C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla A.S.D. Filattierese avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato, con l’ammenda di € 250,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara A.S.D. Ponte alle Origini – A.S.D. Filattierese – disputata in data 05.02.2023. (C.U. n. 57/2023).
Reclamo proposto dalla A.S.D. Filattierese avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato, con l’ammenda di € 250,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara A.S.D. Ponte alle Origini – A.S.D. Filattierese – disputata in data 05.02.2023. (C.U. n. 57/2023).
Il provvedimento assunto dal G.S.T. così motivato, ‘AMMENDA EURO 250,00 Filattierese Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari’, viene contestato dalla Società Filattierese ASD la quale, con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, chiede alla Corte la riforma della sanzione comminata, poiché ‘oltremodo gravatoria’ (comunque ‘sproporzionata ed iniqua’), avendo l’arbitro erroneamente riferito di una rissa mai in effetti avvenuta sugli spalti, mancando peraltro lo stesso direttore di indicare e specificare se tale tafferuglio abbia avuto come soggetti protagonisti le opposte tifoserie. A sostegno delle suddette argomentazioni, riporta il contenuto del rapporto di gara con il quale l’arbitro ha descritto l’episodio di cui trattasi (“al 29^ del secondo tempo si è verificata una rissa sugli spalti in seguito al comportamento del n. 9 Galli Simone (Ponte alle Origini) poi espulso”), evidenziando che nessuna rissa è avvenuta sugli spalti, tantomeno tra le opposte tifoserie, e che la genesi dell’episodio riferito dal direttore di gara ha avuto come protagonista il solo calciatore n. 9 del Ponte alle Origini, il quale, a seguito dell’espulsione, ha tentato di accedere alla tribuna (non riuscendo nell’intento solo perche ha trovato chiuso il varco) con fare minaccioso, inveendo contro alcuni sostenitori della Filattierese. Solo a questo punto un sostenitore della squadra ospite si è avvicinato al cancello per cercare di capire le motivazioni che avevano spinto il calciatore a tenere un siffatto contegno. Tuttavia detto sostenitore ha desistito dalla propria condotta su invito del pubblico presente in tribuna a non considerare l’atteggiamento provocatorio del suddetto calciatore, il quale, dopo essere stato avvicinato da una signora, si è poi recato negli spogliatoi. Ribadisce, pertanto, che nessuna rissa o lite tra tifosi è avvenuta sugli spalti e che nessun addebito può essere attribuito alla stessa reclamante, in assenza di un comportamento illecito dei propri tesserati e/o dei propri sostenitori, trovando origine l’episodio di cui si discute esclusivamente nel contegno del calciatore n. 9 della soc. Ponte alle Origini, unico vero responsabile per quanto avvenuto. Segnala, infine, l’atteggiamento singolare del direttore di gara, il quale avrebbe lasciato il terreno di gioco prima di assicurasi che entrambe le squadre avessero abbandonato il terreno di giuoco, così consentendo al calciatore n. 9 del Ponte alle Origini di rientrare sul campo di giuoco per tentare di aggredire un tesserato della Filattierese. Esaminato il reclamo, la C.S.A.T. Toscana ha richiesto al direttore di gara un supplemento di rapporto in ordine allo svolgersi dei fatti, richiesta successivamente reiterata al fine di ottenere ulteriori chiarimenti in relazione ai motivi di reclamo, potendo constatare, alla luce di dette risultanze, la legittimità in punto di diritto del provvedimento impugnato, trovando fondamento la sanzione pecuniaria inflitta alla reclamante nel contenuto degli atti ufficiali dai quali emerge, in modo esaurientemente specifico, che l’episodio da cui ha avuto origine la sanzione impugnata si è in concreto verificato sugli spalti e che lo stesso ha avuto come protagonisti i sostenitori di entrambe le squadre. Vi è tuttavia da rilevare, ad onor del vero, che l’episodio sanzionato appare aver assunto una dimensione e degli effetti molto più contenuti rispetto a quanto indicato originariamente nel rapporto di gara (ove si è fatto riferimento al verificarsi di una rissa), avendo il direttore di gara precisato e specificato, con il richiamato supplemento, che con il termine ‘rissa’ aveva voluto intendere “uno scambio di insulti e di spinte tra le due tifoserie”. Tale precisazione consente, pertanto, al Collegio di classificare detto episodio come una disputa animata e vivace tra opposte tifoserie, ma non per questo tale da configurare la fattispecie della rissa. Tali ragioni giustificano, dunque, una riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Filattiere ASD, riduce la sanzione pecuniaria a complessivi Euro 150,00 (centocinquanta/00), disponendo la restituzione della tassa di reclamo.
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