C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 292 CSAT 19 del 07/02/2023 – Delibera – Procedimento 60/A A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (CL) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Clemente Pietro. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Resuttana San Lorenzo – Mazarese del 22.01.2023 – C.U. n.272 del 24.01.2023.

Procedimento 60/A

A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (CL) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Clemente Pietro. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: Resuttana San Lorenzo – Mazarese del 22.01.2023 – C.U. n.272 del 24.01.2023.

Con tempestivo invio del preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Resuttana San Lorenzo ha impugnato la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato e ne chiede una revisione sostenendo, in buona sintesi, che la narrazione dei fatti riferita dal direttore di gara nel proprio referto non corrisponde a quanto realmente accaduto. In particolare la reclamante evidenzia che a seguito di una azione di gioco il Clemente entrava in contatto con un calciatore avversario che finiva per terra. Quest’ultimo una volta rialzatosi spingeva il Clemente che a sua volta rovinava a terra. Il tutto sotto lo sguardo del ddg che non prendeva alcun provvedimento per cui, una volta rialzatosi, il Clemente “con assoluta tranquillità e senza alcun tono minaccioso o violento” si poneva di fronte al calciatore avversario senza porre in essere o tentare di porre in essere atti o gesti che potessero arrecare un danno a quest’ultimo. A tal fine produce un video che dimostrerebbe quanto fin qui sostenuto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la produzione del video è inammissibile. Infatti sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022). Detto mezzo, nelle intenzioni della reclamante, sarebbe invece diretto non già a negare in radice quanto refertato dall’arbitro e ad escludere ogni riferibilità della condotta al proprio tesserato, quanto piuttosto a dimostrare che le condotte sanzionate siano meno gravi. Nel merito, dalla lettura del referto risulta che il sig. Clemente Pietro si metteva testa contro testa contro un calciatore avversario mettendogli dapprima una mano sul volto senza esercitare una eccessiva violenza e subito dopo gli metteva un dito in bocca. In ragione di quanto sopra la linea difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il gravame non risulta meritevole di accoglimento risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00), non versato.

 

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