C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 82/A Società Sportiva A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) – Avverso la squalifica del calciatore sig. Bangoura Abdoulaye (8 gare). Campionato Promozione Girone B: gara del 05.02.2023 Lascari Cefalù – Villarosa Calcio – C.U. n. 291 del 07.02.2023.

Procedimento n. 82/A

Società Sportiva A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Bangoura Abdoulaye (8 gare). Campionato Promozione Girone B: gara del 05.02.2023 Lascari Cefalù – Villarosa Calcio – C.U. n. 291 del 07.02.2023.

Con rituale gravame la Società Sportiva A.S.D. Villarosa Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal G.S.T. al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che le condotte irriguardose e violente nei confronti del D.D.G. siano state giudicate e sanzionate con eccessivo rigore. In particolare, la società reclamante evidenzia che l’espulsione, conseguente alla doppia ammonizione, sia stata causata dal comportamento ostruttivo dei giocatori avversari, mentre dopo l’espulsione il calciatore espulso sarebbe stato deriso dai giocatori avversari, seduti in panchina, e per questo motivo lo stesso abbia calciato il pallone con lieve forza, ma senza l’intenzione di colpire Il D.D.G. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Bangoura Abdoulaye non sia stata violenta, sebbene l’arbitro riferisce di essere stato colpito dal pallone alla tibia, tuttavia trattasi di condotta gravemente irriguardosa, riconducibile all’art. 36, co.1 lett. b) del C.G.S. Infatti, non risulta documentato che l’arbitro abbia subito qualche lesione neppure lieve, pertanto, il ricorso può essere parzialmente accolto e la sanzione può essere rideterminata nel minimo edittale previsto dalla già menzionata norma del C.G.S., a cui deve aggiungersi ulteriore giornata di squalifica a seguito dell’espulsione comminatagli per doppiai ammonizione. Va rigettata anche, per le ragioni di irrilevanza del chiesto mezzo istruttorio, l’istanza di supplemento di referto arbitrale avanzata dalla difesa del reclamante, nonché la richiesta di acquisizione del filmato perché inammissibile, non trattandosi di documentare atti relativi allo scambio di giocatori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l’art. 36, lett. a) del C.G.S., accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.D. Villarosa Calcio, riducendo la sanzione della squalifica al giocatore Alio Vincenzo a solo cinque giornate. Per l’effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

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