C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo della società Polisportiva Luco A.S.D. avverso la squalifica del giocatore Brocchi Saul per 7 gare (C.U. n. 53 del 26/01/2023)
Reclamo della società Polisportiva Luco A.S.D. avverso la squalifica del giocatore Brocchi Saul per 7 gare (C.U. n. 53 del 26/01/2023)
Il reclamo - avanzato dalla Polisportiva Luco A.S.D. innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 22 gennaio 2023, contro la società Audax Rufina. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento colpiva il cartellino dell’arbitro facendolo cadere a terra.”. Nel reclamo, la società, pur ammettendo la sussistenza di una condotta irriguardosa, contesta il contenuto del rapporto arbitrale negando la volontarietà del gesto. Non sarebbe stata perpetrata comunque alcuna azione violenta nei confronti del D.G. ma solo meramente irriguardosa, con ciò sottraendo la fattispecie all’ipotesi regolamentata dall’art. 35 C.G.S., (relativa alle sole condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) perché difetterebbe il contatto fisico. Segnala che l’art. 36 C.G.S. sanziona tale comportamento con la squalifica per due giornate e, solo nei casi più gravi, quelli in cui si concretizza un contatto con il D.G., con quattro giornate e conclude invocando la riduzione della sanzione Il ricorso può trovare parziale accoglimento. Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara, la Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando a quest'ultimo le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal reclamante. Nella risposta il medesimo conferma i fatti, peraltro correttamente esposti anche nell’originario rapporto di gara, ribadendo da un lato la piena volontarietà del gesto e dall’altro l’inesistenza di un qualsiasi contatto fisico con il giocatore. Deve osservarsi che il Giudice Sportivo non aveva affatto ipotizzato la sussistenza di una condotta violenta ma aveva applicato semplicemente la squalifica al giocatore ancorandola, evidentemente, al gesto gravemente irriguardoso. Non appare corretta la lettura fornita dalla reclamante tesa ad affermare che il Codice di Giustizia Sportiva imporrebbe l’applicazione della squalifica per due giornate nell’ipotesi di una condotta ingiuriosa o irriguardosa. In effetti l’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.” Dunque il codice impone solo una sanzione minima lasciando all’organo giudicante una piena discrezionalità nel proporzionare la squalifica alle effettive fattispecie e, nel caso concreto, appare certamente grave che il Brocchi si sia permesso di contestare la squalifica attraverso un gesto così plateale ed eclatante come quello di far cadere a terra il cartellino esibito. Purtuttavia appare corretto il rilievo che il comportamento illecito del giocatore non si sia mai sostanziato in un contatto diretto con il D.G. in quanto la precisione “chirurgica” dell’azione di colpire esclusivamente il cartellino senza avere alcun contatto con la mano del D.G. segnala una consistente attenzione nei confronti dell’autorità arbitrale in campo pur nell’intollerabile protesta diretta alla singola decisione. In ordine alle precisazioni contenute nel supplemento, la platealità della puntiforme protesta nemmeno potenzialmente violenta - pur qualificata come comportamento gravemente contrario a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal Codice - consente pertanto una misurata rivalutazione della sanzione irrogata con una parziale riduzione del provvedimento sanzionatorio applicato in prima istanza dal G.S.T. .
P . Q . M .
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la squalifica irrogata al giocatore Brocchi Saul per 5 (cinque) gare anziché 7 (sette) disponendo la restituzione della relativa tassa.
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