C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 04/04/2023 – Delibera – Gara CIGLIANO CALCIO – STRAMBINESE 1924

Gara CIGLIANO CALCIO - STRAMBINESE 1924

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso depositato a mezzo PEC agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in data 2/04/2023 alle ore 19:25 dalla ACD STRAMBINESE 1924, avverso la regolarità della partita disputata in pari data contro la ASD CIGLIANO CALCIO, sul campo di quest'ultima, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, Girone B, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente lamenta lo schieramento in campo, da parte degli avversari, del giocatore n. 19 Luca Gaudino in costanza di squalifica; - rilevato che il ricorso in questione, trattandosi di gara compresa nelle ultime quattro giornate della competizione, doveva essere presentato nel rispetto della abbreviazione dei termini procedurali e con le modalità stabilite dal comunicato ufficiale n. 104/A F.I.G.C. del 18/1/2023 e riportata sul comunicato ufficiale regionale n. 73 del 2/3/2023 e che, contrariamente a quanto richiesto, la ricorrente non ha prodotto entro le ore 15:00 del giorno successivo a quello della disputa della gara la ricevuta di consegna della PEC di invio del reclamo stesso alla consorella; - ritenuto pertanto viziato proceduralmente e quindi inammissibile il ricorso presentato dalla ACD STRAMBINESE 1924; - evidenziato, inoltre, che lo stesso non è in ogni caso fondato nel merito in quanto - come dichiarato dalla ASD CIGLIANO CALCIO con le proprie controdeduzioni - il giocatore Luca Gaudino aveva già correttamente scontato la squalifica di tre giornate comminata con C.U. n. 78 del 16/03/2023, in quanto detto tesserato era stato espulso dall'arbitro nel corso della partita disputata contro la Valle Cervo in data 8/03/2023 (giornata di recupero) e non veniva convocato per le successive gare in calendario nelle giornate del 12/03/2023 (Ponderano / Cigliano), del 19/03/2023 (Cigliano / Montanaro) e del 26/03/2023 (Pro Palazzolo / Cigliano); - rammentato infatti che, ai sensi dell'art. 137, comma 2, C.G.S. "Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo" , che può aggravare con proprio provvedimento tale squalifica automatica: il Sig. Gaudino, quindi, espulso dal campo nella partita dell'8/03/2023, è stato correttamente non convocato dalla ASD CIGLIANO CALCIO per la partita immediatamente successiva, in calendario per il 12/03/2023, così scontando la giornata di squalifica automatica, ed ha successivamente scontato le altre due giornate di sanzione aggravata dopo la pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo; - pertanto, data l'improcedibilità ed altresì l'infondatezza del ricorso in oggetto

DELIBERA

- di respingere il ricorso presentato dalla ACD STRAMBINESE 1924, omologando il risultato conseguito sul campo: A.S.D. CIGLIANO CALCIO-A.C.D. STRAMBINESE 1924 1-1 - di addebitare alla ACD STRAMBINESE 1924 l'importo della tassa di reclamo, che non risulta versata; - nei successivi paragrafi si riportano i provvedimenti disciplinari per quanto in atti.

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