F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 147/TFN – SD del 04 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 18596/206pf22-23/GC/GR/ff del 9 febbraio 2023, depositato il 10 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella, Paolo Pinciroli e della società FC Pro Vercelli 1892 Srl – Reg. Prot. 123/TFN-SD
Decisione/0147/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0123/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Giammario Schippa – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18596/206pf2223/GC/GR/ff del 9 febbraio 2023, depositato il 10 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella, Paolo Pinciroli, nonché nei confronti della società FC Pro Vercelli 1892 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del giorno 9 febbraio 2023, depositato il 10 febbraio 2023, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
1) il Sig. Andrea Nuti, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod.112.006), nonché tesserato come “Collaboratore tecnico” per la stagione sportiva 2022-23 dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 37, comma 1, 16, comma 1 e 17, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella corrente stagione sportiva, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, di fatto svolto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico;
2) il Sig. Alex Casella, tesserato come Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2022-23 della FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, nella corrente stagione sportiva, affidato al sig. Andrea Nuti, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, il compito di svolgere di fatto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico;
3) il Sig. Paolo Pinciroli, tesserato come Presidente per la stagione sportiva 2022-23 della FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, nella corrente stagione sportiva, consentito o comunque non impedito al sig. Andrea Nuti, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, di svolgere di fatto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico;
4) la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine alle condotte poste in essere rispettivamente dai sigg.ri Pinciroli, Nuti e Casella come descritte nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 14 ottobre 2022 la Procura Federale, a seguito di una nota del 4 ottobre 2022 inviatale dalla Segreteria nazionale del Settore Tecnico, alla quale era allegata una segnalazione di pari data proveniente dalla Segreteria dell’A.I.A.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 206pf22-23 avente ad oggetto “Presunta attività di preparatore atletico posta in essere dal tecnico Andrea Nuti - UEFA B cod. 112.006 - per conto della società FC Pro Vercelli in mancanza della necessaria abilitazione”. Con la suddetta segnalazione il Vice Presidente A.I.A.C. rappresentava alla società FC Pro Vercelli 1892 Srl di aver rilevato che sul sito internet di quest’ultima, nell’ambito della notizia dal titolo “Definito lo staff tecnico di Mister Massimo Paci”, veniva riportato che il Sig. Andrea Nuti ricopriva, in ambito societario, il ruolo di “preparatore atletico” nonostante fosse privo dei requisiti tecnici per esercitare tale funzione in quanto Allenatore UEFA B. Il Vice Presidente A.I.A.C., dopo aver sottolineato che il Nuti era recidivo rispetto a tale violazione in quanto già in passato aveva esercitato la funzione contestata, invitava la FC Pro Vercelli 1892 Srl a operare le opportune rettifiche sul proprio sito e a far cessare quanto lamentato. Allegava articoli di stampa e pagine estratte da siti internet specializzati che riferivano sulla posizione del Sig. Nuti in seno alla società di appartenenza.
La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo i fogli censimento della Società interessata, la posizione di tesseramento dei Sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella e Paolo Pinciroli, il contratto che legavano il Nuti e altri tesserati alla FC Pro Vercelli 1892 Srl e varie notizie tratte da siti internet e dalla stampa (cosiddette “fonti aperte”). Provvedeva inoltre a monitorare la posizione e il ruolo rivestito dal Sig. Andrea Nuti in occasione delle gare di Campionato PRO VERCELLI – PIACENZA del 16.10.2022, VIRTUS VERONA – PRO VERCELLI del 19.10.2022, PRO VERCELLI – PRO SESTO del 23.10.2022 e PRO VERCELLI – SAN GIULIANO CITY DEL 27.11.2022. Veniva poi audito il Sig. Andrea Nuti mentre l’Organo inquirente non riusciva ad ascoltare il Presidente Pinciroli e il DS Casella resisi indisponibili per l’audizione.
Posto che, ad avviso della Procura Federale, nell’ambito dell’attività istruttoria erano emerse violazioni circa i comportamenti e le attività poste in essere dai Sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella e Paolo Pinciroli, l’Ufficio provvedeva, in data 29 dicembre 2022, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate ai suddetti e alla Società FC Pro Vercelli 1892 Srl le violazioni di cui al precitato atto.
All’esito della predetta notifica, la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl faceva richiesta di copia degli atti del procedimento senza svolgere alcuna attività difensiva nel mentre il Sig. Nuti, per il tramite del proprio difensore di fiducia, chiedeva alla Procura Federale di concordare l’entità della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, ma l’Organo requirente non prestava il proprio consenso al patteggiamento della sanzione.
Nel silenzio del Sig. Casella, la Procura si determinava quindi, con atto del giorno 9 febbraio 2023, a deferire innanzi a questo Tribunale i Sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella, Paolo Pinciroli e la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 2 marzo 2023. Depositavano due distinte memorie il Sig. Andrea Nuti da un lato e i Sigg.ri Alex Casella, Paolo Pinciroli e la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl dall’altro, tutti rappresentati dall’Avv. Christian Peretti, negando ogni addebito e concludendo per il proscioglimento di tutti i deferiti sul presupposto che il Sig. Andrea NUTI non avrebbe mai svolto le funzioni di “preparatore atletico” essendosi limitato a fungere da collaboratore della prima squadra, all’epoca dei fatti diretta dal Sig. Massimo Paci. In ogni caso il Sig. Pinciroli non avrebbe avuto nessuna carica in seno alla FC Pro Vercelli 1892 Srl al momento del tesseramento del Nuti essendo stato nominato Presidente solo nell’agosto 2022 e il Sig. Casella si sarebbe “limitato a mettere a disposizione del Club una valente risorsa” senza incorrere quindi in responsabilità alcuna circa le mansioni effettivamente svolte.
L’Avv. Peretti depositava poi istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale legata al fatto della concomitanza, con la stessa, di precedenti e improrogabili impegni professionali.
Alla ridetta udienza era presente il Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale il quale non si opponeva all’istanza di rinvio depositata dall’Avv. Peretti. Il Tribunale, preso atto, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, letta l’istanza di rinvio formulata dall’Avv. Christian Peretti, in qualità di difensore dei sigg.ri Andrea Nuti, Alex Casella, Paolo Pinciroli, nonché della società FC Pro Vercelli 1892 Srl, in ragione di suoi concomitanti impegni professionali; udito l’Avv. Maurizio Gentile, nella qualità di rappresentante della Procura Federale, che non si è opposto; accoglie la predetta istanza e rinvia il procedimento alla data del 30 marzo 2023, ore 11:45, in modalità videoconferenza, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS – CONI e dell’art. 110 CGS – FIGC, dalla data odierna sino al 30 marzo 2023. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.”. Prima dell’udienza del 30 marzo 2023 nessuna delle parti depositava memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 30 marzo 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Andrea Nuti mesi sei di squalifica, per il Sig. Alex Casella mesi sei di inibizione, per il Sig. Paolo Pinciroli mesi di sei di inibizione e per la FC Pro Vercelli 1892 Srl euro 1.500,00 di ammenda. Erano altresì presenti personalmente i deferiti Sigg.ri Andrea Nuti e Alex Casella assistiti dall’Avv. Christian Peretti il quale, in rappresentanza di tutte le parti deferite, richiamato il contenuto delle proprie memorie difensive e dei documenti depositati, concludeva per il loro proscioglimento. Il Presidente dava poi la parola al Sig. Alex Casella il quale illustrava la propria posizione in relazione alla scelta di tesserare il Sig. Nuti insistendo, anch’egli, per il proprio proscioglimento.
La decisione
Il Collegio ritiene che quanto ascritto ai Sigg.ri Andrea Nuti e Paolo Pinciroli, nonché alla Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, trovi puntuale conferma nelle carte processuali nel mentre il Sig. Alex Casella debba essere mandato indenne da quanto contestatogli. Scrutinando, per prima, la posizione di quest’ultimo, tesserato all’epoca dei fatti per la FC Pro Vercelli 1892 Srl con la qualifica di “Direttore Sportivo”, è d’uopo osservare che, secondo il comma 2 dell’art. 1 del Regolamento dell’elenco speciale dei Direttori Sportivi, a tali soggetti è demandato di svolgere “… per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.”.
Potrebbe, dunque, sostenersi che nell’ambito delle “attività concernenti l’assetto organizzativo ... della Società” possa competere al Direttore Sportivo, oltre alla “gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici” anche la possibilità di conferire specifici incarichi o funzioni tecniche all’interno del sodalizio sportivo ai soggetti menzionati dalla norma, al di là delle loro proprie qualifiche.
Orbene, con specifico riferimento alla posizione del Sig. Casella, avuto riguardo al fatto che allo stesso viene contestato di “ aver, nella corrente stagione sportiva, affidato al sig. Andrea NUTI, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla F.C. Pro Vercelli, il compito di svolgere di fatto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico”, anche volendo aderire alla ipotizzata interpretazione estensiva della norma dianzi citata, peraltro non condivisa dal Tribunale, si deve osservare che agli atti non v’è prova alcuna che questi abbia conferito al Sig. Nuti il ruolo di “preparatore atletico”. Sussiste, anzi, prova contraria in quanto lo stesso tecnico, nel corso dell’audizione del 5 dicembre 2022, ha avuto ad affermare che l’incarico di collaboratore tecnico nell’ambito della prima squadra, nel corso della corrente stagione sportiva 2022-23, unica in contestazione, gli fu affidato da Mister Massimo Paci. Non v’è, dunque, prova alcuna che il Casella, che pur aveva prestato la propria opera per il tesseramento del Nuti nella stagione sportiva 2021-22 con contratto biennale, abbia poi deciso quale incarico o funzione conferire allo stesso nell’ambito dell’area tecnica.
Diversa è, invece, la posizione del Sig. Andrea Nuti a carico del quale, ad avviso del Collegio, sussistono plurimi elementi che consentono di poterne affermare la responsabilità disciplinare. Ricordato l’oramai consolidato principio di diritto secondo il quale “Lo standard probatorio da raggiungere per poter affermare la responsabilità disciplinare in ambito sportivo si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale); pertanto è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (da ultimo CFA, sez. I, n. 80/2022-23), ritiene il Tribunale che il materiale probatorio raccolto in atti permetta di superare agevolmente la “ragionevole certezza” ove si consideri che il Sig. Nuti, allenatore UEFA B come certificato dal Settore Tecnico, ha svolto, quanto meno sino al Dicembre 2022, le funzioni di “preparatore atletico” della prima squadra della FC Pro Vercelli 1892 Srl senza averne la qualifica.
Quanto sopra risulta irrefragabilmente dimostrato:
- da quanto riportato sul sito internet della Società di appartenenza ove lo stesso viene qualificato come “ responsabile area atletica” fino al giorno successivo alla sua audizione da parte della Procura Federale (5.12.2022, dal 6.12.2022 diventerà “collaboratore tecnico prima squadra”);
- ancora, da quanto riportato sul sito internet della FC Pro Vercelli 1892 Srl dove, fino al 6.12.2022, nessun soggetto, oltre al Nuti, è delegato all’area atletica nel mentre dopo tale data fa la sua comparsa, quale “preparatore atletico”, il Sig. Emiliano Rossini;
- dal monitoraggio eseguito dalla Procura Federale in occasione delle gare di campionato PRO VERCELLI – PIACENZA del 16.10.2022, VIRTUS VERONA – PRO VERCELLI del 19.10.2022, PRO VERCELLI – PRO SESTO del 23.10.2022 e PRO VERCELLI – SAN GIULIANO CITY del 27.11.2022 in occasione delle quali veniva raccolto materiale fotografico e filmati che ritraggono il Sig. Nuti guidare il riscaldamento pregara dei calciatori della FC Pro Vercelli 1892 Srl, indicando loro gli esercizi atletici da eseguire, gestendo i tempi e la ripetizione degli stessi, nonché il riscaldamento differenziato per alcuni di essi e il riscaldamento delle riserve destinate a subentrare nel corso delle gare in esame;
- dalla circostanza che il Sig. Nuti, in occasione delle gare interne ed esterne, sia pure con la qualifica di “ collaboratore tecnico”, ha sempre seduto sulla panchina aggiuntiva della propria Società;
- dalla assenza nelle distinte di gara, fino al 6.12.2022, di altro soggetto con la qualifica di “ preparatore atletico”, fatta eccezione per il preparatore dei portieri, e, nello specifico, del Sig. Emiliano Rossini, che, secondo il Nuti stesso, sarebbe stato l’effettivo “preparatore atletico”;
- dalla comparazione dei contratti tipo sottoscritti dal Nuti e dal Rossini, ove al primo viene riconosciuto un compenso superiore al doppio rispetto a quello percepito dal Rossini, oltre a un forfait di 15.000,00 euro per le trasferte, nel mentre al secondo, con compenso ai minimi federali, per le trasferte, che un “preparatore atletico” dovrebbe di certo seguire, non viene riconosciuto alcunché;
- dalla circostanza che già nel corso della stagione sportiva 2021-22 l’AIAC aveva avuto a segnalare alla FC Pro Vercelli 1892 Srl l’anomalo utilizzo del Sig. Nuti come “preparatore atletico” senza peraltro dar seguito al richiamo;
- dalla circostanza, infine, che il Sig. Nuti secondo varie notizie tratte da siti internet, come pure sul sito specializzato Transfermarkt, e dalla stampa (cosiddette “fonti aperte”) viene costantemente riconosciuto quale “preparatore atletico”
Quanto sin qui evidenziato non può certo essere smentito da quanto riportato sul contratto tipo sottoscritto dal Nuti il 16 luglio 2021 e valido sino al 30 giugno 2022, ove risulta che lo stesso venne qualificato come “collaboratore tecnico della 1^ squadra”, o da quanto riferito dal Sig. Nuti stesso secondo il quale l’errata indicazione del suo ruolo sul sito della Società sarebbe frutto di errore, peraltro reiterato per due stagioni sportive, come pure la mancata indicazione del Rossini fra i componenti lo staff tecnico. Il tutto a voler tacere del fatto che il tecnico è privo dell’abilitazione a svolgere le funzioni di “preparatore atletico” e privo della necessaria laurea in Scienze Motorie avendo conseguito un titolo in tal senso, non riconosciuto in Italia, presso un’Università americana.
Per quanto attiene alla posizione del Sig. Paolo Pinciroli, Presidente per la stagione sportiva 2022-23 della FC Pro Vercelli 1892 Srl, l’addebito ascrittogli trova conferma nella riconosciuta responsabilità del Sig. Andrea Nuti. Il Sig. Pinciroli, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, avrebbe dovuto impedire al Sig. Nuti di svolgere funzioni per le quali non aveva l’abilitazione e/o, comunque, non avrebbe dovuto consentire allo stesso di esercitare l’attività di “preparatore atletico”. Non coglie nel segno la difesa del deferito allorquando, nella memoria difensiva, cerca di sollevare il Presidente Pinciroli dall’addebito mossogli sostenendo che lo stesso sarebbe stato chiamato alla carica apicale solo nell’agosto del 2022 e non avrebbe quindi sottoscritto il contratto del Nuti. Se, in effetti, è vero che il Sig. Pinciroli risulta essere stato nominato Presidente del sodalizio sportivo in data 30 agosto 2022, trovando quindi già in essere il rapporto contrattuale con il Sig. Nuti, è altrettanto vero che avrebbe dovuto vigilare sulla regolarità degli incarichi conferiti in seno alla sua Società e, ancor più, su quelli svolti di fatto, a nulla rilevando la data del tesseramento del tecnico e chi abbia sottoscritto il suo contratto la cui regolarità formale, peraltro non è mai stata in discussione. Infine, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo irrogare le sanzioni di cui in dispositivo anche in considerazione del fatto che, per quanto riguarda i tesserati, una sanzione di entità inferiore non sarebbe effettivamente afflittiva in considerazione dell’imminente termine della stagione agonistica.
Il proscioglimento del Casella giustifica la riduzione della sanzione irrogata alla società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Alex Casella. Irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Andrea Nuti, mesi 6 (sei) di squalifica,
- per il sig. Paolo Pinciroli, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società FC Pro Vercelli 1892 Srl, euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Pierpaolo Grasso
Depositato in data 4 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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