C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – gara del 25/ 2/2023 GAVIRATE CALCIO – ARDOR LAZZATE

 

gara del 25/ 2/2023 GAVIRATE CALCIO - ARDOR LAZZATE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 52 del 2.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Ardor Lazzate. Dato atto che con nota pec. in data 2-2-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il ricorso la citata società sostiene che al 35º del 2° tempo a seguito di infortunio di proprio calciatore, dopo aver già effettuato quattro sostituzioni chiedeva al direttore di gara di far accedere al giuoco "… il giocatore D'Aguanno (in distinta col numero 12) con la maglietta girata e la pettorina del colore della divisa… " mentre in un primo momento sembra che il direttore di gara acconsenta al cambio "… subito dopo ... non autorizza più la sostituzione lasciando terminare la partita… con dieci giocatori". Pertanto chiede la ripetizione della gara. La società Gavirate Calcio con nota pec in data 4.3.2023 comunica in via preliminare che la ricorrente "… non ha dimostrato il pagamento del contributo previsto….. Il ricorso non è sottoscritto in maniera autografa… "; inoltre nel merito sostiene che "…. al 42º del secondo tempo a causa di infortunio .... E non avendo .... Giocatori di movimento …. Mandava in campo il portiere di riserva con la maglia girata di colore bianco identica alla nostra muta….il direttore di gara in un primo momento acconsentiva al cambio…… accortosi che …aveva la maglia identica alla nostra chiedeva…. di far indossare una maglia che non si confondesse con la nostra o… una pettorina… non avendo tale maglia o pettorina… non effettuava il cambio". Quanto alla sottoscrizione si fa presente che il ricorso è pervenuto a mezzo pec; quanto al pagamento del contributo si ricorda che il ricorso della società (non del tesserato singolo) è da ritenersi assolto in quanto avente il conto presso il Comitato Regionale pertanto la tassa addebitabile. Sentito in proposito e con supplemento di rapporto il direttore di gara comunica: " che la società Ardor Lazzate… chiedeva di effettuare una sostituzione nella quale il portiere di riserva D'Aguanno Luca nº 12 con la divisa diversa dai suoi compagni (nonostante avesse girato la maglia al contrario) avrebbe sostituito il nº 17. Successivamente comunicavo che non consentivo la sostituzione. ". Pertanto come da lui ammesso, l'arbitro non ha consentito la quinta sostituzione alla società ricorrente che effettivamente ha dovuto terminare la gara con solamente dieci calciatori. Vista le regole 3 e 4 del giuoco del calcio

PQM

DELIBERA

Di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia. Di accreditare alla ricorrente la tassa, se versata.

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