F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 148/TFN – SD del 04 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 19913/209pf22-23/GC/GR/ff depositato il 28 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri Vincenzo Marcantoni, Roberto Gallastroni e della società ASD Spoleto – Reg. Prot. 130/TFN-SD

Decisione/0148/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0130/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19913/209pf2223/GC/GR/ff del 27 febbraio 2023, depositato il 28 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri Vincenzo Marcantoni e Roberto Gallastroni, nonché nei confronti della società ASD Spoleto (già SSD Assisi Subasio),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 19913/209pf22-23/GC/GR/ff del 27 febbraio 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Vincenzo Marcantoni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società SSD Assisi Subasio, oggi ASD Spoleto, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Roberto Gallastroni, nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, che costui svolgesse il ruolo di allenatore della prima squadra della società SSD Assisi Subasio, durante la stagione sportiva 2020–2021;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 LND del 1 luglio 2020 parte III n. 14 lett.c) per avere omesso di depositare, entro il termine previsto dalla normativa federale, l’accordo economico sottoscritto, in data 7 settembre 2020 tra la Società SSD Assisi Subasio, oggi ASD Spoleto e il tecnico Roberto Gallastroni;

2. il sig. Roberto Gallastroni, allenatore UEFA A, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società SSD Assisi Subasio oggi ASD Spoleto, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed art. 38 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto nella stagione sportiva 2020-2021 l’attività di allenatore in favore della prima squadra della società SSD Assisi Subasio, oggi ASD Spoleto, partecipante al campionato di Eccellenza;

3. la Società ASD Spoleto, già SSD Assisi Subasio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Vincenzo Marcantoni e dal sig. Roberto Gallastroni, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine al rapporto intercorso tra il tecnico Roberto Gallastroni – UEFA A. cod. 14.197 e la Società Assisi Subasio nel corso della s.s. 2020-2021”, risulta iscritto nel relativo registro in data 17.10.2022 al n. 209 pf 22-23.

Nel corso delle indagini, sentiti il sig. Roberto Gallastroni ed il sig. Vincenzo Marcantoni, come da verbali in atti, sono stati acquisiti il foglio di censimento della Società SSD Assisi Subasio per la stagione sportiva 2020 – 2021 e per la stagione sportiva 2021 – 2022; il foglio di censimento della Società ASD Spoleto, già SSD Assisi Subasio, per la stagione sportiva 2022 - 2023; la scheda di tesseramento del sig. Roberto Gallastroni per la stagione sportiva 2020 – 2021, per la stagione sportiva 2021 – 2022 e per la stagione sportiva 2022 – 2023, nonché la nota del 4 ottobre 2022 del Collegio Arbitrale LND, pervenuta a mezzo pec in pari data con allegata copia del lodo arbitrale tra il sig. Roberto Gallastroni e la società SSD Assisi Subasio e documentazione ad esso allegata.

La Comunicazione di conclusione delle indagini del 30.12.2022 risulta essere stata ritualmente notificata alle parti.

Gli incolpati, già auditi nel corso delle indagini, non hanno inviato memorie difensive, né chiesto di essere ulteriormente sentiti.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 30.03.2023 hanno fatto pervenire memorie difensive il sig. Roberto Gallastroni, a mezzo del difensore avv. Pierluigi Vossi, e la ASD Spoleto, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, sig. Montesi Vittorio, a mezzo del difensore avv. Roberto Quirini.

Il sig. Gallastroni ha esposto che la documentazione finalizzata al tesseramento quale allenatore della prima squadra della SSD Assisi Subasio ed il relativo accordo economico erano trattenuti dalla società per i successivi adempimenti amministrativi; di avere soddisfatto quanto richiestogli dalla normativa con la loro sottoscrizione e di avere fatto affidamento sulla circostanza che la società avrebbe adempiuto al loro deposito secondo quanto previsto dall’art. 14 del C.U. n. 1 del 1°.7.2020 della LND; di essersi accorto del loro mancato deposito solo nel corso del procedimento promosso dinanzi al Collegio arbitrale della LND.

In punto di fatto, ha aggiunto che la sospensione della stagione sportiva 2020-2021 dopo solo una giornata non gli avrebbe consentito di rendersi conto del mancato inoltro della documentazione, circostanza che escluderebbe una responsabilità a titolo di culpa in viglilando. Ha quindi concluso per il proprio proscioglimento e, in via subordinata, per l’irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo, tenuto conto, quale circostanza attenuante ex art. 13, c.1, lett. b), CGS del concorrente comportamento colposo della SSD Assisi Subasio.

La difesa dell’ASD Spoleto ha escluso ogni responsabilità della società per assenza di rapporti con la SSD Assisi Subasio, in quanto fusasi solo nella stagione sportiva 2022-2023 con la Fortitudo Assisi, a sua volta fusasi con la SSD Assisi Subasio nella stagione sportiva 2021-2022.

Secondo la prospettazione difensiva, l’intervenuta fusione con la Fortitudo Assisi giustificherebbe e legittimerebbe la traslazione del patrimonio di crediti e debiti secondo assodati principi di diritto civile, ma non per le condotte e gli asseriti illeciti compiuti da soggetti estranei alla deducente, verificandosi, in tale evenienza, un indebito ed illegittimo trasferimento della responsabilità personale ad un Ente ad essi estraneo, impossibilitato ad intervenire tempestivamente anche solo per rimediare alle conseguenze dell’illecito.

L’eventuale affermazione della sua responsabilità, prosegue la difesa della deferita, costituirebbe violazione del principio di effettività delle sanzioni di cui all’art. 44, c. 5, CGS.

Ha inoltre evidenziato, la difesa, che la società ha provveduto a tutto quanto impostole dalla normativa e di avere finanche adempiuto agli oneri economici derivanti dal Lodo arbitrale emesso sul presupposto di un valido rapporto contrattuale, di cui peraltro non si era giovata; ha quindi concluso per il proscioglimento e, in caso di ritenuta responsabilità, chiesto di contenere nel minimo la sanzione, tenuto conto della buona fede e del comportamento avuto successivamente alla fusione.

Il dibattimento

All’udienza del 30.3.2023, tenuta in modalità videoconferenza, hanno partecipato l’avv. Maurizio Gentile, per la Procura Federale; l’avv. Chiara Lupattelli, in sostituzione dell’avv. Pierluigi Vossi, per il sig. Roberto Gallastroni; l’avv. Roberto Quirini, per la società ASD Spoleto; il sig. Vittorio Montesi, Presidente della ASD Spoleto.

L’avv. Gentile, eccepita l’infondatezza della eccezione formulata dall’ASD Spoleto, in quanto legittimamente subentrata in tutte le posizioni delle pregresse società ed evidenziato, quanto alla difesa del Gallastroni, che la sospensione del campionato di competenza dopo solo una giornata non gli ha comunque impedito di instare per il pagamento di quanto previsto per l’intera stagione sportiva, si è riportato all’atto di deferimento e chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Marcantoni, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Roberto Gallastroni, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la società ASD Spoleto, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

L’avv. Quirini ha evidenziato che l’affermazione di responsabilità della società comporterebbe una non consentita eccessiva estensione della responsabilità oggettiva ed ha concluso come da memoria in atti.

L’avv. Lupattelli si è riportata alla memoria in atti.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

La produzione acquisita in sede di indagini dalla Procura Federale e le dichiarazioni rese dai soggetti auditi nella medesima fase consentono di ritenere provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti.

Risulta accertato che il sig. Vincenzo Marcantoni, all’epoca dei fatti Presidente dell’allora SSD Assisi Subasio, in disparte la successiva intervenuta sospensione del campionato della s.s. 2020-2021 ad opera del competente Comitato Regionale, si sia avvalso delle prestazioni del sig. Roberto Gallastroni, che tanto sia avvenuto in assenza di regolare tesseramento e che abbia omesso di depositare tempestivamente, presso la Divisione Calcio a 5, l’accordo economico sottoscritto con il ridetto in uno alla copia della richiesta di tesseramento che avrebbe dovuto rilasciare allo stesso Gallastroni, secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 LND del 1° luglio 2020, parte III, n. 14, lett. c. l’art. 14 (Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico).

Con pari certezza risulta accertata la responsabilità del sig. Gallastroni, per avere svolto l’attività di allenatore della ridetta SSD Assisi Subasio nel periodo di cui sopra in assenza di tesseramento, in violazione dell’art. 33, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico (“I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”) e per avere omesso di chiedere il tesseramento per la società presso cui intendeva prestare la propria attività, in violazione dell’art. 38, co. 1, NOIF, norme alla cui osservanza era tenuto in ragione della previsione di cui all’art. 37, co. 1, Reg. cit..

Quella di cui si discute, dunque, contrariamente all’assunto della difesa del tecnico, è della responsabilità rinveniente dalla violazione di un onere espressamente posto a carico dei “tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico” ex art. 38, co. 1, NOIF, non già della responsabilità rinveniente dall’omesso controllo dell’avvenuto deposito, da parte della società, della copia della richiesta di tesseramento da effettuare unitamente al deposito dell’intervenuto accordo economico secondo quanto previsto dal richiamato C.U. n. 1, della LND.

A nulla rileva, dunque, l’asserita circostanza che la società avrebbe trattenuto la richiesta di tesseramento per provvedere al suo inoltro. La circostanza, quand’anche vera, non può assurgere al rango di esimente, in quanto la richiesta di tesseramento, come visto, costituisce un onere posto espressamente a carico del tecnico. Ed è proprio in ragione di tale espresso onere che il Gallastroni, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto provvedervi personalmente o, quanto meno, ove accertato il mancato inoltro, procedervi personalmente.

Alla accertata responsabilità dei signori Vincenzo Marcantoni e Roberto Gallastroni consegue la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, co. 1 e 2, del CGS dell’attuale ASD Spoleto.

Tanto, per effetto della operata fusione di detta società con la Fortitudo Assisi, già precedentemente fusasi con l’allora ASD Assisi Subasio, e dunque subentrata in tutti i rapporti di quest’ultima, nessuno escluso, nella vicenda trattandosi, per l’appunto, della responsabilità di essa società, non già di quella personale del suo attuale legale rappresentante.

Alla luce dei fatti come rappresentati e considerata ogni altra circostanza, in adesione alle richieste del rappresentante della Procura Federale, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Marcantoni, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Roberto Gallastroni, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per la società ASD Spoleto (già SSD Assisi Subasio), euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 4 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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