C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 02/02/2023 – Delibera – Gara Lastrigiana – Baldaccio Bruni (1-1) del 8/1/23. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.50 del 12/1/23 C.R.T. Reclama la società Baldaccio Bruni avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Bruschi Gianluca “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”.

Gara Lastrigiana – Baldaccio Bruni (1-1) del 8/1/23. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.50 del 12/1/23 C.R.T. Reclama la società Baldaccio Bruni avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Bruschi Gianluca “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”.

La reclamante, al di là del sottolineare l’errore contenuto nel rapporto di gara relativamente alla posizione in campo dei calciatori in quanto la società Baldaccio Bruni, che si trovava in vantaggio, subiva un calcio d’angolo e non viceversa, sostiene che non vi è stato alcun atto di violenza da parte del proprio tesserato verso l’avversario, ma si è trattato soltanto di una normale dinamica di gioco ove i calciatori si trattengono a vicenda per liberarsi dalla marcatura. Chiede il riesame della decisione e di essere presente in udienza. All’udienza del 27/1/23 il rappresentante della società reclamante, udito il supplemento di rapporto fornito dall’ A.A. il quale aveva segnalato il fatto all’arbitro, ha confermato la propria tesi difensiva prendendo atto della correzione fornita dal predetto in merito alle posizioni in campo dei calciatori. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, udito il rappresentante della società reclamante, passa in decisione. La versione dei fatti fornita dall’A.A. al netto della correzione circa il luogo del fatto, avvenuto nell’area di rigore della società Baldaccio Bruni e non viceversa, appare chiara ed inequivocabile. L’A.A. precisa che il Bruschi, immediatamente dopo la rete, a gioco fermo, trovandosi ancora a contatto con l’avversario, lo colpiva volontariamente e con violenza con un pugno al volto facendolo cadere a terra. Lo stesso A.A. si scusa dell’errore circa l’inversione del luogo ove il fatto si è compiuto. Come è noto, la versione dei fatti, posta in essere dall’arbitro, così come quella degli A.A., costituisce prova privilegiata e, nel caso di specie, quanto sostenuto dal predetto A.A. è sufficiente per il pronunciamento del Giudicante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 28.01.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 63 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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