C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento 75/A Rotolo POLISPORTIVA GONZAGA (PA) – Avverso la squalifica del calciatore sig. Alberto Geraci (3 gare) e inibizione dell’Allenatore sig. Casimiro Inzerillo (sino al 28.02.2023). Campionato Categoria Under 17, Gara: Citta’ Di Carini – Polisportiva Gonzaga del 28.01.2023 C.U. n. 284 del 31.01.2023.
Procedimento 75/A
POLISPORTIVA GONZAGA (PA) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Alberto Geraci (3 gare) e inibizione dell’Allenatore sig. Casimiro Inzerillo (sino al 28.02.2023). Campionato Categoria Under 17, Gara: Citta’ Di Carini - Polisportiva Gonzaga del 28.01.2023 C.U. n. 284 del 31.01.2023.
La Società Polisportiva Gonzaga, in persona del suo presidente pro tempore, impugna le sanzioni inflitta dal GST ai propri tesserati così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che le ammesse invettive, nei confronti dell’arbitro siano state giudicate e sanzionate con eccessivo rigore, di conseguenza, tale condotta dovrebbe essere riesaminata e meglio ricondotta alla fattispecie regolamentata dall’art. 36 del C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Alberto Geraci rientra nella fattispecie della condotta irriguardosa verso il DDG per cui la sanzione va rideterminata in misura più equa, quindi ridotta al minimo edittale di due giornate di squalifica. Quanto alla condotta dell’allenatore Casimiro Inzerillo il gravame va dichiarato inammissibile poiché la sanzione è inferiore ad un mese.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma del reclamo proposto, ridetermina in due giornate di squalifica la sanzione a carico di Geraci Alberto, dichiara inammissibile il reclamo nella parte relativa alla squalifica dell’allenatore Inzerillo Casimiro. Per l’effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.
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