C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 07/02/2023 – Delibera – gara del 29/ 1/2023 PETROSINO 1969 – FOOTBALL CLUB MARSALA 1-1;
gara del 29/ 1/2023 PETROSINO 1969 - FOOTBALL CLUB MARSALA 1-1;
Ricorso Petrosino 1969
Con ricorso ritualmente proposto la Società Petrosino 1969 segnala la posizione irregolare del calciatore Paladino Ivan (22/02/2003), impiegato dalla Società Football Club Marsala sebbene in pendenza di squalifica;
Chiede, in conseguenza, l'assegnazione della perdita della gara alla Società consorella;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che il suddetto calciatore risulta colpito da provvedimentodisciplinare di squalifica per sei gare con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 123 del 18/10/2022, in relazione alla gara Football Club Marsala/Alba Alcamo 1928 del 16/10/2022; lo stesso ha scontato cinque delle sei gare di squalifica, precisamente nelle gare Fulgatore/Football Club Marsala del 23/10/2022, Football Club Marsala/Gemini Calcio del 30/10/2022, Football Club Marsala/Iccarense del 27/11/2022, Football Club Marsala/Città di San Vito Lo Capo del 18/12/2022, Football Club Marsala/Kamarat dell'8/01/2023; non ha scontato la squalifica nelle gare Folgore Calcio Castelvetrano/Football Club Marsala del 6/11/2022 e Casteltermini/Football Club Marsala dell'11/12/2022, gare non disputate per assenza della stessa Football Club Marsala; Il Paladino è stato poi impiegato nelle gare Partinicaudace/Football Club Marsala del l4/01/2023, Football Club Marsala/Città di Carini del 22/01/2023 e Petrosino 1969/Football Club Marsala del 29/01/2023, quest'ultima oggetto del presente ricorso ed alla quale, per quanto sopra, il predetto non aveva titolo per parteciparvi;
Pertanto, visto l'art. 10, comma 6, del C.G.S.
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Petrosino 1969, non addebitando alla stessa il contributo perl'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, delC.G.S.;
Di infliggere alla Società Football Club Marsala la punizione sportivadella perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
Di infliggere al calciatore Paladino Ivan (22/02/2003), Società Football Club Marsala, una ulteriore giornata di squalifica;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Football Club Marsala, sig. Renda Diego, la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 28/02/2023;
Di rimettere gli atti alla Procura della F.I.G.C. per quanto di propria competenza in relazione all'impiego del calciatore Paladino Ivan (22/02/2003), Società Football Club Marsala, nelle gare Partinicaudace/Football Club Marsala del 14/01/2023 e Football Club Marsala/Città di Carini del 22/01/2023.