C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot.192 datato 31.01.2023 nei confronti di: GEZIM ELMAZI,

Deferimento della Procura Federale Prot.192 datato 31.01.2023 nei confronti di: GEZIM ELMAZI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gallarate Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S. per avere consentito e comunque non impedito al calciatore Mattia Costa di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Gallarate Calcio, alla gara ASD Gallarate Calcio – USD Calcio Bostio del 07.09.2022, valevole per il girone 2 della Coppa Lombardia di 1^ categoria, nonostante lo stesso risultasse squalificato; ROBERTO FOGLIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società ASD Gallarate Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S. per avere sottoscritto la distinta di gara della società ASD Gallarate Calcio consegnata all’arbitro in occasione della gara ASD Gallarate Calcio – USD Calcio Bostio del 07.09.2022, valevole per il girone 2 della Coppa Lombardia di 1^ categoria, nella quale è inserito il nominativo di Mattia Costa, attestando quindi in maniera non veritiera la legittima partecipazione dello stesso alla gara, in quanto squalificato; MATTIA COSTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Gallarate Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S. per avere lo stesso partecipato nelle fila della squadra schierata dalla ASD Gallarate Calcio, alla gara ASD Gallarate Calcio – USD Calcio Bostio del 07.09.2022, valevole per il girone 2 della Coppa Lombardia di 1^ categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica; A.S.D. GALLARATE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gezim Elmazi, Roberto Foglia e Mattia Costa, come sopra descritti.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: premesso che all’udienza del 02.03.2023 alle ore 20.00 comparivano per la Procura l’Avv. Sergio Onesti e per i deferiti i Sigg.ri Gezim Elmazi, in proprio e quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gallarate Calcio, e Roberto Foglia, dirigente tesserato per la società deferita; nessuno compariva per il deferito Mattia Costa; il rappresentante della Procura Federale, riportandosi integralmente al deferimento e richiamando gli atti istruttori, precisava che i fatti contestati risultavano acclarati anche dalle dichiarazioni dei deferiti e, prendendo atto dell’errore commesso in buona fede dal Presidente e dal dirigente, chiedeva comminarsi le seguenti sanzioni:  Per Gezim Elmazi: inibizione di tre mesi, per violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S.; Per Foglia Roberto: inibizione di tre mesi, per violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S.; Per Costa Mattia: tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, per violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S.; Per A.S.D. GALLARATE CALCIO: ammenda di € 300,00 ed 1 punto di penalizzazione, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. Il Presidente deferito evidenziava che la condotta contestata era caratterizzata da completa ed assoluta buona fede, dichiarando inoltre che il calciatore Costa Mattia aveva dichiarato il falso e che, dopo avere consultato il sito del CRL, la società non aveva rilevato anomalie. Il Presidente segnalava altresì nel corso dell’udienza che, a suo parere, l’errore era stato determinato dal fatto che i provvedimenti della Giustizia Sportiva di secondo grado non vengono tempestivamente aggiornati sul portale telematico. In conclusione, il Presidente chiedeva unicamente di non comminare il punto di penalizzazione a carico della società deferita. Il dirigente sig. Foglia ribadiva e confermava tutto quanto esposto dal Presidente, associandosi alla richiesta di non comminare punti di penalizzazione alla società deferita. osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, così come dalle dichiarazioni rese dai sigg.ri Gezim Elmazi e Foglia Roberto, emerge pacificamente la fondatezza dei fatti contestati e, conseguentemente, la responsabilità di tutti i soggetti deferiti. Risulta infatti documentalmente che il sig. Costa Mattia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Gallarate Calcio, nonostante la squalificata comminata con provvedimento disciplinare pubblicato nel C.U. n.48 del 17.02.2022 del C.R.L., abbia effettivamente preso parte alla gara tra ASD Gallarate Calcio – USD Calcio Bostio del 07.09.2022, valevole per il girone 2 della Coppa Lombardia di 1^ categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica appena menzionata. Pertanto i fatti contestati integrano la violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S. da parte dei sigg.ri Gezim Elmazi, Foglia Roberto e Costa Mattia, e la responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. della società A.S.D. Gallarate Calcio. Accertata la violazione delle norme appena sopra richiamate, occorre soffermarsi sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio da applicare, tenuto conto degli elementi specifici della fattispecie concreta. Giova anzitutto evidenziare che la condotta dei sigg.ri Gezim Elmazi – in proprio ed in rappresentanza della società deferita- e Foglia Roberto sia caratterizzata da un errore commesso in buona fede, come anche rilevato ed osservato dalla Procura. Risulta infatti che il calciatore deferito Costa Mattia veniva squalificato precedentemente al tesseramento con la società ASD Gallarate Calcio e, non avendo il calciatore riferito alcunché in merito al provvedimento disciplinare da scontare, l’unica colpa in capo agli altri deferiti risiede nel fatto di non avere espletato specifiche indagini per verificare la posizione del calciatore “neo tesserato”. Al contrario, la condotta del calciatore Costa Mattia deve essere decisamente censurata, non trovando applicazione alcun genere di attenuante. Infine, in considerazione del fatto che l’impiego in una gara di un calciatore in posizione irregolare comporterebbe, di norma, la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della squadra che schiera tale giocatore, fatta salva l’applicazione di circostanze attenuanti per Gezim Elmazi, Foglia Roberto e ASD Gallarate Calcio, la penalizzazione di un (solo) punto in classifica risulta l’unica sanzione non passibile di riduzione. In conclusione, sulla base di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale ritiene provata dagli elementi istruttori acquisiti la violazione delle norme contestate e ritiene che le sanzioni a carico di Gezim Elmazi, Foglia Roberto e ASD Gallarate Calcio debbano essere applicate in misura inferiore rispetto a quelle richieste dalla Procura. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

- GEZIM ELMAZI a due mesi di inibizione, per violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S.; - FOGLIA ROBERTO a due mesi di inibizione , per violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S.; - COSTA MATTIA a tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, per violazione degli artt. 4 comma 1 e 21 commi 1 e 2 del C.G.S.; - A.S.D. GALLARATE CALCIO all’ammenda di € 150,00 ed 1 punto di penalizzazione, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. Manda alla Segreteria del Tribunale per comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati e per ogni altro incombente di rito.

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