C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 CSAT 25 del 21/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 99/A F.C.D. ATLETICO 1994 (CT) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Samuele Florio. Campionato Promozione Girone “D” Gara: Atletico 1994 – Vizzini Calcio 2015 del 05.03.2023. C.U. n. 334 del 07.03.2023

 

Procedimento n. 99/A

F.C.D. ATLETICO 1994 (CT) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Samuele Florio. Campionato Promozione Girone “D” Gara: Atletico 1994 – Vizzini Calcio 2015 del 05.03.2023. C.U. n. 334 del 07.03.2023

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Soc. FCD Atletico 1994, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che la sanzione risulta sproporzionata a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato il quale si sarebbe solo limitato, secondo l’assunto difensivo, a protestare ritenendo ingiusta la sanzione dell’espulsione ma, comunque, si sarebbe immediatamente allontanato senza ulteriori recriminazioni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fanno piena prova in ordine ai fatti e ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 26’ del 2° t. è stato espulso, su segnalazione dell’assistente n.1, il sig. Samuele Florio perché seduto in panchina, quale calciatore di riserva, profferiva degli insulti non solo nei confronti dell’AA ma anche nei confronti dell’intera terna. Alla notifica dell’espulsione il già menzionato calciatore profferiva delle frasi minacciose nei confronti dell’AA1 per allontanarsi subito dopo senza ulteriori comportamenti antiregolamentari. In ragione di quanto sopra il reclamo è parzialmente fondato per cui la sanzione va rideterminata in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Samuele Florio e, per l’effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it