C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 80/A A.S.D. CRISAS ASSORO (EN) – avverso inibizione dirigente Parisi Angelo Antonino sino al 30/04/2023 e squalifica calciatore Screpis Salvatore Carlo sino al 30/04/2023. Campionato 2^ Categoria, Gir. “D”, Gara: A.S.D. Crisas Assoro – Sporting Fiumefreddo del 04/02/2023

Procedimento n. 80/A

A.S.D. CRISAS ASSORO (EN) – avverso inibizione dirigente Parisi Angelo Antonino sino al 30/04/2023 e squalifica calciatore Screpis Salvatore Carlo sino al 30/04/2023. Campionato 2^ Categoria, Gir. “D”, Gara: A.S.D. Crisas Assoro – Sporting Fiumefreddo del 04/02/2023

Con preannuncio di reclamo del 09-02-2023 e conseguente invio dei motivi la A.P.D. Crisas Assoro impugna la decisione del G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede la revoca o in ogni caso la riduzione delle sanzioni. I motivi di reclamo riguardano: 1) la squalifica sino al 30-04-2023 del calciatore Screpis Salvatore Carlo. Sul punto la reclamante sostiene che le richieste avanzate dal calciatore Screpis di cambiare il numero di maglia “a cui assegnare l’ammonizione” erano delle battute goliardiche. 2) inibizione del dirigente Parisi Angelo Antonino sino al 30-04-2023. Sul punto la reclamante sostiene che non è stata avanzata nessuna richiesta di modifica del verbale di gara ipotizzando un semplice fraintendimento “durante la conversazione con l’arbitro”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame è inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito poiché il preannuncio di reclamo, sebbene inviato a mezzo pec ufficiale della società, non risulta sottoscritto né a mezzo firma digitale né con segno grafico (cfr. Collegio di Garanzia del C.O.N.I. dec. n.12 del 05-02-21 e dec. n. 32 dell’11-05-22).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 130,00 non versato.

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