C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 24 febbraio 2023 – Prot. 19750/220pfi22-23 PM/rn, nei confronti di: Sig. Alessandro Cascella, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina 1946

Deferimento della Procura Federale datato 24 febbraio 2023 – Prot. 19750/220pfi22-23 PM/rn, nei confronti di: Sig. Alessandro Cascella, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina 1946 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Simone Carlo Stramacchia non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la U.S. Triestina 1946 del 09.09.2022; Sig. Simone Carlo Stramacchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. Baggio II per la violazione per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto in data 09.09.2022 una richiesta di tesseramento per la società U.S. triestina 1946 pur essendo già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società S.S. Baggio II;  La Società U.S. Triestina 1946 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente, sig. Alessandro Cascella, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolare costituzione del deferito: premesso che  Alla riunione del 16.03.2023 sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Fabio Esposito, nonché i deferiti, sigg.ri Cascella Alessandro e Stramacchia Simone Carlo, personalmente;  il Procuratore Federale a conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, ha chiesto l’applicazione delle sanzioni come di seguito dettagliate: per il Presidente Cascella Alessandro l’inibizione per mesi 3; per il calciatore Stramacchia Simone Carlo la squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza; per la società U.S. Triestina 1946 € 500,00 di ammenda; la Società, nel riportarsi alla propria memoria, ribadiva che il doppio tesseramento fosse conseguenza di un errore del sistema e di aver provveduto alla richiesta di tesseramento a seguito di informazioni ricevute dalla società Baggio II che, successivamente, proprio al fine di consentire il tesseramento del calciatore Stramacchia presso la società U.S. Triestina, aveva inoltrato una comunicazione alla Federazione nella quale indicava di aver proceduto al tesseramento per errore e ne chiedeva conseguentemente l’annullamento (U.S. Triestina produceva nell’occasione anche le relative mail). osserva La vicenda all’esame del Tribunale Federale impone una preliminare indicazione delle tempistiche in cui sono state presentate dalle società Baggio II e U.S. Triestina 1946 le richieste di tesseramento, individuate sulla base della documentazione prodotta in atti. In particolare, quanto alla società Baggio II, va evidenziato che: la prima richiesta di tesseramento è stata depositata dalla società SSD Baggio II in data 30 agosto 2022; In data 01.09.2022, il sistema di tesseramento segnalava un errore, consistente nell’assenza della firma di un genitore sulla richiesta di tesseramento; La società Baggio II provvedeva all’integrazione della richiesta di tesseramento, che così come depositata non poteva essere convalidata, in data 07.09.2023; La richiesta di tesseramento depositata dalla Baggio II veniva presa in carico, validata e approvata solo in data 14.09.2022; Quanto alla società U.S. Triestina 1946, dalla documentazione emerge che: La richiesta di tesseramento è stata depositata in data 09.09.2022; In data 20.09.2022 il sistema di tesseramento segnalava un errore di doppio tesseramento (con dicitura “calciatore già tesserato”); Poste queste premesse relativamente alle tempistiche in cui i fatti si sono verificati, appare altresì opportuno procedere ad una sommaria disamina sulle modalità e sul funzionamento del sistema informatico utilizzato dalle società per procedere al tesseramento dei calciatori. Il sistema adottato dalla LND per il tesseramento dei calciatori è funzionale non solo ad una migliore organizzazione e gestione dei tesseramenti, ma anche a consentire alla società di avere chiara la situazione dei propri calciatori e dei calciatori che intendono tesserare, mediante un semplice accesso e con la possibilità di prendere visione delle anagrafiche. In particolare, a quel che consta, le società accedono mediante proprie credenziali al sistema di tesseramento, all’interno del quale possono individuare quali calciatori siano già vincolati da tesseramento e quali invece siano svincolati. È bene specificare, in ogni caso, che il perfezionamento del tesseramento interviene esclusivamente nel momento in cui si giunge alla sua approvazione, quindi al termine dell’iter procedimentale. La procedura di tesseramento necessita infatti di un intervento e di un controllo da parte dei funzionari Federali, i quali, esaminata la documentazione depositata, provvedono a validare ed approvare la richiesta presentata dalla società. Solo a seguito dell’approvazione il calciatore risulta effettivamente tesserato e solo al termine del procedimento di tesseramento si certifica a sistema la sussistenza di un vincolo con la società presso cui diviene tesserato, con la conseguenza che solo a partire da questo momento le altre società possono venire a conoscenza non solo dell’esistenza del vincolo e, a fortiori, dell’intervenuto deposito della richiesta di tesseramento. Nelle more dei controlli federali, dunque, è ben possibile che una società, sebbene diligente, possa incorrere nell’incolpevole errore di richiedere il tesseramento di un calciatore per il quale già è stata depositata una richiesta di tesseramento non ancora approvata da parte di altra società. Ebbene, nella fattispecie, stanti le tempistiche meglio dettagliate in narrativa, questo Tribunale non può che valutare la condotta della Società U.S. Triestina 1946 e del suo Presidente, sig. Cascella Alessandro, come priva di rilevanza disciplinare. Per meglio chiarire quanto seguirà, occorre tenere a mente che la richiesta di tesseramento del calciatore Stramacchia è stata presentata in data 09.09.2022, data senz’altro successiva a quella del 07.09.2022 in cui Baggio II presentava la prima richiesta di tesseramento (del 30.08.2022), ma antecedente rispetto alla data di validazione ed approvazione (il 14.09.2022). Pertanto, nel periodo compreso tra il 07.09.2022 (data del completamento della prima richiesta di tesseramento) ed il 14.09.2022 (data di effettivo perfezionamento del tesseramento per la Baggio II), il calciatore Stramacchia risultava a sistema come non tesserato, tanto che la società ha potuto provvedere al deposito della nuova richiesta di tesseramento. 115 / 56 Per altro verso, al fine di certificare la propria buona fede nella richiesta, U.S. Triestina 1946 ha depositato una mail inviata dalla Società Baggio II nella quale viene richiesto alla Delegazione Provinciale di Milano della LND di annullare il tesseramento del calciatore Stramacchia Simone in quanto “fatto per errore”. Il sistema del tesseramento, oltre che per ragioni di carattere organizzativo, nasce anche al fine di tutelare il patrimonio sportivo delle società che, in sua assenza, potrebbero potenzialmente vedere i propri calciatori migrare da una squadra all’altra anche nel corso della stessa stagione sportiva. Nella fattispecie, le mail prodotte dimostrano in maniera non equivoca che non vi è stato alcun tentativo da parte della U.S. Triestina di sottrarre alla Baggio II parte del proprio capitale sportivo. Conseguentemente, posto quanto sopra, la condotta posta in essere dalla Società appare carente sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo: da un lato, infatti, aver proceduto alla richiesta di tesseramento di un calciatore che il sistema di tesseramento informatico faceva apparire come libero da vincoli, fa propendere questo Tribunale per una declaratoria di insussistenza del fatto contestato, considerato che il calciatore a sistema risultava di fatto libero; dall’altro, non può imputarsi alla società neppure una colpa (meno ancora un dolo) nell’aver proceduto alla richiesta di tesseramento di un calciatore che il sistema indicava come libero. La società – ed il suo presidente – pertanto hanno operato le verifiche sufficienti e che la diligenza media avrebbe richiesto in situazioni analoghe. Considerato che a norma dell’art. 5 co. 1 del CGS “le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili” e che a norma del successivo art. 6 co. 1 “la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”, non essendo ravvisabili profili di responsabilità nel Presidente, direttamente coinvolto nel tesseramento, non possono neppure essere ascritte alla società condotte disciplinarmente rilevanti. Discorso diverso va fatto invece per il calciatore Stramacchia. In particolare, sebbene probabilmente la giovane età e l’estraneità alle procedure di tesseramento possano averlo portato ad agire in maniera imprudente, ha comunque provveduto alla sottoscrizione di due richieste di tesseramento per due distinte società, e conseguentemente non può ritenersi come esente da responsabilità.

PQM

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

ASSOLVE

U.S. Triestina 1946 ed il Presidente sig. Cascella Alessandro;

CONDANNA

 Il calciatore sig. Stramacchia Simone Carlo alla sanzione di 2 giornate di squalifica.

 

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