F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFNT del 4 Aprile 2023 (motivazioni) – Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo per Christian Cocola / ASD Garibaldina – Reg. Prot. 43/TFN-ST
Decisione/0038/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0043/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Francesco Di Leginio – Componente
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente (Relatore)
ha pronunciato, all’udienza del giorno 28 marzo 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo, genitori del calciatore Christian Cocola (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND,
la seguente
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso ex art. 89, comma 1 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva datato 11 marzo 2023, ritualmente notificato a mezzo pec al CR Calabria – LND e alla ASD Garibaldina, e depositato in data 13 marzo 2023, i Sigg.ri Cocola Nando e Colosimo Mariavittoria, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Christian Cocola adivano l’intestato Tribunale al fine di impugnare il provvedimento di diniego allo svincolo richiesto emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND e dichiarare lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Christian Cocola dalla società ASD Garibaldina per non aver preso parte, per motivi allo stesso non imputabili, alla stagione sportiva in corso per il numero di gare previsto dalla medesima norma.
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti rappresentavano che il calciatore, tesserato per la ASD Garibaldina per la stagione sportiva 2022/2023, militante nel campionato di prima categoria calabrese, alla data del 20 dicembre 2022 non era mai stato convocato per le gare del campionato di prima categoria iniziato nel mese di settembre 2022 ma neppure per quattro gare consecutive del Campionato allievi under 17 Catanzaro girone B, del 24 novembre 2022, 2 dicembre 2022, 15 dicembre 2022 e 19 dicembre 2022.
Inoltre, il giocatore, che non era altresì stato convocato per essere sottoposto al rinnovo del certificato di idoneità agonistica, scaduto in data 14 dicembre 2022, veniva convocato per quattro gare successive a detta scadenza senza pertanto essere in possesso della necessaria certificazione sanitaria, in violazione degli artt. 43 e 44 NOIF.
In ragione dei motivi suddetti, i ricorrenti in data 22 febbraio 2023 avanzavano richiesta di svincolo per inattività al competente CR Calabria – LND e alla ASD Garibaldina. In detta sede, la società, con memoria del 1° marzo 2023, si opponeva alla richiesta di svincolo, asserendo che il Cocola era stato regolarmente convocato per le gare della stagione sportiva 2022/2023, che lo stesso aveva preso parte ad allenamenti con altre società e che il calciatore era in possesso di un certificato medico valido fino al 15 dicembre 2022, unico documento quest’ultimo fornito in prova.
Con provvedimento notificato in data 2 marzo 2023, il CR Calabria – LND rigettava la richiesta di svincolo proposta da Christian Cocola perché “effettuata fuori termine previsto”.
Veniva acquisita agli atti del giudizio la documentazione avente ad oggetto lo svincolo del calciatore.
All'udienza del 28 marzo 2023 comparivano per i ricorrenti, l’Avv. Federica Mauro e per la ASD Garibaldina il Presidente, Sig. Giovanni Paola e l’allenatore Sig. Luigi Aristodemo.
Decisione
In primo luogo, preme chiarire che, seppur non costituitasi formalmente mediante deposito di memoria difensiva, la ASD Garibaldina, quindi per suo conto i relativi rappresentanti, richiedeva di partecipare all’udienza. Il Tribunale ne ammetteva la partecipazione a garanzia del diritto di difesa delle parti nel rispetto dei principi stabiliti ex art. 24 e 111 della Costituzione, riservandosi ogni valutazione in riferimento alle dichiarazioni rese.
Va, inoltre, rilevato che i ricorrenti avevano in precedenza proposto ricorso dinanzi questo Tribunale (proc. 32/2023) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività emesso dal CR Calabria – LND in data 3 gennaio 2023. Tuttavia, il procedimento non veniva trattato per mancato deposito del versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2 CGS, ed il ricorso veniva dichiarato irricevibile. Tale circostanza, ad avviso del collegio giudicante, per un verso non pone alcuna preclusione all’odierno giudizio, in ipotesi da ricondursi al principio del ne bis in idem che evidentemente caratterizza anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva, nella preliminare e assorbente considerazione che la precedente declaratoria di irricevibilità del ricorso non costituisce decisione di merito atta, quindi, a costituire l’antecedente giuridico per il divieto di un secondo giudizio.
Anche una eventuale problematica concernente la ammissibilità, sub specie di tempestività, del secondo ricorso, attualmente all’esame di questo giudice, deve essere risolta favorevolmente al ricorrente, atteso che con lo stesso si è inteso impugnare un secondo e diverso provvedimento di diniego di svincolo da parte del competente Comitato, emesso in data 2 marzo 2023 (in relazione al quale il ricorso è stato proposto nei termini di legge) rispetto a quello avverso il quale (emesso in data 3 gennaio 2023) era stato presentato il primo ricorso. Anche da un punto di vista sostanziale, deve comunque rilevarsi che anche successivamente alla proposizione della prima richiesta di svincolo e del conseguente primo ricorso dinnanzi a questo Tribunale Federale, la società di appartenenza del ricorrente ha mantenuto un comportamento inidoneo (per quanto meglio si dirà in appresso) a scongiurare lo svincolo per inattività.
Svolte le predette doverose precisazioni preliminari, si passa ora all’esame del ricorso, che è meritevole di accoglimento per le ragioni seguenti.
Risulta accertato che il calciatore Christian Cocola non veniva convocato per le quattro gare consecutive indicate in ricorso. D’altronde, la società stessa, che, come detto, non si è costituita nel presente giudizio, nulla ha prodotto a controprova dinanzi al Comitato Regionale Calabria e, in sede di udienza nel presente giudizio, ha ammesso di non aver convocato il calciatore mediante e-mail o raccomandate per le quattro giornate indicate dal ricorrente e anche le successive convocazioni, non a caso conseguenti alla prima richiesta di svincolo per inattività avanzata dal calciatore, si palesano del tutto inidonee allo scopo, in quanto finalizzate a far partecipare a delle gare ufficiali un calciatore che, nel frattempo, aveva visto scadere la precedente certificazione sanitaria di copertura, senza che la società provvedesse ad alcuna specifica convocazione al fine di sottoporsi alle prescritte visite mediche e, quindi, senza attivare la procedura i cui passaggi formali sono espressamente scanditi dalla stessa norma di cui all’art. 109 NOIF, comma 4.
Già per l’ultima delle quattro gare in ordine di tempo per le quali il Cocola non è stato convocato, quella del 19 dicembre 2022, il tesserato non sarebbe stato idoneo perché il proprio certificato medico risultava scaduto in data 14 dicembre 2022. La circostanza è dimostrata dal certificato medico prodotto dalla ASD Garibaldina in allegato alla memoria difensiva depositata dalla stessa società al Comitato Regionale Calabria.
Successivamente, pur in assenza di detta certificazione medica, la società convocava il calciatore per altre due gare nel gennaio 2023, senza però invitare mai il tesserato a sottoporsi a visita, come confermato dalle parti all’udienza.
Va ricordato che l’art. 109 NOIF pone come clausola di esclusione del diritto per l’ottenimento dello svincolo la “ omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. Il dettato normativo, se esplicitamente censura una specifica condotta in capo al tesserato, tuttavia in modo implicito non esime la società dal richiedere la certificazione medica attestante l’idoneità del calciatore, in quanto requisito essenziale ai fini dell’utilizzo del calciatore nelle gare sportive.
Inoltre, la società si sarebbe esposta anche ad eventuali illeciti qualora avesse schierato il calciatore nelle partite in cui non era munito di valida certificazione medica. Esposizione cui, in effetti, la ASD Garibaldina non è incorsa perché, seppur convocato, non utilizzava il calciatore nelle relative gare disputate, come anche emerso dalle dichiarazioni rese dalle parti in corso d’udienza. Orbene, tale condotta complessivamente descritta, posta in essere dalla società, è assertiva del palese disinteresse nei confronti del calciatore, già configuratosi con le mancate convocazioni per le quattro gare consecutive.
Disinteresse peraltro confermato anche dalla mancata costituzione nel presente giudizio.
Tuttavia, prescindendo dalle analizzate circostanze di fatto e dalle comprovate ragioni sottese alla domanda di svincolo, il CR Calabria – LND ha rigettato la richiesta del calciatore perché “effettuata fuori termine previsto”.
Orbene, come noto, l'art. 109 NOIF prevede che "Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società".
Vieppiù, la stessa norma stabilisce che "Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato".
Questo Tribunale ha già più volte avuto modo di chiarire che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo, solo un termine finale e non anche un termine iniziale (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019, decisione n.14/TFN-ST del 23 dicembre 2022 e decisione n. 53/TFN-ST del 7 febbraio 2023).
Deve respingersi, al riguardo, la diversa lettura della norma proposta dal Comitato Regionale, in base alla quale la richiesta di svincolo possa essere avanzata dal calciatore non utilizzato soltanto e non prima del termine del campionato di riferimento. Una tale interpretazione finirebbe, infatti, con il vanificare lo spirito e la ratio della disposizione normativa in questione, che è quello di individuare un equilibrato e ragionevole punto di incontro tra l’interesse della società a valutare un effettivo e concreto utilizzo dei propri tesserati, entro un tempo da ritenersi congruo e non eccessivamente pregiudizievole del contrapposto interesse del calciatore ad essere effettivamente utilizzato e prendere parte alle gare della stagione sportiva, senza dover rimanere ingiustificatamente e oltre un tempo ragionevole, appunto, “ostaggio” della società di appartenenza, in attesa che questa decida se e quando convocarlo per le gare ufficiali fino a che non si completi la stagione sportiva in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dai sigg.ri Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo, nell’interesse del calciatore minorenne Christian Cocola e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso, ai sensi dell’art. 109 NOIF, a far data dal 22 febbraio 2023, data di presentazione della richiesta al Comitato Regionale Calabria – LND.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandro Giuseppe Maruccio Gioacchino Tornatore
Depositato in data 4 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai