F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 187/CSA pubblicata del 4 Aprile 2023 – ASD Martina Calcio 1947
Decisione n. 187/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 218/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 218/CSA/2022-2023, proposto con procedura d’urgenza dalla società ASD Martina Calcio 1947 in data 23.03.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale
LND, di cui al Com. Uff. n. 114 del 21.03.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.03.2023, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Martina Calcio 1947 ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 114 del 21.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Città di Fasano/Martina Calcio del 19.03.2023.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Martina Calcio la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 e una gara a porte chiuse “Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato per l'intera durata della gara materiale pirotecnico. In particolare:
- prima dell'inizio della gara, lanciavano sul terreno di gioco 1 fumogeno che incendiava una porzione del manto sintetico, danneggiandolo;
- nel corso del secondo tempo, lanciavano 2 petardi, numerosi oggetti (carote, accendini) e 4 fumogeni che cadevano sul terreno di gioco (3) e sul campo per destinazione (1), incendiando e danneggiando le rispettive porzioni del manto sintetico.
- Sempre nel corso del secondo tempo rivolgevano numerosi insulti nei confronti di un A.A, il quale veniva fatto oggetto del lancio di un accendino che gli sfiorava la testa e di circa venti sputi che lo colpivano alla schiena.
Sanzione così determinata in ragione della oggettiva idoneità delle condotte ed arrecare nocumento dell'incolumità dei presenti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento contestato nella circostanza per cui è causa, chiedendo, in via principale, l’annullamento della sanzione di una gara a porte chiuse, tramutandola in diffida e, in via subordinata, la sua sostituzione con l'obbligo di chiusura del solo Settore "Curva Nord" dello Stadio G.D. Tursi di Martina Franca.
La reclamante, in particolare, ha confermato la correttezza della ricostruzione dei fatti emergenti dagli atti ufficiali, che sarebbero addebitabili, tuttavia, alla condotta di pochi elementi facinorosi, che con il loro comportamento arrecano danno ad una società, quale il Martina Calcio, che negli ultimi anni è balzata agli onori della cronaca per la sua sportività, per l'accoglienza verso avversari e tifoserie ospiti, per la correttezza del proprio pubblico, per la gran parte costituito da bambini delle scuole elementari e medie inferiori. La società Martina ha, altresì, richiamato, anche nella propria memoria integrativa depositata il 29.03.2023, alcuni precedenti che deporrebbero a favore della riforma della decisione con attenuazione della sanzione.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 31 marzo 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione.
Al fine di una corretta delibazione della controversia in esame, giova condurre un’attenta analisi delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., dai quali risulta quanto segue.
REFERTO Arbitrale: “I tifosi del Martina Franca si sono resi protagonisti di sporadici lanci di oggetti, dai momenti che precedevano la gara alla fine. Prima dell'inizio hanno lanciato sul terreno di gioco un fumogeno, il quale ha incendiato una porzione dello stesso. Nel corso del secondo tempo sono stati lanciati, nell'ordine, 2 petardi, svariati oggetti come fumogeni esausti, carote e accendini. Nell'ultimo quarto d'ora di gara sono piovuti altri 4 fumogeni accesi, di cui 3 sul terreno di gioco e 1 sul campo per destinazione, i quali hanno provocato nuovamente incendi ad altre 4 porzioni di terreno. Il tutto, come scritto precedentemente, è stato causato solo ed esclusivamente dai tifosi della squadra ospite (Martina Franca). Ad integrazione di quanto scritto in questa sezione, vedi il rapporto dell'AA2 Pasquale Minichello”.
SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2: PASQUALE MINICHIELLO: “Durante il 2' tempo venivo raggiunto senza essere colpito da un accendino, da una ventina di sputi che mi colpivano sulla schiena, e molti insulti, tutto da parte del tifosi ospiti del Martina Franca 1947”
INTEGRAZIONE VIA MAIL 20 MARZO DI PASQUALE MINICHIELLO: “Durante il 2' tempo venivo raggiunto senza essere colpito da un accendino che mi sfiorava e passava dalla mia testa a circa 5 cm, da una ventina di sputi che mi colpivano sulla schiena, e molti insulti, tutto da parte dei tifosi ospiti del Martina Franca 1947”.
INTEGRAZIONE VIA MAIL 20 MARZO DELL'ARBITRO SAMUEL DANIA: “preciso che tutti gli oggetti lanciati dalla tifoseria del Martina Calcio (fumogeni, carote, accendini) sono piovuti sul terreno di gioco, ad eccezione di un fumogeno, caduto nel campo per destinazione”.
Tali risultanze degli atti ufficiali di gara confermano gli accadimenti come refertati dall’Arbitro e dal proprio Assistente e risultano rivestire indubbiamente il carattere di particolare gravità come previsto dall’art.26, comma 3, del C.G.S. - a norma del quale in tali casi è prevista l’applicabilità di una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere
d), e), f) - in combinato disposto con il comma 4, riguardante le società non appartenenti all’ambito professionistico.
Risulta, infatti, confermato che i sostenitori del Martina hanno:
- per tutta la durata della gara, lanciato oggetti in campo;
- prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di gioco un fumogeno, che ha incendiato una porzione dello stesso;
- nel corso del secondo tempo, lanciato 2 petardi, fumogeni esausti, carote e accendini;
- nell'ultimo quarto d'ora di gara, lanciato 4 fumogeni accesi, di cui 3 sul terreno di gioco e 1 sul campo per destinazione, i quali hanno provocato nuovamente incendi ad altre 4 porzioni di terreno;
- durante il 2' tempo, lanciato un accendino, che sfiorava l’AA2;
- raggiunto alla schiena l’AA2 con una ventina di sputi;
- insultato ripetutamente l’AA2.
Tale condotta è stata posta in essere in trasferta e, pertanto, con ragionevole certezza, dal gruppo di sostenitori che abitualmente occupano il settore riservato ai c.d. “ultras”, come evidenziato anche dalla reclamante, che ha riferito, altresì, di essere in contatto con il Commissariato di Martina Franca, per offrire il proprio supporto volto alla individuazione dei responsabili, riconducibili al gruppo organizzato "Curva Nord", i quali, a detta della società Martina, hanno acquistato tutti i 100 biglietti disponibili per la trasferta di Fasano.
Per altro verso, la documentazione prodotta dalla reclamante dimostra come la stessa sia particolarmente attiva sul fronte etico-sociale, volto a favorire la diffusione dei valori sportivi della condivisione, della lealtà e del rispetto reciproco, considerate anche le attestazioni di stima manifestate dalle società ospitate e dalle iniziative volte a favorire la presenza di bambini e ragazzi alle gare disputate presso lo stadio di Martina Franca. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pertanto, merita di essere rideterminata nell’obbligo di chiusura del solo settore “Curva Nord” dello Stadio G.D. Tursi di Martina Franca e nell’ammenda di € 3.000,00 con diffida.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nell’obbligo di chiusura del solo settore “Curva Nord” e nell’ammenda di € 3.000,00 con diffida.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
