C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 83/A F.C. MARSALA A.S.D. (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, inibizione fino al 28.02.2023 del dirigente accompagnatore sig. Renda Diego e squalifica per una gara a carico del calciatore sig. Paladino Ivan. Campionato Promozione Girone “A” Gara: Petrosino 1969 – FC Marsala del 29.01.2023 – C.U. n.291 del 07.02.2023
Procedimento n. 83/A
F.C. MARSALA A.S.D. (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, inibizione fino al 28.02.2023 del dirigente accompagnatore sig. Renda Diego e squalifica per una gara a carico del calciatore sig. Paladino Ivan. Campionato Promozione Girone “A” Gara: Petrosino 1969 – FC Marsala del 29.01.2023 – C.U. n.291 del 07.02.2023
Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la F.C. Marsala A.S.D., in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi che il giocatore Paladino Ivan, a cui era stata inflitta una squalifica per sei gare, in data 9.12.2022, sarebbe stato trasferito in prestito alla Società Petrosino 1969, come da lista di trasferimento che allega, che a sua volta lo avrebbe ritornato alla odierna reclamante in data 22.12.2023, per cui alla data dell’11 dicembre 2022 il predetto calciatore era da considerarsi tesserato con il Petrosino 1969 dove avrebbe scontato le ultime due giornate di squalifica, con la conseguenza che nella gara in oggetto aveva titolo a parteciparvi. Controdeduce la resistente che chiede il rigetto del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che la copia della lista di trasferimento allegata al reclamo e che avrebbe dovuto provare il trasferimento del calciatore Paladino Ivan al Petrosino 1969 fin dal 9.12.2022, non solo non è firmata ma la data appostavi risulta scritta manualmente, sì da farne dubitare la genuinità, per cui, fatti gli opportuni approfondimenti presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, si è accertato che la pratica di trasferimento del calciatore Paladino Ivan è stata creata in data 10.12.2022, ed è stata, successivamente, dematerializzata in data 15.12.2022, e solo il 16.12.2022 è stata firmata digitalmente, ragion per cui il trasferimento del calciatore Paladino Ivan al Petrosino 1969 decorre da quest’ultima data e non già, come sostenuto dalla reclamante, dal 9.12.2022. Da ciò consegue che alla data dell’11.12.2022 il calciatore Paladino Ivan era ancora tesserato per la Soc. F.C. Marsala A.S.D., data nella quale la già menzionata società non ebbe a disputare la gara con il Casteltermini perché rinunciataria e quindi non valida ai fini dello scontare la sanzione. Quindi, il già citato calciatore ha scontato solo la quinta giornata di squalifica con il Petrosino 1969 in relazione alla gara disputata da quest’ultima in data 18.12.2022. Pertanto, il calciatore Paladino Ivan alla data del 22.12.2022, quando è stato ritrasferito al F.C. Marsala A.S.D., doveva ancora scontare la sesta ed ultima giornata di squalifica così come correttamente accertato dal giudice di prime cure. per la qualcosa, sotto questo profilo, il reclamo va respinto. Il reclamo va dichiarato, altresì, inammissibile sia per quanto riguarda l’inibizione a carico del dirigente sig. Renda Diego sia per la ulteriore squalifica a carico del calciatore poiché dette sanzioni non sono impugnabili ai sensi dell’art. 137 C.G.S. Ciò posto. non può non rilevarsi la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità da parte di entrambe le società. Infatti, al fine di eludere l’effettività e l’afflittività della squalifica a carico del calciatore Paladino Ivan, sanzionato dal G.S.T. con una squalifica per sei gare, la Società Petrosino 1969, per il tramite del suo Presidente, si è prestata ed ha consentito al trasferimento presso di essa del predetto calciatore così da consentirgli di scontare le ultime due giornate di squalifica (la cedente sapeva che l’11.12.2023 non avrebbe disputato la gara con il Casteltermini, circostanza peraltro nota a questa Corte) per poi ritrasferirlo al F.C. Marsala A.S.D.
Trasferimento che nei termini non è andato a buon fine per i motivi sopra evidenziati con la conseguenza che la Soc. Petrosino 1969, che, come detto, si era prestata all’operazione, anziché avvisare la consorella della persistente posizione irregolare del calciatore ne ha consapevolmente approfittato nel momento in cui l’ha incontrata. Pertanto, in ragione di quanto sopra la presente decisione e i relativi atti vanno trasmessi alla Procura Federale perché, valutato quanto posto in essere da entrambe le società, adotti le eventuali determinazioni del caso. La stessa Procura Federale viene officiata anche in relazione alla produzione, da parte della reclamante, di un documento, quale la lista di trasferimento, non sottoscritto e con la data manoscritta del 9.12.2022, al fine di sostenere la tempestività del trasferimento così da indurre questa Corte ad emettere un provvedimento a lei favorevole.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte infondato e in parte inammissibile e per l’effetto dispone addebitarsi alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato. Dispone la trasmissione della presente decisione e gli atti del presente fascicolo alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
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