C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 03/03/2023 – Delibera – gara del 19/ 2/2023 CASTELTERMINI – ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.
gara del 19/ 2/2023 CASTELTERMINI - ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.
6-2; Ricorso Alba Alcamo
Con ricorso ritualmente proposto la Società Alba Alcamo chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Casteltermini; la ricorrente segnala la posizione irregolare di tesseramento dei calciatori extra-comunitari, identificati con i numeri 3 (Barboe Pa) e 11 (Jassey Buba); la stessa sostiene inoltre che al posto del Jassey Buba abbia preso parte alla gara altro soggetto; a sostegno del ricorso allega foto e video;
Rilevato che la Società Alba Alcamo produce a prova dell'asserito scambio di persona delle foto ed un video, si osserva che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del C.G.S., le foto ed i filmati possono essereutilizzati, quale mezzo di prova, solo al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati effettivamente colpevoli di infrazioni addebitate dall'arbitro ad altri tesserati e non certamente per la verifica di fattispecie alle quali fare riferimento per invocare un presunto irregolare svolgimento della gara e che peraltro offrano garanzie tecniche e documentali previste dalla vigente normativa federale;
Esperiti quindi gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, si osserva che tutti i calciatori di cui al presente ricorso sono regolarmente tesserati per la Società Casteltermini;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di respingere il ricorso proposto dalla Società Alba Alcamo, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;