C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto, in proprio, dal Signor Fabio Lapucci, tesserato, quale Dirigente, per la Società Vigor Calcio Femminile, in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 28.03.2023. (C.U. n. 59/2023 del 16/02/2023)).

Reclamo proposto, in proprio, dal Signor Fabio Lapucci, tesserato, quale Dirigente, per la Società Vigor Calcio Femminile, in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 28.03.2023. (C.U. n. 59/2023 del 16/02/2023)).

Il Dirigente Lapucci ha proposto in proprio, su carta intestata alla Società di appartenenza, il reclamo indicato in premessa lamentando l’eccessività della sanzione inflitta ed affermando di essere in disaccordo con quanto dichiarato dall’Arbitro della gara Blues Pietrasanta versus Vigor C.F. disputata, nell’ambito del Campionato Regionale juniores femminile, in data 11.02.2023. Questa la decisione impugnata: “A fine gara rivolgeva al D.G. in distinte circostanze frasi irriguardose ed offensive”. Argomenta in proposito il Lapucci che al minuto 46 (quarantasei) circa del II tempo il D.G. segnalava che la gara avrebbe avuto un tempo di recupero pari a 3 (tre) minuti. Afferma testualmente in proposito: abbiamo interpretato che partissero (i minuti di recupero n.d.r.) dal momento della comunicazione e che quindi si sarebbe giocato per complessivi 4 (quattro) minuti aggiuntivi”. Afferma ancora che il D.G. ha disposto la fine della gara al minuto 47°, suscitando le proteste del Dirigente che riteneva ci fosse ancora del tempo (ancora 20 secondi) e che tale tempo, per quanto limitato, potesse tornare utile per la propria squadra essendo a quel momento il risultato di parità (2 a 2). Da qui uno scambio di battute tra il D.G. e il Lapucci il quale ha usato, per sua espressa ammissione…”toni accesi, ma assolutamente non irriguardosi né tantomeno offensivi”. Il reclamante inoltre, al fine di dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’Arbitro nel corso della loro discussione, cita l’art. 7 del Regolamento della F.I.G.C.. Conclude per la revoca della sanzione comminata ritenendola eccessiva ed evidenzia il comportamento irreprensibile da lui tenuto nell’intero corso della gara. Il Collegio ha trasmesso, come da consuetudine, il reclamo al D.G, al fine di acquisire eventuali chiarimenti, ottenendo in risposta una completa e analitica descrizione di quanto accaduto. Da detta descrizione si rileva che, giunti al 45° del II tempo, egli, alzando il braccio destro, ha comunicato che il recupero sarebbe stato di tre minuti, scandendo il tutto a voce alta. Ha quindi segnalato la fine della gara allorché i suoi orologi hanno scandito il minuto 48° e 10”. Da qui le osservazioni mossegli dal Dirigente il quale, nell’allontanarsi, ha profferito nei confronti del D.G. una frase dai termini offensivi, esattamente riportata sul rapporto di gara. Acquisiti tutti gli elementi il Collegio è in grado di giudicare, con ovvio riferimento alla costanza di proprie decisioni in termini di valenza del rapporto arbitrale, dovendo ricordare al reclamante che, per espresso disposto normativo (art. 61 del C.G.S.) il rapporto di gara ed il relativo supplemento “…fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Di per sé tale disposizione è sufficiente a determinare il disattendersi del reclamo, tuttavia il Collegio ritiene dover far rilevare al reclamante che l’art. 7, in particolare il punto 3, assunto a giustificazione del comportamento tenuto in campo, deve essere esaminato non enucleando le parti che si ritengono vantaggiose a favore delle proprie tesi ma nella sua interezza. Detta norma, in apertura, attribuisce al D.G. in via esclusiva la valutazione e la eventuale concessione del recupero il che, coniugando tale disposto con il sopra richiamato art. 61 del C.G.S., rende in punto di diritto le osservazioni del reclamante del tutto prive di pregio. La decisione impugnata è fondata sulle frasi irriguardose ed offensive che il reclamante assume non aver pronunciato; il rapporto di gara, invece, le indica specificatamente: “rovinata dall’incompetenza di un D.G. non all’altezza della situazione, incompetenza da quando è arrivato fino a fine gara” Si tratta di frase offensiva e denigratoria assolutamente sanzionabile perché contraria alle norme di lealtà, di correttezza e di probità previste dall’art. 4 del C.G.S.. Rilevato quanto sopra la sanzione è decisamente congrua.

P.Q.M.

la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo, disponendo l’acquisizione in via definitiva del contributo processuale.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it