C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 18/ 3/2023 PAVIA 1911 S.S.D. A R.L. – CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

gara del 18/ 3/2023 PAVIA 1911 S.S.D. A R.L. - CASTEGGIO 18 98 A.S.D.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 56 del 23.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Casteggio 18 98. Dato atto che con nota pec in data 24-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Casteggio 18 98 sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Di Nardo Cristiano nato il 6-11-2004, in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione riportata nella gara Eccellenza Pavia 1911- Pontelambrese del 12-3-2023, come da CU del CRL nº 55 del 16-3-2023. A tal proposito fa riferimento alla comunicazione "Esecuzione sanzioni" pubblicata in data 2-3-2023 nella sezione News del sito del CRL, chiede accertamenti. La società Pavia 1911 non ha fatto pervenire controdeduzioni. Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Pavia 1911 ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 8 partecipando attivamente alla gara. Come su detto il calciatore Di Nardo Cristiano nato il 6-11-2004 risulta effettivamente squalificato per una giornata per quinta ammonizione riportata nella gara Eccellenza Pavia 1911- Pontelambrese del 12-3-2023 come da CU 55 del 16-3-2023. Il medesimo ha partecipato alla gara Juniores in oggetto. Richiamate qui, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le motivazioni e la normativa citata nella propria deliberazione pubblicata sul precedente comunicato del CRL nº 55 del 16-3-2023 in ordine alla gara di 1^ categoria Union Team SCB - ADS Porto 2005. Pur nel rispetto del principio di omogeneità, dato tuttavia atto che il tenore della norma, al momento, non consente quindi di aderire allatesi prospettata dalla ricorrente. Visti gli articoli 9, 19, 21 e 137 del CGS.

PQM

DELIBERA

Di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Pavia 1911 - Casteggio 18 98: 0-0. Nel caso in esame in considerazione del riferimento della società in ordine alla comunicazione sul sito del CRL si ritiene equo non provvedere all'addebito della tassa.

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