C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 24/03/2023 – Delibera – RECLAMO DEL 13.03.2023 U.S.D. CASALI DAUNI Decisione GST C.U. N. 93 del 08.03.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 09/2022-2023 – CSAT

RECLAMO DEL 13.03.2023 U.S.D. CASALI DAUNI Decisione GST C.U. N. 93 del 08.03.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 09/2022-2023 - CSAT

DISPOSITIVO CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riunitasi il 23.03.2023, alle ore 16.00, c/o la Sede de Comitato Regionale Molise della FIGC – LND; letto il reclamo ed esaminati gli atti osserva: la reclamante ha chiesto di riformare l’impugnata decisione di I grado, con la quale è stata irrogata alla USD Casali Dauni la sanzione della perdita della gara in epigrafe con 1 punto di penalizzazione in classifica e disporre la ripetizione della gara. A fondamento del reclamo l’appellante deduce che la predetta gara era stata dichiarata conclusa dall’arbitro con l’emissione del triplice fischio finale, a seguito di una rissa che vedeva coinvolti tesserati di entrambe le squadre, circostanza che – semmai – avrebbe dovuto determinare la perdita della gara per entrambe le società contendenti. Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato.

Va premesso che gli organi della giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara solo in ipotesi eccezionali e sempreché il fattore inquinante la regolarità della gara non risulti addebitabile ad un soggetto dell’ordinamento federale gravato da specifiche responsabilità. Le ipotesi eccezionali possono riguardare – tra gli altri - i casi di errore tecnico emergente dal rapporto arbitrale; la sospensione definitiva della gara per evento determinato da forza maggiore, comunque estraneo alla responsabilità oggettiva delle società per intemperanze dei loro tesserati, soci e sostenitori. Ciò posto nella fattispecie non si è verificato alcun errore tecnico da parte dell’arbitro, avendo questi, nel rapporto di gara e nel relativo supplemento (che ai sensi dell’art. 61 C.G.S. “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”), chiarito di non aver affatto emesso il triplice fischio finale a seguito della colluttazione tra più tesserati di entrambe le squadre, ma di avere più volte fischiato al solo fine di richiamare l’attenzione e tentare di sedare gli animi e riportare la calma. E tale circostanza non può certo ritenersi smentita dal filmato allegato al reclamo, non soltanto per l’inammissibilità dell’invocato mezzo di prova, potendo gli organi di giustizia sportiva utilizzare le riprese televisive al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (art. 61 comma 2 C.G.S.), ma anche perché dall’esame della ripresa allegata non è dato stabilire con certezza se i fischi che si percepiscono effettivamente provengano dal direttore di gara; né tali fischi possono ritenersi incompatibili con quanto affermato nel referto arbitrale e relativo supplemento (ovvero che gli stessi fischi erano finalizzati a placare la rissa). Nei richiamati rapporto e supplemento, inoltre, il medesimo direttore di gara ha specificato di avere più volte invitato la squadra del Casali Dauni a riprendere il gioco, ma stante l’espresso rifiuto al suddetto invito, di essere stato costretto a decretare la fine dell’incontro. Dunque la prosecuzione della gara, secondo quanto emerso dagli atti ufficiali, è stata impedita non già dalla rissa scatenatasi sul campo (che peraltro avrebbe semmai comportato la perdita della gara per entrambe le squadre e non, quindi, la ripetizione della partita), ma dal rifiuto da parte della odierna reclamante di riprendere il gioco. Con conseguente applicabilità a carico della USD Casali Dauni della sanzione prevista dall’art. 53 NOIF, che punisce la società che fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della gara, laddove sia già in svolgimento, con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e con la penalizzazione di un punto in classifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva di II Grado, già versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it