C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 07/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. San Sebastiano Ussana Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 51 Calcio a 5 Sardegna del 22.02.2023 Gara: “San Sebastiano Ussana / Ichnos Calcetto Sassari” del 18.02.2023 Campionato: Serie C1 Calcio a 5 Maschile

Reclamo proposto da: A.S.D. San Sebastiano Ussana Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 51 Calcio a 5 Sardegna del 22.02.2023 Gara: “San Sebastiano Ussana / Ichnos Calcetto Sassari” del 18.02.2023 Campionato: Serie C1 Calcio a 5 Maschile

Con atto trasmesso a mezzo pec il 28 febbraio 2023 la società ASD San Sebastiano - Ussana ha proposto reclamo in ordine alla gara del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 “San Sebastiano Ussana - Ichnos Calcetto Sassari” disputata il 18/2/2023 avverso il provvedimento disciplinare del Giudice sportivo pubblicato nel C.U. n°51 Delegazione C5 del 22 febbraio 2023, con cui il è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Cadoni Rubens. Secondo l’art. 76, comma 2, del Codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Il provvedimento disciplinare impugnato è stato pubblicato sul C.U. del 22 febbraio 2023 mentre il reclamo è stato proposto con pec martedì 28 febbraio 2023 ed è, quindi, tardivo. Per le ragioni esposte la Corte sportiva d’appello federale dichiara il reclamo inammissibile, perciò rigettandolo, disponendo l’incameramento della tassa.

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