C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Gragnolsese avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Delegazione di Massa ha squalificato i tesserati Valletta Nicolò (fino al 1.4.2023), Montani Christian (fino al 1.1.2023), Vangelisti Marco (fino al 1.4.2023), Ottolini Massimo (per nove gare effettive), Chelotti Fabio (per 5 gare effettive), Giardina Nicolas (per 4 gare effettive), Lombardi Luca (per 4 gare effettive), Gerali Martino (per 3 gare effettive). Campionato di 3^ Categoria– Gara del 21.1.2022 – USD Gragnolese-USD Monti (C.U. n. 33 del 1.2.2023).
Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Gragnolsese avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Delegazione di Massa ha squalificato i tesserati Valletta Nicolò (fino al 1.4.2023), Montani Christian (fino al 1.1.2023), Vangelisti Marco (fino al 1.4.2023), Ottolini Massimo (per nove gare effettive), Chelotti Fabio (per 5 gare effettive), Giardina Nicolas (per 4 gare effettive), Lombardi Luca (per 4 gare effettive), Gerali Martino (per 3 gare effettive). Campionato di 3^ Categoria– Gara del 21.1.2022 – USD Gragnolese-USD Monti (C.U. n. 33 del 1.2.2023).
Il G.S.T. Territoriale della delegazione di Massa nei confronti dei soggetti di cui in epigrafe, assumeva i provvedimenti oggi reclamati, con le seguenti motivazioni. Valletta Nicolò (massaggiatore), squalifica fino al 1.4.2023 per aver partecipato a fine gara ad una rissa Montani Christian (allenatore), squalifica fino al 1.10.2023 per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso verso il D.G., poggiando la mano sulla spalla dello stesso, senza conseguenze, lo offendeva proferendo linguaggio blasfemo. Veniva allontanato con forza da alcuni dirigenti e nel mentre reiterava le offese. Una volta allontanato lo stesso si posizionava dietro in cancello non adeguatamente chiuso da dove più volte rientrava nel campo per destinazione offendendo nuovamente l’arbitro. A fine gara accedeva indebitamente sul terreno di gioco offendendo e minacciando l’arbitro, veniva preso di peso da alcuni dirigenti che tentavano di allontanarlo non riuscendovi. Partecipava inoltre ad una rissa. Vangelisti Marco squalifica fino al 1.4.2023 per aver partecipato a fine gara ad una rissa Ottolini Massimo squalifica per nove gare effettive per essere entrato sul terreno di gioco ed avere tenuto una condotta particolarmente violenta verso un avversario e per comportamento minaccioso ed offensivo verso il D.G. A fine gara partecipava ad una rissa. Chelotti Fabio squalifica per 5 gare effettive per condotta violenta verso un avversario e per essere rientrato indebitamente nel recinto di gioco a fine gara partecipando ad una rissa Giardina Nicolas squalifica per 4 gare effettive perché espulso per somma di ammonizioni e aver partecipato ad una rissa Lombardi Luca squalifica per 4 gare effettive perché espulso per aver interrotto una chiara occasione da gol inoltre a fine gara partecipava ad una rissa Gerali Martino squalifica per 3 gare effettive perché a fine gara partecipava ad una rissa Veniva tempestivamente reclamato dalla società U.S.D Gragnolese il provvedimento del G.S.T., al fine di ottenere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni comminate ai tesserati. La reclamante contesta essenzialmente il fatto che si sia verificata la rissa rilevata dal D.G., in assenza di presupposti oggettivi e soggettivi che permettano di determinarne la qualificazione sotto l’accezione propriamente penalistica. A fondamento delle proprie asserzioni, cita, produce e chiede che sia acquisito un video (doc. 5) che inequivocabilmente dimostrerebbe il verificarsi degli eventi, ridimensionandoli. Si prosegue il reclamo sottolineando la mancata considerazione, da parte del Giudice Sportivo, dei precedenti relativi ai tesserati sanzionati, osservati i quali si dovrebbe comprendere l’assoluta non predisposizione degli stessi a compiere atti violenti o comunque analoghi a quelli contestati. Nel chiedere una riduzione proporzionata delle sanzioni inflitte, la reclamante richiama anche la finalità rieducativa che dovrebbe essere perseguita dal Giudice. La Corte, letti attentamente gli atti, rileva quanto segue. Preliminarmente, il documento video prodotto con il reclamo non può essere acquisito e valutato dall’Organo Giudicante, perché mancante dei requisiti richiesti dalle norme dell’Ordinamento Sportivo che disciplinano l’uso delle riprese audiovisive. Si deve quindi fondare ogni convincimento posto alla base della decisione assunta, sul referto gara e sul supplemento del DG, che godono di fede privilegiata. Il D.G. ha redatto le proprie note gara dalle quali sono scaturite le sanzioni comminate, con precisione e dovizia di particolari. E’ riuscito ad individuare, e ne da conto con il primo supplemento di rapporto alle note, i dirigenti che si sono adoperati per difendere la propria incolumità. Ha invece attribuito fatti ed atteggiamenti specifici ad ogni singolo incolpato. Con il supplemento di rapporto poi, emesso su richiesta della Corte, il DG ha ulteriormente specificato che il Valletta Niccolò prendeva chiaramente parte alla rissa, e che durante la stessa nessun dirigente era rimasto in campo e arretrato rispetto alla propria posizione. Montani Christian partecipava sicuramente alla rissa correndo in direzione di essa e venendo alle mani con alcuni giocatori. Vangelisti Marco, mentre era a terra, utilizzava la bandierina come “arma” per tirarla contro i calciatori avversari. Ottolini Massimo si comportava esattamente come descritto in referto gara. Chelotti Fabio partecipava alla rissa. Giardina Nicolas prendeva attivamente parte alla rissa. Lombardi Luca prendeva sicuramente parte alla rissa. Gerali Martino pur non prendendo subito parte alla rissa, ne rimaneva coinvolto partecipandovi poi attivamente. Concludendo il proprio supplemento, il DG ha nuovamente confermato il verificarsi del parapiglia descritto e la partecipazione di molte persone, calciatori e dirigenti, dando ulteriormente prova di aver ben percepito l’accaduto. I fatti descritti e precisamente circostanziati negli atti di gara e negli atti supplementari, sono precisi e chiari. Mettono peraltro in evidenza una situazione di fatto che si è generata e protratta per un lasso di tempo importane, senza un definitivo intervento da parte della società ospitante che avrebbe potuto, e dovuto, intervenire sin dalle prime ripetute intemperanze dell’allenatore che, una volta allontanato, accedeva più volte sul campo da gioco offendendo il D.G. Il Giudice Sportivo li ha correttamente valutati e proporzionalmente sanzionati, tenuto conto della loro gravità Il reclamo deve essere respinto.
P . Q . M .
la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto ordina l’acquisizione del contributo versato
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