C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 07/02/2023 – Delibera – gara del 29/ 1/2023 ACCADEMIA TRAPANI – ICCARENSE

gara del 29/ 1/2023 ACCADEMIA TRAPANI - ICCARENSE

2-1; Ricorso Iccarense

Con ricorso ritualmente proposto, la Società Iccarense segnala la mancata ottemperanza da parte della Società Accademia Trapani dell'obbligo regolamentare di impiegare i calciatori giovani come previsto dal C.U. n. 1 dell'1/07/2022; segnala, la ricorrente, come la Società consorella abbia impiegato un solo calciatore under dal 5' del s.t. al 49' del s.t.;

Con proprie controdeduzioni, la Società Accademia Trapani eccepisce quanto sopra, sostenendo che l'impiego di un solo calciatore under è giustificato dall'espulsione di uno dei tre inizialmente schierati per cui risulta rispettata la norma nonostante la sostituzione di un secondo under;

Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Accademia Trapani effettivamente non ha ottemperato alla vigente normativa, relativa ai "limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età", per le gare del Campionato di Promozione, pubblicata sul C.U. n. 1 dell'1/07/2022;

Infatti la Società Accademia Trapani che inizialmente ha impiegato tre calciatori "giovani", al 5' del s.t., a seguito dell'espulsione del portiere Mistretta Francesco (2003), ed esclusivamente per una propria scelta tecnica, sostituiva il calciatore Tempesta Francesco (2004) con Carpinteri Antonio (1999), rimanendo in campo con solo un calciatore "giovane"; in tal modo la suddetta Società contravveniva alla sopra richiamata normativa sino al 49' del s.t. allorchè sostituiva il calciatore Cannavò Alessio Orazio (1993) con Samanna Francesco (2005);

E' di tutta evidenza che la Società Accademia Trapani, nonostante l'espulsione di uno dei tre calciatori "giovani" inizialmente schierati, avrebbe potuto continuare a impiegarne ancora due in campo; infatti lo spirito della prescrizione di cui si discute è chiaramente quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza in campo di due calciatori under;

Nel caso di specie è da sottolineare che era stato espulso il terzo calciatore under e che il venir meno del minimo legale, con la sostituzione, avvenuta subito dopo la suddetta espulsione, di un altro dei calciatori under, è stata il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata della Società Accademia Trapani, nel senso che quest'ultima, nonostante l'espulsione di un giocatore under, poteva continuare a schierarne regolarmente due in campo ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola residuale di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l'espulsione provoca e, soprattutto, direttamente, l'impossibilità di rispettare l'obbligo dello schieramento minimo degli under in campo, cosa non riscontrabile nel caso in esame visto che la Società Accademia Trapani poteva contare su ben quattro calciatori "giovani" tra le riserve;

Per quanto sopra;

Visto l'art. 34 delle N.O.I.F.;

Visto l'art. 10, comma 6, del C.G.S.;

Si delibera:

Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Iccarense, non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Accademia Trapani la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3.

 

 

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