C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento 65/A A.S.D. CITTA’ DI SAN VITO LO CAPO (TP) Avverso la squalifica del calciatore signor Lo Baido Ignazio (3 gare). Campionato Promozione, Girone A: Gara: del 27.01.2023 Partinicaudace – Citta’ San Vito Lo Capo – C.U. n. 283 del 31.01.2023. Con gravame

Procedimento 65/A

A.S.D. CITTA’ DI SAN VITO LO CAPO (TP) Avverso la squalifica del calciatore signor Lo Baido Ignazio (3 gare). Campionato Promozione, Girone A: Gara: del 27.01.2023 Partinicaudace – Citta’ San Vito Lo Capo – C.U. n. 283 del 31.01.2023. Con gravame

L’A.S.D. Citta’ Di San Vito Lo Capo, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che si è trattato di un fallo di reazione ed invoca le circostanze attenuanti, pur ammettendo di avere colpito il giocatore avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore, pur non riconducendosi alla fattispecie della condotta particolarmente violenta, ha colpito a gioco fermo con calci alle gambe l’avversario con lieve forza, poiché non ha causato alcuna ferita né perdita di sangue, come sarebbe accaduto se il colpo fosse stato sferrato con grave violenza. Di conseguenza, Il sig. Lo Baido Ignazio su segnalazione dell’assistente di gara subiva l’espulsione diretta al 10’ minuto del secondo tempo regolamentare. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare adeguata alla condotta violenta del giocatore non potendosi riconoscere le invocate circostanze attenuanti, poiché non risulta dimostrato che egli abbia colpito l’avversario per reazione ad un fallo subito in precedenza; anzi, il suddetto giocatore per tutta la gara ha tenuto un’intemperante condotta, tant’è che è stato ammonito al 36’ del primo tempo per condotta antisportiva (commetteva un fallo imprudente). Pertanto, Codesta Corte ritiene di confermare la sanzione inflitta a tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il reclamo, confermando la sanzione della squalifica a tre giornate al giocatore Lo Baido Ignazio e, per l’effetto, dispone di addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it