C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/03/2023 – Delibera – Gara del 5.2.2023 fra UC Sinalunghese (ospitante) vs ACD Bibbiena (ospitata) disputata in località Carpineto, Serre di Rapolano (SI), campo comunale “Sonnemini” – risultato 2-3 UC Sinalunghese propone reclamo, chiedendone la reformatio in melius al minimo edittale o alla diversa misura ritenuta di giustizia, avverso la squalifica sino al 9.5.2023 inflitta dal G.S.T. al calciatore Filippo Neri il quale, protestando per una decisione del DG, correva verso lo stesso e, nell’impeto di raggiungerlo, lo urtava alla spalla destra, facendogli spostare il braccio in avanti (C.U. n. 57 del 9.2.2023).

Gara del 5.2.2023 fra UC Sinalunghese (ospitante) vs ACD Bibbiena (ospitata) disputata in località Carpineto, Serre di Rapolano (SI), campo comunale “Sonnemini” – risultato 2-3 UC Sinalunghese propone reclamo, chiedendone la reformatio in melius al minimo edittale o alla diversa misura ritenuta di giustizia, avverso la squalifica sino al 9.5.2023 inflitta dal G.S.T. al calciatore Filippo Neri il quale, protestando per una decisione del DG, correva verso lo stesso e, nell’impeto di raggiungerlo, lo urtava alla spalla destra, facendogli spostare il braccio in avanti (C.U. n. 57 del 9.2.2023).

Sostiene la società reclamante, non negando il fatto avvenuto, appuntando le sue doglianze solo sul quantum della sanzione inflitta, l’assoluta involontarietà ed accidentalità della condotta posta in essere dal Neri, verificatasi a gioco in movimento e concretizzatasi soltanto in un lieve urto alla spalla del DG rimasto privo di alcuna conseguenza. Il calciatore, inseguendo l’arbitro che nel frattempo seguiva il gioco in svolgimento, avrebbe inteso soltanto protestare avverso la sua decisione, richiamandone l’attenzione: nel fare ciò non avrebbe infatti neanche adoperato alcuna frase offensiva o minacciosa ai danni dell’arbitro e si sarebbe poi allontanato dal terreno di gioco senza proferire e/o lamentare altro. In particolare, quindi, pur ritenendo corretta l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 36, comma 1 lett. B) CGS essendosi trattato indubbiamente di comportamento gravemente irriguardoso ai danni del DG concretizzatosi in un contatto fisico, la reclamante invoca l’applicazione nel caso de quo dell’art. 12, comma 1 CGS che imporrebbe agli organi di giustizia amministrativa, nello stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, di tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Il reclamo può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuto necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio, inoltrava al D.G. i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante. Quest’ultimo, nella risposta, confermava i fatti esposti nel referto di gara, precisando altresì che “certamente non si trattava di un’aggressione nei miei confronti ma di un suo tentativo di ottenere spiegazioni, anche se effettuato in modo brusco, irrispettoso ed eccessivo”. Orbene, alla luce del referto di gara e dei successivi chiarimenti forniti dal DG nel supplemento, pur assumendo la condotta del Neri i connotati del comportamento gravemente irriguardoso ai danni del DG ex art. 36, comma 1 lett. B) CGS, la sanzione inflitta non appare adeguatamente proporzionata al fatto per come cristallizzato negli atti arbitrali, cui deve attribuirsi l’indubbia fede privilegiata imposta dall’art. 61 CGS. Lo stesso arbitro, infatti, sottolinea, già nel referto di gara, la media-bassa intensità dell’urto, peraltro verificatosi a gioco in movimento e ciò viene ribadito anche nel conseguente supplemento, ove si pone l’attenzione sul comportamento meramente impetuoso del calciatore, escludendo radicalmente ogni suo intento aggressivo, rilevandone soltanto l’irrispettosità del gesto. Alla luce di quanto precede, la sanzione inflitta, coerentemente con quanto previsto dall’art. 12 CGS e, quindi, tenuto conto della natura del fatto commesso e l’assenza di conseguenze, deve essere ridotta a mesi due in accoglimento del dispiegato reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione della squalifica a mesi due e dispone la restituzione della relativa tassa.

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