C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento 61/A A.S.D. VALLELUNGA (CL) – Avverso la squalifica del calciatore sig. Alio Vincenzo (8 gare), inibizione del dirigente Sig. Mazzaresi Salvatore (sino al 31.10.2023). Campionato Seconda Categoria Girone B: gara del 22.01.2023 Vallelunga – Belsitana– C.U. n. 272 del 24.01.2023.

Procedimento 61/A

A.S.D. VALLELUNGA (CL) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Alio Vincenzo (8 gare), inibizione del dirigente Sig. Mazzaresi Salvatore (sino al 31.10.2023). Campionato Seconda Categoria Girone B: gara del 22.01.2023 Vallelunga – Belsitana– C.U. n. 272 del 24.01.2023.

Con gravame la Società Sportiva A.S.D. Vallelunga, in persona del suo presidente pro tempore, impugna le sanzioni inflitte dal GST ai propri tesserati così come riportate in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che le condotte irriguardose e violente dei propri tesserati nei confronti del dirigente arbitrale siano state giudicate e sanzionate con eccessivo rigore, poiché dovrebbero essere ricondotte ed essere riesaminate alla luce delle fattispecie regolamentate dall’art. 35, primo e secondo comma del C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Alio Vincenzo, che ha spintonato l’arbitro, va inquadrata in un comportamento gravemente irriguardoso che si è concretizzato in un contatto fisico che non ha portato ad ultronee conseguenze grazie al comportamento dei compagni di squadra che lo hanno trattenuto, per cui il ricorso può essere parzialmente accolto e la sanzione va rideterminata come da dispositivo. Per ciò che riguarda il capo del reclamo relativo al Dirigente Mazzaresi Salvatore, in ragione del grave e reiterato comportamento violento e minaccioso da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, con lo scopo di costringerlo a non menzionare nel referto di gara l’espulsione comminata al Sig. Alio, per cui il DDG, al fine di evitare ulteriori proteste nei suoi confronti, ometteva di segnalare nel suo rapportino di fine gara detta espulsione, per cui la sanzione, così come applicata dal GST, risulta incongrua essendo stata irrogata al di sotto del minimo edittale di cui all’art. 35 co.3 C.G.S., e pertanto la stessa va aggravata come da dispositivo. Va rigettata anche, per le ragioni di irrilevanza del chiesto mezzo istruttorio, l’istanza di supplemento di referto arbitrale avanzata dalla difesa dei reclamanti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l’art. 36 del C.G.S., accoglie parzialmente il reclamo proposto e ridetermina in sei gare la squalifica a carico del giocatore Alio Vincenzo. Visto l’art. 35 co.3 C.G.S. ridetermina a tutto il 22/01/2024 l’inibizione a carico del sig. Mazzaresi Salvatore. Per l’effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

 

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