C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo del G.S.D. Montecatinimurialdo SRL avverso la decisione del G.S.T. presso la Delegazione di Pistoia che ha squalificato fino al 22.03.2023 l’Allenatore Sturba Alessandro. (C.U. n. 28 del 25.01.20232)
Reclamo del G.S.D. Montecatinimurialdo SRL avverso la decisione del G.S.T. presso la Delegazione di Pistoia che ha squalificato fino al 22.03.2023 l’Allenatore Sturba Alessandro. (C.U. n. 28 del 25.01.20232)
Il comportamento tenuto dall’Allenatore Alessandro Sturba, tesserato per la Società reclamante, nel corso della gara Casalguidi / Montecatinimurialdo (di seguito: Montecatini) del 21.01.2023 valida per il Campionato Allievi Under 17 Provinciali, è stato sanzionato nei termini indicati in epigrafe. Il G.S. ha così motivato il provvedimento: Allenatori squalifica fino al 22/ 3/2023 “Sturba Alessandro (Montecatinimurialdo srl) ammonito per aver lasciato l'area tecnica della panchina alla notifica si avvicinava al D.G. entrando in campo con fare intimidatorio e nel contempo offendeva il D.G. e lo minacciava di ripercussioni dopo la fine della gara. Reiterava offese e minacce anche dopo essersi accomodato in tribuna”. La Società Montecatini, preso atto delle motivazioni poste alla base del provvedimento, ammette che l’Allenatore sia entrato indebitamente in campo “….è stato dapprima ammonito al momento 37° per aver superato la linea di delimitazione dell’aerea tecnica,” per aggiungere poco dopo: “…ha superato l’anzidetta delimitazione dell’area tecnica….” Assume la reclamante, nel tentativo di attenuare quest’ultima infrazione, che essa è stata commessa in perfetta buona fede. Esclude che lo Sturba abbia rivolto all’Arbitro frasi ingiuriose dubitando del fatto che la posizione in cui l’Allenatore si trovava dopo l’espulsione (“un così accurato riscontro sensoriale non può essere certo plausibile data la distanza della tribuna e la presenza di numerose persone”) potesse consentire all’arbitro di distinguere le frasi ingiuriose rivoltegli. Allega al reclamo, a tal proposito, immagini video idonee - secondo la reclamante - ad escludere qualsiasi attività da parte del tesserato per cui, ritenendole elementi probatori, conclude chiedendo la revoca del provvedimento sanzionatorio o, in via subordinata il suo contenimento nei minimi edittali. Ad ulteriore rafforzamento dell’assunto indica i nomi di due testi. Il Collegio, acquisito il supplemento reso dal D.G. a seguito della lettura del reclamo appositamente fattogli pervenire dal Collegio, riunito in Camera di consiglio, esamina preliminarmente le richieste istruttorie formulate osservando quanto segue; - l’art. 58 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) consente al giudicante l’utilizzo di materiale audio visivo solo allorché esso provenga da “operatori ufficiali o titolari di accordi di ritrasmissione”; - la prova per testi, nel caso in cui il Collegio ritenga disporne l’utilizzo, deve avvenire previa l’individuazione ed il recapito dei testi e l’indicazione dei capitoli di prova ai sensi dell’art. 60 del C.G.S.. Nessuna delle modalità previste per ciascuna di dette richieste, è stata rispettata per cui esse sono da respingere. Per quanto riguarda il merito della questione si ricorda che in ordine allo svolgimento dei fatti accaduti nel corso di una gara i rapporti degli ufficiali di gara, ed i relativi supplementi, costituiscono “piena prova” di quanto accaduto (art. 61 C.G.S.). Nella fattispecie il D.G conferma nella sostanza, con il supplemento qui reso, il rapporto di gara chiarendo la motivazione del provvedimento con l’affermare testualmente:”…..Lo stesso, a seguito del provvedimento disciplinare impostogli (espulsione per essere entrato indebitamente in campo più volte, n.d.r.) protestava unitamente al dirigente Acc. Sig. CANDELORO Luigi (soc. Montecatinimurialdo) proferendo frasi ingiuriose nei miei confronti (come riportato sul rapporto di gara). Pertanto in tale circostanza, espellevo i due dirigenti” Fa quindi seguire, a quanto appena riportato, la descrizione del luogo ove i due dirigenti si sono posizionati e dal quale gli rivolgevano le frasi ingiuriose, già riportate sul rapporto di gara, protraendole per tutta la durata della gara. Dello svolgimento dei fatti così come descritti non si può quindi dubitare per cui il provvedimento impugnato deve essere esaminato unicamente in funzione della congruità della sanzione comminata dal G.S.T.. Il Giudicante non può esimersi dal raffrontare le due sanzioni inflitte a Candeloro (provvedimento non impugnato) e Sturba rilevando che i due provvedimenti differiscono tra loro per appena sette giorni (25.01.2023 – 15.03.20223 per Candeloro e 25.01.2023 – 22.03.20232 per Sturba, pur apparendo il comportamento di quest’ultimo ben più grave in quanto proveniente dall’Allenatore della squadra che, per tale specifico incarico, è tenuto ad un comportamento assolutamente irreprensibile, particolarmente in questo caso nel quale i calciatori affidati alle sue cure sono Allievi infra sedicenni. Il reclamo deve quindi essere respinto consentendosi il Collegio una chiosa in materia di prove. E’ infatti costanza di giudicati di questa Corte che l’esclusione, determinata dal rispetto e dall’applicazione del disposto normativo, della prova televisiva prodotta con il reclamo non le vieta – per propria cognizione – l’esame a posteriori di tale elemento probatorio. In applicazione di tale principio il Collegio ha avuto modo di non percepire, nell’ascolto, quanto vocalmente sia accaduto: ovvero che all’Arbitro siano state rivolte dallo Sturba frasi offensive o ingiuriose. La constatazione induce il Collegio a ricordare agli Arbitri l’assoluta necessità di riportare sul rapporto di gara, con estrema precisione, esclusivamente le frasi che vengono loro rivolte. Da ciò dipende la necessaria credibilità sull’operato degli ufficiali di gara da parte delle Società.
P . Q . M..
la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Viene acquisito in via definitiva il contributo processuale.
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