C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 02/03/2023 – Delibera – gara del 26/ 2/2023 DECIMO 07 – PERDAXIUS

gara del 26/ 2/2023 DECIMO 07 - PERDAXIUS

Il Giudice Sportivo, letti il rapporto arbitrale, il relativo supplemento e gli allegati; rilevato che - al 42º minuto del secondo tempo l'arbitro espelleva, per doppia ammonizione, il giocatore n.8 del Decimo 07, Kuyateh Musa, il quale, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, ingiuriava il direttore di gara e lo colpiva con uno schiaffo sulla parte destra del volto, attingendolo all'altezza della guancia e dell'orecchio. Il direttore di gara, non sentendosi "più nello stato d'animo di proseguire la direzione di gara", sospendeva definitivamente la stessa emettendo il triplice fischio e si dirigeva, nell'immediatezza, verso gli spogliatoi; - lungo il tragitto verso gli spogliatoi l'arbitro veniva seguito da alcuni calciatori del Decimo 07, non meglio identificati, che gli rivolgevano espressioni irriguardose. In tale frangente il direttore di gara veniva affiancato da una persona, qualificatasi come Carabiniere, che lo scortava precauzionalmente verso lo spogliatoio; - per maggior precauzione, una volta raggiunto lo spogliatoio l'arbitro decideva di richiedere l'intervento di una ulteriore pattuglia dei Carabinieri, che giungeva all'impianto dopo circa 5 minuti. Il Direttore di gara poteva quindi abbandonare l'impianto di gioco senza ulteriori problemi e veniva raggiunto dal Presidente del Decimo 07 che si scusava per quanto accaduto; - il Direttore di gara, che riferisce di aver accusato bruciore nella zona colpita e avvertito dolore e "un fischio all'orecchio" che perduravano anche dopo l'accaduto, si recava pertanto al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Brotzu" di Cagliari, ove gli venivano diagnosticati, sulla base di quanto dallo stesso arbitro riferito ai sanitari, "trauma mandibolare destro" e "acufeni all'orecchio destro", venendo dimesso con una prognosi di 2 giorni clinici. Considerato: -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste "in un ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività"; - che la condotta violenta del Kuyateh rientra nell'alveo di cui all'art. 35, comma 2 del C.G.S. che prevede la sanzione minima di un anno di squalifica; - che la causa della definitiva sospensione della gara è da ascriversi ad un tesserato della Società Decimo 07, la quale è pertanto da ritenersi oggettivamente responsabile;

P.Q.M.

DELIBERA

- di infliggere al calciatore Kuyateh Musa (Decimo 07) la squalifica a tutto il 01/09/2024 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi; C.U. N°99 pag.19 - di irrogare a carico della Società Decimo 07 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore del Perdaxius.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it