C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. Bagno a Ripoli avverso la squalifica del giocatore Orlandini Renato fino al 8 settembre 2023 (C.U. n. 37 del 8/02/2023)

Reclamo della società A.C.D. Bagno a Ripoli avverso la squalifica del giocatore Orlandini Renato fino al 8 settembre 2023 (C.U. n. 37 del 8/02/2023)

Il reclamo - avanzato dalla società Bagno a Ripoli innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara casalinga disputata, in data 4 febbraio 2023, contro la società Signa 1914. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “A fine gara offendeva e minacciava il D.G. e, nel contempo, tentava di colpirlo con uno sputo”. Nel reclamo, la società, pur ammettendo la sussistenza di una condotta irriguardosa, contesta il contenuto del rapporto arbitrale negando la sussistenza del gesto. Segnalando la presenza di alcuni errori - la mancata trascrizione di due espulsioni - afferma che la contestazione, successiva all’espulsione del giocatore, non si sarebbe mai tradotta in comportamenti inurbani come confermato dai numerosi testimoni e dallo stesso Presidente firmatario del reclamo. Conclude pertanto chiedendo una riduzione del provvedimento adottato. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. L’implicita richiesta di audizione dei testimoni non può essere ammessa in quanto le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio della testimonianza nell’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva che stabilisce, al di là della valutazione sulla “necessità” da parte dell’organo giudicante, del rispetto di diverse procedure a pena di inammissibilità. E' evidente che tale stringente regolamentazione - sia nella preventiva fase di ammissione che nella successiva di acquisizione della prova testimoniale – sia figlia della necessaria celerità connessa al procedimento sportivo chiamato a dare risposte certe in tempi ristretti. Pertanto tale istanza risulta inammissibile. Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara, la Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando a quest'ultimo le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal reclamante. Nella risposta il medesimo nega la sussistenza dei presunti errori asseritamente presenti nel rapporto di gara e conferma i fatti, peraltro correttamente esposti anche nell’originario rapporto di gara; precisa però che il calciatore si sarebbe avvicinato a pochi centimetri dal suo volto per poi girarsi ed allontanarsi di circa tre metri prima di sputare nella sua direzione senza colpirlo. Risulta pertanto evidente che il calciatore non abbia avuto mai la reale intenzione di attingere il D.G. (cosa che avrebbe potuto ben fare nella prima fase) ma che abbia invece posto in essere, sputando nella direzione dell’arbitro, un comportamento platealmente ingiurioso solo dopo aver guadagnato lo “spazio” necessario ad evitare qualsiasi contatto. Il codice di Giustizia sportiva, all’art. 35 impone solo una sanzione minima lasciando all’organo giudicante una piena discrezionalità nel proporzionare la squalifica alle effettive fattispecie e, nel caso concreto, appare certamente grave che il Sig. Orlandini si sia permesso di contestare la squalifica non solo attraverso ingiurie e minacce ma anche attraverso un gesto così plateale ed eclatante come quello di sputare in direzione dell’arbitro. Purtuttavia appare corretto il rilievo che il comportamento illecito del giocatore non si sia mai sostanziato in un reale pericolo del D.G. di essere attinto dallo sputo e ciò segnala, pur nell’intollerabile protesta, una mancanza di volontarietà in tal senso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e riduce la squalifica irrogata al giocatore Orlandini Renato fino al 8 luglio 2023 anziché fino al 8 settembre 2023 disponendo la restituzione della relativa tassa.

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