C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 355 CSAT 25 del 21/03/2023 – Delibera – Procedimento n. 102/A A.S.D. Atletico Pagliara (ME) avverso squalifica per tre gare effettive dei calciatori sigg.ri Allone Pietro, Cucinotta Letterio e La Speme Gianluca. Campionato 3^ cat., gir. B, gara: Virtus Messina – Atletico Pagliara del 05/03/2023. C.U. n.47 del 9/03/2023.

Procedimento n. 102/A

A.S.D. Atletico Pagliara (ME) avverso squalifica per tre gare effettive dei calciatori sigg.ri Allone Pietro, Cucinotta Letterio e La Speme Gianluca. Campionato 3^ cat., gir. B, gara: Virtus Messina - Atletico Pagliara del 05/03/2023. C.U. n.47 del 9/03/2023.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato l’A.S.D. Atletico Pagliara impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che a fine gara un calciatore avversario si sarebbe avvicinato insultando e minacciando i calciatori della reclamante, originando una animata discussione contraddistinta da qualche spintarella, senza mai andare oltre le regole; mentre il calciatore La Speme Gianluca si sarebbe avvicinato al solo tentativo di sedare i più facinorosi, subendo invece un pugno che lo faceva stramazzare al suolo, provocandogli un lesione allo zigomo destro. Infine, i giocatori della reclamante sarebbero stati costretti a difendersi dalla violenta aggressione subito dopo portata dai giocatori avversari. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva come l'arbitro, a fine partita, notava un gruppo di calciatori di entrambe le squadre che iniziavano a colpirsi a vicenda con pugni e calci, distinguendo i calciatori "Cucinotta Letterio che colpiva un avversario, Allone Paolo che cercava di colpire un calciatore avversario con un calcio" ed il n.10 La Speme Luca dell'Atletico Pagliara che, insieme ad altri giocatori, " prendeva parte in maniera attiva al parapiglia generale". La Corte rileva come la ricorrente non adduca alcun elemento atto a provare che i propri tesserati coinvolti avessero agito per difendersi da aggressioni subite ed anzi, nel referto si precisa che la rissa sarebbe stata originata da giocatori di entrambe le squadre e che, in tale ambito, i calciatori sanzionati avrebbero tenuto una condotta attiva ", dunque non "meramente partecipativa" alla mass confrontation. D'altra parte non vi è alcun dubbio sulla natura di condotta violenta degli atti posti in essere dai tesserati sanzionati (V. per tutti Corte Sportiva Appello Sez. Un. in CU n.114 (CSA del 3/17) ma non anche della "particolare gravità" di cui all'art 19 C.G.S. Il Giudice Sportivo Territoriale ha, pertanto, correttamente irrogato la sanzione della squalifica per tre gare effettive. In ragione di quanto sopra il gravame non risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante, solo labialmente asserito, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara; si ritiene, pertanto, di dover confermare le superiori sanzioni a carico dei calciatori sigg.ri Allone Pietro, Cucinotta Letterio e La Speme Gianluca, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, conferma il provvedimento della squalifica per tre gare effettive per i calciatori Allone Pietro, Cucinotta Letterio e La Speme Gianluca e, per l’effetto, dispone l’addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva (€ 130,00), non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it