C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento 70/A A.S.D. Gescal (ME) avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Cannata Graziano, Costa Emanuele e Hatija Lulezim. Gara di campionato Under 17 Regionali Gir. “C” A.S.D. Gescal/New Eagles 2010 del 28.01.23 Comunicato Ufficiale n. 284 SGS del 31.01.23

Procedimento 70/A

A.S.D. Gescal (ME) avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Cannata Graziano, Costa Emanuele e Hatija Lulezim. Gara di campionato Under 17 Regionali Gir. “C” A.S.D. Gescal/New Eagles 2010 del 28.01.23 Comunicato Ufficiale n. 284 SGS del 31.01.23

La Società A.S.D. Gescal ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta ai propri calciatori appare infondata e ne chiede l’annullamento o, in subordine, una riduzione in termini più equi tenuto conto dell’attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lett. A) del C.G.S., per aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui. Nel reclamo viene evidenziato che durante lo svolgimento della gara in oggetto il calciatore n. 6 della società New Eagles, dopo essere stato espulso per comportamento antisportivo, nell’uscire dal terreno di gioco sferrava un violento pugno in faccia a un tesserato della società Gescal che ricadeva stordito a terra. L’episodio determinava una rissa tra i giocatori, i loro genitori, che nel frattempo erano entrati in campo, e i tifosi di entrambe le società. Inoltre secondo la reclamante i calciatori Costa Emanuele e Hatija Lulezim non avrebbero partecipato in alcun modo alla lite. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 61 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro e il relativo supplemento fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’esame degli atti ufficiali ha consentito di accertare che al 46’ del 2° tempo regolamentare, il calciatore n. 6 della società New Eagles veniva espulso per comportamento rissoso e, mentre abbandonava il terreno di gioco, colpiva con un pugno un avversario. Contestualmente nasceva un’animata colluttazione tra i giocatori di entrambe le società a cui si sono uniti successivamente i tifosi della società Gescal presenti sugli spalti. A questo punto, non essendoci più le condizioni per riprendere la gara, l’arbitro decideva di sospenderla ma tuttavia riusciva ad individuare tra i partecipanti alla rissa alcuni calciatori di entrambe le società tra cui quelli interessati dal presente reclamo Cannata Graziano, Costa Emanuele e Hatija Lulezim (A.S.D. Gescal) Questa Corte ritiene che le sanzioni così come inflitte dal Giudice di prime cure possano essere rideterminate nel minimo edittale di cui all’art. 38 C.G.S. poiché il comportamento violento posto in essere dai predetti tesserati non risulta di particolare gravità stante anche la generica refertazione da parte del DDG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Cannata Graziano, Costa Emanuele e Hatija Lulezim. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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