C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo della società Ponte delle Origini avverso la squalifica dell’allenatore Ciurli Matteo fino al 10/03/2023 ( C.U. n. 29 del 18.01.2023).

Reclamo della società Ponte delle Origini avverso la squalifica dell’allenatore Ciurli Matteo fino al 10/03/2023 ( C.U. n. 29 del 18.01.2023).

La società Ponte delle Origini, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dell’allenatore con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 7/01/2023, contro la Società Barga. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni nel Comunicato Provinciale di Lucca n. 28 del 11/01/2023: SQUALIFICA dell’allenatore Notini Francesco (Barga) fino al 10/03/2023 “Per aver preso parte ad una rissa di gruppo particolarmente violenta insieme ad altri calciatori ed aver usato toni e modi offensivi.” L’errore nell’identificazione dell’allenatore, presente nel rapporto di gara, veniva corretto nel Comunicato Provinciale di Lucca, pubblicato la settimana successiva, che precisava: “A seguito di comunicazione mail pervenuta allo scrivente ufficio in data 11/01/23 da parte della Società BARGA, cui faceva seguito interlocuzione con il D.G. ai fini dell’approfondimento in merito a quanto segnalato dalla suddetta Società, si comunica a seguito rettifica arbitrale che l'allenatore NOTINI FRANCESCO (Soc. BARGA) non è stato espulso durante la gara in oggetto e pertanto è riqualificato con effetto immediato. Tale squalifica è stata trasferita all'allenatore CIURLI MATTEO (Soc. PONTE DELLE ORIGINI) che di conseguenza deve considerarsi squalificato fino al 10/03/23” La Società reclamante contesta dunque i comportamenti dedotti dal D.G. lamentando l’insussistenza sia della rissa che avrebbe indotto l’allenatore ad entrare in campo (ci sarebbero state alcune reazioni animose o al massimo qualche parapiglia) sia della stessa partecipazione, negando la sussistenza di qualsiasi attività violenta. Conclude pertanto chiedendo la riduzione della sanzione irrogata. Il ricorso merita parziale accoglimento. La dinamica descritta dal D.G. nell’originario rapporto di gara viene infatti sostanzialmente modificata nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune valutazioni – nel quale l’arbitro attesta: “Confermo quanto scritto nel rapporto di gara in quanto Ciurli Matteo entrava anche lui in campo durante la rissa, senza autorizzazione e con toni e modi offensivi. Specifico che non ha partecipato alla rissa fisicamente con comportamento violento, ma vi ha preso parte inveendo verbalmente nei confronti degli avversari”. Dunque anche il D.G. attesta l’inesistenza della partecipazione del Ciurli alla rissa - che, ovviamente, necessita di una partecipazione fisica - attestando il coinvolgimento dell’allenatore solo attraverso espressioni vocali. Pur restando indubitabilmente censurabile il complessivo contegno assunto dall’allenatore nel corso della gara la diversa ricostruzione impone, come richiesto, una riduzione della squalifica irrogata su presupposti parzialmente diversi.

P . Q . M .

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo rideterminando la squalifica a carico dell’allenatore Ciurli Matteo fino al 26/02/2023 (anziché fino al 10/03/2023) e dispone la restituzione della relativa tassa.

 

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