C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 16/03/2023 – Delibera – gara del 4/ 3/2023 GRENTARCADIA – COLICODERVIESE

gara del 4/ 3/2023 GRENTARCADIA - COLICODERVIESE

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 53 del 9/3/23 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Colicoderviese. Dato atto che con nota in data 9-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso inviato a mezzo pec la ricorrente sostiene la irregolarità della gara in quanto la società Grentarcadia durante la gara stessa ha utilizzato 5 calciatori fuoriquota anziché i quattro consentiti: sostiene infatti che oltre ai calciatori nº 7 Savazzi Kevin nato il 29-4-2003, il nº 10 Kane Mandione nato il 28-12-2003, nº 11 Fall Tonton Ndiaga nato il 10-11-2003 al 12º del secondo tempo ha sostituito il nº 6 nato il 8-4-2004 col nº 14 Mazzoleni Matteo nato il 22-6-2003 ed inoltre al 20º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 2 nato il 31-4-2004 col il nº18 Fontana Riccardo nato il 21-5-2003, pertanto ha utilizzato cinque fuoriquota. A tal fine allega il " rapporto arbitrale consegnato alle società "(rectius foglio notizie)” dal quale effettivamente seppur poco leggibile risulterebbe la prima sostituzione della società Grentarcadia avvenuta al 12º del 2º tempo tra il calciatore nº 6 uscito ed il nº 14 entrato. Pertanto chiede l'applicazione della relativa sanzione a carico della società citata. La società Grentarcadia con pec in data 13-3-2023 ore 10,25 comunica che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente avendo iniziato la gara con i calciatori fuoriquota nº 7 Savazzi Kevin nato il 29-4-2003, il nº 10 Kane Mandione nato il 28-12-2003, nº 11 Fall Tonton Ndiaga nato il 10-11-2003 ed al 12 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 6 Miano Mattia nato il 8-4-2004 col il nº19 Sozzi Cristian nato il 30-1-2004 ciò seppur"…. nella copia non vincolante del referto arbitrale consegnata alle due società (rectuius foglio notizie) era indicato il nº 14 e non il 19 come entrante. Tuttavia auspichiamo che nel referto ufficiale…. il cambio sia stato riportato correttamente". Dagli atti ufficiali di gara (rapporto di gara) si rileva che la società Grentarcadia ha fatto partecipare alla gara i calciatori nº7 Savazzi Kevin nato il 29-4-2003, il nº 10 Kane Mandione nato il 28-12-2003, nº 11 Fall Tonton Ndiaga nato il 10-11-2003 ed al 12 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 6 Miano Mattia nato il 8-4-2004 col il nº19 Sozzi Cristian nato il 30-1-2004 ed al 20 º del secondo tempo ha sostituito il calciatore nº 2 Di Lorenzo Claudio nato il 31-5-2004 col il nº18 Fontana Riccardo nato il 21-5-2003, i quali hanno così attivamente preso parte alla gara. Regolari le rimanenti sostituzioni. Il direttore di gara sentito in proposito e con supplemento di rapporto a mezzo mail in data 9-3-2023, comunica e conferma che la prima sostituzione della società Grentarcadia è avvenuta tra il calciatore nº 6 Miano Mattia nato il 8-4-2004 col calciatore nº 19 Sozzi Cristian nato il 30-1-2004 e non col calciatore nº 14 Mazzoleni Matteo nato il 22-6-2003. Quindi sul terreno di gioco sono stati impiegati quattro calciatori fuoriquota e non cinque, come consentito dalla disposizione vigente come disposto con C.U. nº 6 crl del 4-8-22 Punto 3.1.1. A/7 lett b) pag. 17 e segg.. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2022-23.

E' qui opportuno richiamare l'attenzione riguardo all'invito rivolto alle società e riportato a stampa in calce al foglio notizie stesso il quale chiaramente sollecita a: "..prestare la massima attenzione circa i provvedimenti iscritti …"; è evidente che tale invito pone un dovere in capo ai dirigenti delle società i quali nell'immediatezza della consegna del documento (che pure ha solo valore informale) nell'effettuare una verifica dei dati ivi riportati in tal modo devono lealmente collaborare col direttore di gara e con l'altra società per segnalare, nel rispetto dell'autonomia e della autorità decisionale dell'arbitro, eventuali possibili errori di trascrizione evitando così di dar luogo ad inutili procedimenti. La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali: infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

P.Q.S.

DELIBERA

Di omologare il risultato della gara come conseguito Grentarcadia - Colicoderviese per 1-1. Di addebitare la tassa reclamo, se non versata.

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