C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – gara del 12/ 3/2023 ESPERIA CALCIO – REAL MELEGNANO 1928

gara del 12/ 3/2023 ESPERIA CALCIO - REAL MELEGNANO 1928

Dato atto che la società Real Melegnano con nota a mezzo mail pec in data 13.03.2023 ore 11.28 ha preannunciato ricorso; che con nota a mezzo mail pec in data 14-03-2023 ore 15.14 ha inviato le motivazioni del ricorso, inviando nel contesto le motivazioni alla controparte. Dato atto che con nota mail pec la segreteria dell'ufficio giustizia sportiva del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. La società Real Melegnano ricorre avverso all'omologazione della gara in oggetto, in quanto la società Esperia Calcio ha schierato ed utilizzato, dal 1º del secondo tempo, il calciatore Lazzarini Tommaso (25.02.2007) in distinta con il nº13 nonostante fosse squalificato. Detto calciatore non avrebbe potuto partecipare alla gara inquanto squalificato per tre gare effettive, come risulta dal C.U. nº 33 del 9.03.2023 della Delegazione di Lodi. La controparte invia deduzioni con le quali contesta il ricorso e comunica che il calciatore squalificato per tre gare, squalifica per infrazione commessa in gara della categoria Allievi Under 16 provinciale della categoria in relazione a quanto disposto dall'articolo 21 comma 2 del CGS aveva diritto a partecipare alla gara in oggetto in quanto era tenuto a scontare la squalifica " nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto al comma 6 e 7.". Dagli atti di gara si evince che il calciatore Lazzarini Tommaso (25.02.2007) era in distinta ed ha partecipato dal 1º del secondo tempo attivamente alla gara in oggetto Allievi under 17 regionale, del12.03.2023 con il nº13, in sostituzione del calciatore Battiston Gabriele nº 10. Dal C.U. nº 33 del 09.03.2023 pag.35 della Delegazione di Lodi , si evidenzia che il calciatore nella gara del 05.03.2023, categoria allievi under 16 provinciali Esperia - Casalpusterlengo è stato sanzionato con tre giornate di squalifica Richiamate qui, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le motivazioni e la normativa citata nella propria deliberazione pubblicata sul precedente comunicato del CRL nº 55 del 16-3-2023 in ordine alla gara di 1^ categoria Union Team SCB - ADS Porto 2005. Pur nel rispetto del principio di omogeneità, dato tuttavia atto che il tenore della norma, al momento, non consente quindi di aderire alla tesi prospettata dalla ricorrente. Visti gli articoli 9, 19, 21 e 137 del CGS.

PQM

DELIBERA

Di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Esperia Calcio - Real Melegnano: 3-0. si dispone inoltre l'addebito della tassa, se non versata.

 

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