C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 30/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: U.S.D. Usinese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 106 del C.R. Sardegna LND del 16.03.2023 Gara: “Usinese – U.S. Tempio” del 11.03.2023 Campionato: Promozione

Reclamo proposto da: U.S.D. Usinese Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 106 del C.R. Sardegna LND del 16.03.2023 Gara: “Usinese – U.S. Tempio” del 11.03.2023 Campionato: Promozione

La U.S.D. Usinese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n° 106 del C.R.S., con la quale, in ordine alla gara in oggetto, venivano inflitte le sanzioni sportive dell'ammenda di euro 350,00 a carico della predetta, l’inibizione del Dirigente Panzali Sandro a tutto il 16.05.2023, nonché la squalifica per 4 gare effettive il calciatore Tanca Pietro. Nel proprio atto di impugnazione la società contesta i fatti così come riportati dal Direttore di Gara, negando alcune circostanze e ridimensionandone altre e, soprattutto, lamentando la diversità di trattamento tra le due tifoserie, protagoniste degli episodi descritti. A supporto delle proprie istanze, dirette a chiedere la riduzione delle sanzioni, produce fotografie ritraenti parte del pubblico sugli spalti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti e analizzate le argomentazioni della reclamante, ricorda, preliminarmente che a norma dell’articolo 6 del C.G.S., le società rispondono direttamente dell’operato dei propri tesserati, nonché del comportamento dei propri sostenitori, in relazioni ai fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. In tale ottica giova altresì evocare che, in tema di prevenzione dei fatti violenti, il CO 9 dell’articolo 25 del C.G.S. punisce il tesserato che interagisce con i sostenitori e/o sottostà a manifestazioni denigratorie di questi. Ciò doverosamente premesso, questa Corte osserva che il carattere di celerità imposto al procedimento sportivo non consente la disamina di altri mezzi di prova, posto che tale attività determinerebbe, inevitabilmente, il procrastinarsi dei tempi. Vi è tuttavia di più atteso che le dichiarazioni riportate dal Direttore di Gara nel proprio referto, oltre ad essere precise e circostanziate, sono altresì confermate dal Commissario di Campo, per il tramite dell’allegato al proprio rapporto. Si evince dalla lettura di dette attestazioni che la tifoseria della squadra ospitante, si sarebbe resa protagonista di episodi poco edificanti nei confronti di una degli assistenti di gara, per tutta la partita e che, anche a seguito della condotta del dirigente espulso, che poi si è recato tra il pubblico dopo aver aperto la recinzione, sarebbe scaturita la rissa che ha coinvolto entrambe le frange di tifo, che ha costretto l’arbitro a sospendere la gara per ben undici minuti. Emerge altresì che il calciatore Pietro Tanca, reagiva vistosamente nei confronti della tifoseria avversa (il cui comportamento è stato altrettanto biasimevole), lanciando pure al loro cospetto una bottiglietta d’acqua, così come veniva individuato il Dirigente Panzali, quale soggetto attivo, se non addirittura, promotore del parapiglia. Nell’atto di reclamo non si ravvisano elementi di riscontro atti ad infirmare il privilegio di prova, di cui al CO I dell’articolo 61 C.G.S., riservato a quanto riportato sia dal Direttore di Gara, sia dal Commissario presente in campo, che non hanno esitato a distinguere le due tifoserie e a ben identificare i tesserati per cui è impugnazione. Orbene, la ricostruzione dei fatti appena evinta, anche per le stesse dichiarazioni in parte confessorie della reclamante, unitamente all’ulteriore circostanza legata alla mancata chiusura del cancello di recinzione, pur sollecitata dal Commissario in campo, comprova la corresponsabilità della stessa società nella causazione dei disordini che hanno indotto l’arbitro a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine e finanche dell’ambulanza, prima di poter riprendere il gioco. Oltre al bailamme obiettivamente emerso tra le tifoserie, rileva la partecipazione attiva di entrambi i tesserati della Usinese nei tafferugli, in palese violazione dell’articolo 25, CO 9 del C.G.S., circostanza che giustifica il differente trattamento sanzionatorio tra le due società, entrambe destinatarie dell’ammenda. Stante quanto esposto, non vi è spazio per poter accedere, neppure parzialmente, alle richieste di parte reclamante, ritenendo questa Corte corrette le sanzioni comminate. Per quanto esposto, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

 Il rigetto del reclamo, confermando le decisioni del Giudice Sportivo . Dispone l’incameramento del contributo.

 

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