URSINO Juri, nato il 03.07.2007, aveva riscontrato la violazione della normativa prevista sull’impiego dei calciatori per la categoria Under 15 provinciale, così come pubblicata sul C.U. n. 1 SGS dell’1.7.2022 – Stagione Sportiva 2022-2023 (pag. 14), ove si ammette l’utilizzo di calciatori nati negli anni 2008 e 2009, ed aveva di conseguenza disposto nei confronti di OLTREPO’ FBC (i) la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 10 C.G.S.; (ii) l’ammenda pari ad € 40,00; (iii) l’inibizione sino al 7.11.2022 del sig. Ferrari Antonio, Dirigente accompagnatore ufficiale della società. Avverso tale decisione, la reclamante eccepiva che l’inserimento del calciatore URSINO Juri nella distinta di gara sarebbe stato determinato da un mero errore di omonimia, in quanto lo stesso sarebbe stato indicato per sbaglio nella compilazione dei documenti ufficiali al posto del tesserato URSINO Gioele, nato il 7.06.2008, il quale – regolarmente tesserato e a disposizione della società – sarebbe stato il calciatore effettivamente sceso in campo nelle fila della OLTREPO’ FBC. A suffragio di tale argomento, la ricorrente produceva altresì distinta di un’altra partita del campionato U16 provinciale della Delegazione di Pavia, disputata sempre il 22.10.2022, ore 15:30, tra le squadre OLTREPO’ FBC e MIRABELLO 1957, alla quale URSINO Juri (classe 2007) avrebbe effettivamente e regolarmente partecipato, come attestato dagli atti ufficiali di gara. Posto che le due partite si sono svolte pressoché in contemporanea (la gara qui in rilievo, infatti, aveva avuto inizio alle ore 15:00 dello stesso giorno, 22 ottobre 2022), la reclamante osservava come non fosse possibile che URSINO Juri fosse in campo nella partita disputata tra Frigirola 1952 e Oltrepò FBC, venendo così meno la ragione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nella riunione del 17.11.2022, premesso che non potevano essere acquisite le fotografie che la reclamante intendeva produrre, rilevava però l’incompatibilità logica della contemporanea presenza del calciatore URSINO Juri in due partite differenti. Deliberava pertanto di demandare alla Procura Federale gli accertamenti in ordine all’identità del calciatore che prese parte all’incontro Frigirola 1952 – Oltrepò FBC, disputato in data 22 ottobre 2022 alle ore15. La decisione sul reclamo veniva riservata all’esito degli accertamenti, previa fissazione di una nuova udienza ex art. 77 C.G.S. Con nota del 01.03.2023 la Procura Federale trasmetteva relazione conclusiva della propria attività di indagine al cui esito concludeva che “Il calciatore che, indossando la maglia n. 19 della ASD Oltrepò FBC, ha partecipato alla gara del campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Gir. B ASD Frigirola 1942 - ASD Oltrepò FBC disputata il 22 ottobre 2022 con inizio alle ore 15:00 entrando sul terreno di giuoco al 39’ del 2° tempo è URSINO Gioele e non URSINO Juri come erroneamente indicato nella distinta di gara consegnata all’arbitro dalla società ASD Oltrepò FBC.” Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale OSSERVA Alla luce dell’approfondito accertamento condotto dalla Procura Federale, essendo stato accertato che alla gara in intestazione ebbe a prendere effettivamente parte il calciatore URSINO Gioele (nato il 7.6.2008), la violazione alle disposizioni che regolano la partecipazione alle gare della categoria U15 provinciale, così come ritenuta dal Giudice Sportivo perché così risultante dagli atti ufficiali, è invece insussistente. Conseguentemente, non può che intervenire a regolare la fattispecie quanto dispone l’art. 10, co. 8, C.G.S, secondo cui “non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l’identità del calciatore, in relazione all’art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all’arbitro per l’identificazione prima della gara siano insufficienti”.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE Il reclamo proposto dalla A.S.D. OLTREPO’ FBC e conseguentemente, annullando la decisione del Giudice Sportivo oggetto di reclamo, ripristina il risultato della gara Frigirola 1952 / Oltrepò FBC conformemente a quello conseguito sul campo, con il punteggio di 4 reti a 0 in favore della squadra Oltrepò Fbc. Dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.
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