C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/03/2023 – Delibera – Gara Real Borgo Pittini – Hitachicalcio Pistoia (2-3) del 4/2/23. Campionato di terza categoria. In C.U. n.30 del 8/2/23 Delegazione Provinciale di Pistoia.

Gara Real Borgo Pittini – Hitachicalcio Pistoia (2-3) del 4/2/23. Campionato di terza categoria. In C.U. n.30 del 8/2/23 Delegazione Provinciale di Pistoia.

Reclama la società Real Borgo Pittini avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 inflitta dal G.S. per avere i propri sostenitori rivolto minacce e offese al D.G. durante l’incontro ed a fine gara mentre, al rientro negli spogliatoi passando nella zona dove stazionavano gli stessi tifosi della reclamante, il D.G. veniva colpito alla nuca da un sasso di piccole dimensioni da loro tirato procurandogli lieve dolore. Reiteravano le offese e le minacce fino al momento in cui il D.G. rientrava negli spogliatoi. La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti affermando che nelle immediate vicinanze dell’arbitro di trovava un dirigente addetto allo stesso il quale non ha notato alcunché di irregolare. IL D.G. non ha fatto menzione dell’accaduto al predetto dirigente sia in occasione del ritiro delle distinte di gara che successivamente quando l’arbitro è stato riaccompagnato alla propria autovettura. Non vi è stato un intervento delle Forze dell’Ordine né vi sono certificati medici. Chiede la revisione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma l’assunto di prime cure sostenendo che nessun dirigente è stato insieme a lui e che dopo avere constatato che il colpo subito era di lieve entità ha preferito lasciare l’impianto sportivo. La Corte Sportiva Territoriale di Appello esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. La versione arbitrale appare assolutamente congrua e veritiera tanto che il D.G., una volta verificata la lieve entità del danno subito, ha preferito lasciare l’impianto sportivo senza notificare alle Forze dell’Ordine l’accaduto. La versione fornita dalla reclamante diverge da quella arbitrale tuttavia, al di là del fatto che l’assunto dell’arbitro assume codicisticamente valore di prova privilegiata, la stessa appare credibile e corretta nel non calcare la mano in relazione al danno subito. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio ritiene che la stessa, correlata ai fatti accaduti, sia eccessivamente afflittiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello cassa la decisione del G.S. e dispone che l’ammenda debba quantificarsi in € 400,00 oltre alla restituzione della tassa di reclamo.

 

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