C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: U.S. Torpè Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 99 del C.R. Sardegna LND del 02.03.2023 Gara: “Torpè – CorrasiJr5364 Oliena” del 26.02.2023 Campionato: Prima Categoria

Reclamo proposto da: U.S. Torpè Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 99 del C.R. Sardegna LND del 02.03.2023 Gara: “Torpè – CorrasiJr5364 Oliena” del 26.02.2023 Campionato: Prima Categoria

La Reclamante U.S. Torpè ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. C.R.S. n° 99 del 2 marzo 2023, che ha applicato al calciatore Deledda Andrea la squalifica per tre gare effettive. Il preannuncio e il reclamo sono stati presentati tempestivamente e regolarmente. Il reclamo è pertanto ammissibile. Nel merito si osserva che la reclamante cerca di sminuire la dinamica del fatto. Il referto arbitrale è preciso nel riferire che l’incolpato “colpiva il volto” dell’avversario “con un forte pugno da circa mezzo metro sulla guancia sinistra”. La reclamante deduce che, dopo un battibecco tra i due calciatori, ci sarebbe stato “un buffetto” sulla nuca da parte del Deledda ai danni dell’avversario. L’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento sportivo assegna al referto arbitrale non consente di non prestargli fede, quando è particolareggiato e preciso, come nel caso di specie.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Il rigetto del reclamo. Dispone l’incameramento del contributo.

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