C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento n.72/A POL. D. LA PINETINA CITTA’ DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. sig. Talavera Amado Alexander. Campionato 2^ Cat. Girone “E” Gara: La Pinetina Città di Rosolini – Tremestierese Calcio del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023

 

Procedimento n.72/A

POL. D. LA PINETINA CITTA’ DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. sig. Talavera Amado Alexander. Campionato 2^ Cat. Girone “E” Gara: La Pinetina Città di Rosolini - Tremestierese Calcio del 29.01.2023 - C.U. n. 283 del 31.01.2023

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. D. La Pinetina Città di Rosolini, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una riforma sostenendo, in buona sintesi, che a seguito dell’espulsione di un calciatore della soc. Tremestierese si determinava una “mass confrontation” che vedeva coinvolti buona parte dei tesserati di entrambe le squadre e determinata dal comportamento protestatario dei tesserati della consorella che contestavano l’espulsione del proprio compagno di squadra; con la conseguenza che il calciatore Talavera Amado Alexander veniva espulso dal DDG sol perché si era difeso da un comportamento aggressivo posto in essere da un avversario ragion per cui chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi. Fissata l’udienza, la reclamante, impossibilitata a presenziare, ha comunicato, per le vie brevi, di rinunciare a comparire. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 12’ del 2° t. è stato espulso il sig. Taverna Amado Alexander perché “colpiva con uno sputo un avversario”, azione questa che è avvenuta in reazione a un fatto ingiusto posto in essere nei suoi confronti da un calciatore avversario, espulso anch’esso nello stesso istante, per cui si ritiene che ben possa applicarsi l’attenuante di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 13 C.G.S. con conseguente rideterminazione della squalifica come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Talavera Amado Alexander. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

 

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