C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla S.P.D. Audax Rufina in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre gare effettive il Calciatore Andrea Valoriani. (C.U. n. 59/2023).

Reclamo proposto dalla S.P.D. Audax Rufina in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre gare effettive il Calciatore Andrea Valoriani. (C.U. n. 59/2023).

L’esame del rapporto della gara disputata in data 11.02.2023 tra le squadre della S.P.D. Audax Rufina e Centro Storico Lebowski, nell’ambito del girone B del Campionato di Promozione Toscana, ha determinato il G.S.T. Territoriale della Toscana a squalificare il Calciatore Valoriani Andrea per 3 (tre) giornate di gara. La decisione viene contestata, con tempestivo reclamo dalla Società Audax Rufina che ritiene errata la motivazione addotta dal G.S.T. a fondamento della decisione “per condotta violenta verso un calciatore avversario”. A tal fine esclude che il Tesserato abbia compiuto alcun atto di violenza nei confronti di un avversario sostenendo, a contrario, che esso si è semplicemente difeso “dall’attacco di due avversari” che lo avevano immotivatamente aggredito. Lamenta che il rapporto di gara non rechi alcuna censura al comportamento dei detti avversari e chiede la riduzione della sanzione ritenendo che questa deve essere derubricata da “atto di violenza”, tutt’al più, ad un comportamento irriguardoso nei confronti dei calciatori avversari. A sostegno della doglianza allega al reclamo un filmato dell’accaduto. La Corte, come da consuetudine, ha richiesto all’Arbitro – alla luce del reclamo trasmessogli in visione – chiarimenti in ordine alla dinamica dei fatti ancor più necessari nel caso in esame. Appare, infatti, assurdo e comunque incomprensibile che il Valoriani, portiere della Audax Rufina al momento della segnatura della rete del 4 a 2 che garantiva una conclusione positiva per la sua squadra (la rete è stata segnata al 44’ del II tempo ed il recupero successivamente concesso è stato di appena 4’ come indicato sul rapporto di gara), si sia lanciato immotivatamente in una corsa da un’area all’altra per andare a colpire volontariamente un calciatore avversario. A conferma di tale elementare osservazione il supplemento di rapporto reso dal D.G. indica, in un più ampio contenuto riferito anche alle altre eccezioni presenti nel reclamo ma marginali rispetto alla sanzione reclamata, quanto segue: “….notavo che il Sig. Valoriani Andrea, il quale prima della segnatura della rete si trovava all’interno della propria area di rigore, si dirigeva di corsa verso l’area di rigore avversaria. Vedevo che il Signor Valoriani a pochi metri dall’area di rigore, dirigersi verso un avversario con il quale, mentre correva, si scontrava interrompendo la propria corsa e, contestualmente all’impatto, avvenuto con il corpo, colpiva l’avversario, appoggiandogli la mano aperta tra il volto ed il collo dello stesso. Intendo precisare che, con il termine vigoria sproporzionata mi riferivo alla condotta del calciatore nel suo complesso e non soltanto al colpo dato con la mano, atto che, preso singolarmente, è stato di intensità media e tale da far indietreggiare di qualche passo l’avversario ma non tale da farlo cadere a terra o procurargli conseguenze fisiche” Nell’accingersi all’esame della questione il Collegio ritiene preliminarmente ricordare alla reclamante che il C.G.S. non prevede in alcun modo la condotta irriguardosa nei confronti di calciatori avversari. La norma di cui all’art. 38, infatti, con riferimento al comportamento in campo dei calciatori sanziona: ” la condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti….” con la squalifica per tre giornate di gara, prevedendo al successivo art. 39 la sanzione della squalifica per due giornate “ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva…” Preso atto delle argomentazioni poste a sostegno del reclamo in esame e delle prove ad esso allegate, la Corte ha modo di far rilevare agli Arbitri, ancora una volta, che il rapporto di gara, e con esso il relativo supplemento, debbono essere assolutamente precisi e completi nell’indicare tutti i fatti, accaduti nel corso della gara, aventi riflesso sotto l’aspetto disciplinare.

L’eventuale invio, caso per caso, degli atti alla Procura Federale al fine di accertare se il contrasto esistente tra le due versioni sia il frutto di un errore (più o meno consapevole) da parte del D.G. o di una dichiarazione mendace resa dalla reclamante al fine di ottenere illecitamente un vantaggio, costituirebbe violazione dei principi di snellezza, economicità e soprattutto di rapidità sui quali si fonda - per espresso disposto normativo - il processo disciplinare sportivo. E’ altresì doveroso tener presente, con riferimento al caso di specie, che il G.S.T., ove fosse stato a conoscenza di quanto qui precisato dall’Arbitro, avrebbe senza alcun dubbio emanato un diverso provvedimento. Infatti i chiarimenti resi dal D.G. in questa sede inducono questo Collegio a ritenere che lo scontro tra i due calciatori sia stato assolutamente fortuito (..mentre correva , si scontrava, interrompendo la propria corsa…) e che l’impatto non sia stato causa di danni ( …. Il colpo dato con la mano atto che, preso singolarmente è stato di intensità media e tale da far indietreggiare l’avversario ma non tale da farlo cadere a terra o procurargli conseguenze fisiche”). Si ricorda che lo scontro è dato da una contrapposizione aspra e violenta che, in quanto tale, è il risultato di un atto volontario diretto a causare un danno fisico. La dinamica descritta (….contestualmente all’impatto avvenuto con il corpo …), la mancanza di indicazioni specifiche atte a connotare la volontà di ledere, portano alla conclusione che l’impatto è da considerarsi assolutamente casuale in quanto derivante dall’impeto della corsa. Vi è ancora da considerare che l’impatto ha determinato un comportamento scomposto che “avvenuto appoggiandogli la mano aperta …….”, definito peraltro di intensità media, non ha causato conseguenze fisiche . Non si rileva, pertanto, la presenza di alcun atto di violenza dei confronti di un calciatore avversario per cui viene meno l’applicabilità dell’art. 38 del C.G.S. e, conseguentemente, la sanzione da applicarsi è da riferire esclusivamente alla espulsione dal campo del Valoriani.

P.Q.M.

la C.S.A.T. accoglie il reclamo determinando la sanzione da infliggersi al Calciatore Andrea Valoriani in una giornata di gara. Il contributo processuale versato deve essere restituito.

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