C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/02/2023 – Delibera – Con provvedimento n. 49 / – 22-23 emesso in data 21 dicembre 2022 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti Tesserati ed Enti: a) Tesserati: Accioli Alessandro, Del Zonzo Valerio, Rosadini Mario, Sereni Andrea, Randellini Benito, Mariotti Alessio, Ricucci Massimo, Tolu Angelo, Mariotti Giuliano, Baldassari Silvano, Fei Amedeo, Bianconi Massimiliano, Beninati Giacinto, Zaengel Thierry Serge, in qualità di Presidenti delle Società di seguito indicate, ai quali tutti viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art 9, lettera a/2, del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione 2021/2022 ed anche degli artt. 25, c. 3, e 28 del Regolamento di Settore. Con gli stessi capi di incolpazione viene deferito il Tesserato Ciacci Renato, Direttore Generale dell’A.S.D. Tressa. b) Società A.S.D. Cortona Camucia Calcio, U.S.D. Lucignano, A.S.D. Bibbiena, U.S. Castiglionese A.S.D., U.S.D. Tegoleto, A.S.D. Ellera Calcio, U.S. Marciano Robur A.S.D., A.S.D. Tressa, A.S.D. Monteriggioni, U.S.D. Audace Legnaia, A.S.D, Nuova Società Pol. Chiusi, Unione Pol. Poliziana A.S.D., S.S.D. Virtus Asciano, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per effetto delle violazioni contestate ai Tesserati sopra indicati.

Con provvedimento n. 49 / - 22-23 emesso in data 21 dicembre 2022 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti Tesserati ed Enti: a) Tesserati: Accioli Alessandro, Del Zonzo Valerio, Rosadini Mario, Sereni Andrea, Randellini Benito, Mariotti Alessio, Ricucci Massimo, Tolu Angelo, Mariotti Giuliano, Baldassari Silvano, Fei Amedeo, Bianconi Massimiliano, Beninati Giacinto, Zaengel Thierry Serge, in qualità di Presidenti delle Società di seguito indicate, ai quali tutti viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art 9, lettera a/2, del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione 2021/2022 ed anche degli artt. 25, c. 3, e 28 del Regolamento di Settore. Con gli stessi capi di incolpazione viene deferito il Tesserato Ciacci Renato, Direttore Generale dell’A.S.D. Tressa. b) Società A.S.D. Cortona Camucia Calcio, U.S.D. Lucignano, A.S.D. Bibbiena, U.S. Castiglionese A.S.D., U.S.D. Tegoleto, A.S.D. Ellera Calcio, U.S. Marciano Robur A.S.D., A.S.D. Tressa, A.S.D. Monteriggioni, U.S.D. Audace Legnaia, A.S.D, Nuova Società Pol. Chiusi, Unione Pol. Poliziana A.S.D., S.S.D. Virtus Asciano, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per effetto delle violazioni contestate ai Tesserati sopra indicati.

Le segnalate presunte irregolarità commesse dalle Società Pol. D. Bettolle e U.S. Castiglionese A.S.D. nell’organizzare, nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico, il Torneo “Festa Biancorossa, disputatosi a Bettolle nei mesi di maggio e giugno 2022, hanno determinato la Procura Federale a procedere ai necessari accertamenti. Esaurita la fase istruttoria, notificato l’avviso di avvenuta conclusione delle indagini, rilevata la definizione richiesta ed ottenuta da sette dei tesserati e da otto delle società inquisiti in applicazione di quanto disposto dall’art. 126 C.G.S., quell’Ufficio ha disposto il deferimento indicato in epigrafe a questo Tribunale che oggi, previa comunicazione agli interessati, viene preso in esame. Si dà atto che sono presenti, in proprio o per rappresentanza , i Tesserati: Baldassari Silvano, Bianconi Massimiliano, Ciacci Renato, Tolu Angelo, Ricucci Massimo, Valerio Del Zonzo, Mariotti Alessio per delega Avv. Moroni Enrico. e di conseguenza le Società: U.S.D. Audace Legnaia, Unione Pol. Poliziana A.S.D., A.S.D. Tressa, U.S. Marciano Robur A.S.D., U.S.D. Lucignano, A.S.D. Ellera Calcio. La Procura Federale è qui rappresentata dal Sostituto Procuratore Dottoressa Loredana Fardello la quale, chiamata ed esporre, motivandola, l’attività posta in essere dalla Procura e le conseguenti conclusioni, afferma essere l’atto di deferimento da confermare in toto. Indica gli elementi che hanno indotto l’Ufficio a proporlo citando in particolare le dichiarazioni rese dai responsabili dell’organizzazione del Torneo e dai rappresentanti delle Società in sede di istruttoria, dopo aver acquisito la documentazione relativa alle Società che vi hanno preso parte. Precisa inoltre che alcuni dei soggetti deferiti hanno definito, in sede di comunicazione della conclusione delle indagini, la propria posizione secondo quanto disposto dall’art. 126 C.G.S.. Conclude chiedendo che il Tribunale, accolto il deferimento, infligga a ciascuno dei seguenti Tesserati deferiti: Accioli Alessandro, Rosadini Mario, Sereni Andrea, Randellini Benito, Mariotti Giuliano, Fei Amedeo, Beninati Giacinto, Zaengel Thierry Serge, tenuto conto dell’identicità della violazione da ciascuno commessa, la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro). Vanno di conseguenza sanzionate le Società: A.S.D. Cortona Camucia Calcio, A.C.D. Bibbiena, U.S. Castiglionese A.S.D., U.S.D. Tegoleto, A.S.D. Monteriggioni, A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi, S.S.D. Virtus Asciano, alle quali comminarsi l’ammenda nell’ammontare di € 500,00 (cinquecento). Non essendo presente alcuno dei soggetti deferiti e rilevata che non sono state proposte azioni a difesa, il Tribunale così decide. L’articolo 4, al comma 1, del C.G.S. che regola sotto l’aspetto disciplinare i comportamenti di tutti i soggetti tesserati in ambito federale, statuisce l’obbligo della piena osservanza di tutte le norme della F.I.G.C. emanate sia con riferimento allo Statuto, alle N.O.I.F., che a tutte le altre norme federali, dizione che inevitabilmente comprende anche i Regolamenti dei singoli settori. Le norme di comportamento da tenere in occasione delle attività federali che vengono svolte periodicamente (Campionati, Tornei, Amichevoli) vengono portate a conoscenza dei tesserati tutti attraverso i Comunicati Ufficiali (C.U.). Nel caso di specie viene imputata a tutti i soggetti deferiti in questa sede la violazione sia del Regolamento di Settore (S.G.S.), sia dei C.U. regolanti la disputa dei singoli tornei. Si contesta, infatti, agli organizzatori del Torneo ed ai soggetti tesserati partecipanti la violazione del terzo comma dell’art. 25 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico alla luce delle disposizioni emanate dalla lettera a / 2 dell’art. 9 del C.U. n. 1, regolante la disputa dei Tornei nel corso della stagione 2021/2022. Il fatto: la Procura Federale, avviate le indagini al fine di stabilire la regolarità della disputa del Torneo “Festa Biancorossa”, avvenuta nei mesi di maggio e giugno 2022 ed organizzata dalle Società Polisportiva Bettolle e S.G. Castiglione del Lago, ha accertato che il Torneo è stato disputato senza la previa autorizzazione dei competenti Organi Federali. In sede inquirente l’ufficio ha quindi provveduto ad acquisire le dichiarazioni, oltreché del Presidente della Polisportiva Bettolle quale principale società organizzatrice dell’evento, dei legali rappresentanti di 21 Società partecipanti. Al termine dell’indagine, avendo acquisito in precedenza la documentazione relativa alle società coinvolte, l’Ufficio ha disposto il deferimento nei termini indicati in premessa. La decisione: dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria la responsabilità della effettiva e principale Società organizzatrice, Pol.va D. Bettolle, è emersa in maniera assolutamente certa dalla dichiarazione confessoria resa dal suo Presidente, il quale, in istruttoria, ha confermato al Collaboratore della Procura di non aver chiesto alcuna autorizzazione nel convincimento che “queste partite si sono giocate tra bambini di cinque, sette e nove anni che non hanno giocato con l’assistenza di un arbitro federale ma sono stati fatti giocare con i parenti ed i genitori….” Altrettanto determinanti ai fini dell’accoglimento dell’atto di deferimento appaiono le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle Società partecipanti, i quali hanno tutti ammesso di aver partecipato al Torneo: chi senza essere a conoscenza della mancanza di autorizzazione, chi dando per scontato che il tutto si svolgesse nella piena regolarità; nessuno di essi, comunque, si è dato la pena di accertare che la necessaria autorizzazione fosse stata richiesta e concessa, commettendo con ciò le violazioni che vengono loro contestate. Accertato quanto sopra il Tribunale ritiene dover ricordare alle Società che la disposizione di cui all’art. 25 del Regolamento del S.G.S. non è stata posta in astratto, ma ha lo scopo fondamentale di tutelare la salute e la integrità fisica dei tesserati che prendono parte alle attività federali dato che, con l’autorizzazione, la Federazione estende anche a tali manifestazioni tutte le garanzie che sono previste dall’Ordinamento federale a ciascun soggetto tesserato Ciò deve avvenire, in modo particolare, in casi come quello in esame, nel quale sono coinvolti giovanissimi atleti. E’ altresì opportuno ricordare ai legali rappresentanti delle Società la concreta possibilità, in caso di infortuni in cui possano incorrere i giovani calciatori partecipanti a tornei non preventivamente autorizzati, di dover rispondere, in sede giudiziaria e a titolo personale, dei danni che alcuno dei ragazzi dovesse subire. Il deferimento è ampiamente provato e, quindi, da accogliere integralmente.

P . Q . M .

il Tribunale Federale della Toscana (T.F.T.) accoglie il deferimento e di conseguenza infligge le seguenti sanzioni: a) a ciascuno dei Tesserati: Accioli Alessandro; Rosadini Mario; Sereni Andrea; Randellini Benito; Mariotti Giuliano; Fei Amedeo; Beninati Giacinto; Thierry Serge Zaengel, l’inibizione per mesi 4 (quattro); b) a ciascuna delle Società: A.S.D. Cortona Camucia Calcio; A.S.D. Bibbiena; U.S. Castiglionese A.S.D.; U.S.D. Tegoleto; A.S.D. Monteriggioni; A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi; S.S.D. Virtus Asciano, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Dispone inoltre, in applicazione del dettato dell’art. 127 del C.G.S,. l’applicazione delle seguenti sanzioni: c) l’inibizione per mesi 3 (tre) ai Dirigenti di seguito indicati: Baldassari Silvano; Bianconi Massimiliano; Ciacci Renato; Tolu Angelo, Riccucci Massimo; Del Zonzo Valerio; Mariotti Alessio; d) la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 350,00 (trecentocinquanta) a carico delle Società: U.S.D. Audace Legnaia; Unione Pol. Poliziana A.S.D.; A.S.D. Tressa; U.S. Marciano Robur A.S.D.; U.S.D. Lucignano e A.S.D. Ellera Calcio. Dichiara chiuso il dibattimento.

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