C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla società G.S. A.D. Etruschi Livorno 1983 avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 comminata dal G.S.T.
Reclamo proposto dalla società G.S. A.D. Etruschi Livorno 1983 avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 comminata dal G.S.T.
Il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha comminato alla società G.S. A.D. Etruschi Livorno 1983 l’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con la seguente motivazione ‘Per danneggiamento agli infissi degli spogliatoi della squadra ospitante. Recidiva specifica’, viene tempestivamente impugnato dalla richiamata Società, la quale, con motivazioni che seguono, ne chiede l’annullamento. Nello specifico, la società reclamante contesta la veridicità dell’episodio descritto nel referto di gara, in quanto la notizia del danno è stata acquisita dal direttore di gara solo al termine della partita e in assenza di contraddittorio. Nega comunque che tale episodio sia avvenuto, e che tale evento, ove effettivamente verificato, sia attribuibile alla condotta di qualche suo tesserato. Precisa, inoltre, che lo stesso direttore di gara ha dichiarato di aver ricevuto notizia del danneggiamento dal dirigente della società del Riotorto soltanto a fine gara, senza aver avuto una percezione diretta dell’evento.Né, del resto, lo stesso direttore di gara riferisce e/o descrive nel proprio rapporto lo svolgimento di fatti e/o circostanze che possano essere ritenute compatibili con una condotta finalizzata ad arrecare danni alle strutture della società ospitante. Pone altresì in evidenza lo stato di degrado e il pessimo stato di manutenzione delle porte e degli infissi dei locali spogliatoi, già danneggiati al momento dell’arrivo presso l’impianto sportivo, e con sanitari fuori uso e non utilizzabili. Rileva, infine, che tale stato di degrado e di fatiscenza dei locali spogliatoi potrebbe essere confermato dal direttore di gara. La Corte, letto il reclamo, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, ritiene meritevoli di accoglimento le censure e le critiche sviluppate dalla reclamante, poiché è principio ormai acquisito e già più volte espresso in precedenti decisioni di questa Corte che la fattispecie in esame, concernente il presunto danneggiamento delle strutture sportive, debba trovare necessaria conferma in un riscontro arbitrale, con valutazione da effettuarsi ex ante e non ex post, che la situazione di fatto preesistente al presunto danneggiamento fosse effettivamente diversa rispetto alla situazione poi lamentata dalla squadra ospitante, e/o in un riscontro arbitrale che riconduca la causazione del lamentato danno a comportamenti posti in essere esclusivamente da soggetti appartenenti alla società ospitata. In altre parole, la Corte ritiene che la responsabilità della società ospitata rispetto ai lamentati danni alle strutture sportive debba necessariamente trovare conferma in una dichiarazione arbitrale, chiara, precisa e concordante, che detti danni non fossero originariamente preesistenti e/o che gli stessi siano la conseguenza diretta di atteggiamenti tenuti da tesserati della società ospitata. Ritiene ancora la Corte che ciò non potrebbe essere diversamente, poiché trattandosi di notizia che trova origine e fondamento nella denuncia di parte, il riconoscere una siffatta responsabilità in capo alla società ospitata per dette tipologie di illecito, senza alcun riscontro e prova rigorosa della causazione del danno e/o dell’attribuzione del medesimo ai soggetti indicati come responsabili, aprirebbe il varco ad un abuso degli strumenti di tutela per le società che lamentano siffatte tipologie di danno, traducendosi, inevitabilmente, la sanzione ottenuta dagli Organi di Giustizia Sportiva in un titolo per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della società ospitata. Nel caso di specie, occorre bene evidenziarlo, l’insieme delle risultanze arbitrali non consentono di confermare la tesi sostenuta dalla società ospitante che il lamentato danno sia sopravvenuto, né che lo stesso sia da ricondurre a comportamenti poco edificanti tenuti dai tesserati della squadra ospitata, non rivendendosi in atti elementi e/o circostanze idonee (anche solamente) a supporre che detti tesserati abbiano tenuto tali condotte di danno a carico delle strutture. In tale prospettiva, e all’interno di un quadro probatorio assolutamente carente, sarebbe stato dunque utile che il direttore di gara acquisisse, ricevuta la notizia del presunto danno alle strutture, nel contraddittorio tra le parti e a completamento del referto di gara, la versione dei fatti della società ospitata.
P . Q . M .
la Corte Sportiva Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla società G.S. A.D. Etruschi Livorno 1983, annulla il provvedimento impugnato, disponendo restituirsi la tassa di reclamo.
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