C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 02/02/2023 – Delibera – Gara Unione Tempio Chiazzano – Giovani via Nova B.P. (2-1) del 8/1/23 Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 50 del 12/1/23 C.R.T.

Gara Unione Tempio Chiazzano – Giovani via Nova B.P. (2-1) del 8/1/23 Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 50 del 12/1/23 C.R.T.

La società Unione Tempio Chiazzano reclama avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Bugelli Gianluca il quale “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G.” La reclamante contesta la versione arbitrale sostenendo che il proprio calciatore non ha offeso il D.G. dopo la seconda ammonizione che ha provocato l’espulsione, in quanto le offese sarebbero state pronunciate dalla tribuna dei sostenitori. L’arbitro, a detta della reclamante sarebbe quindi incorso in errore. Chiede la riforma della decisione, previo ascolto da parte del Giudicante del calciatore in questione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, contesta la tesi della reclamante sostenendo, con dovizia di particolari, che le offese sono state effettivamente pronunciate dal Bugelli. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In via preliminare la Corte rileva l’impossibilità di udire il calciatore in quanto non firmatario del reclamo. Ad ogni buon conto essendo la versione arbitrale chiara e circostanziata non vi è alcun motivo di agire d’ufficio per ulteriori attività istruttorie. Come è noto, la versione dei fatti, posta in essere dall’arbitro, costituisce prova privilegiata e, nel caso di specie, quanto sostenuto dal D.G. è sufficiente per il pronunciamento del Giudicante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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