C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 64 del 06/03/2023 – Delibera – Deferimento a carico di: Degli Innocenti Tommaso, Marabese Tito, Vezzi Filippo e della Società A.S.D. Figline Valdarno 1965.

Deferimento a carico di: Degli Innocenti Tommaso, Marabese Tito, Vezzi Filippo e della Società A.S.D. Figline Valdarno 1965. Dibattimento sospeso in data 27.01.2023 e rinviato alla data odierna. Il giorno 24 febbraio 2023, alle ore 17,00, in Firenze, via G. D’Annunzio 138, il Collegio composto di Signori: Dott. Carmine Compagnini Presidente e relatore, Avv. Raffaello Niccolai Vice Presidente, Avv. Nicola Boschi Componente, con Segretario il Signor Renzo Coli, si è riunito, al fine di riprendere il dibattimento sospeso in data 27 gennaio c.a. in adesione a specifica richiesta, formulata in quella sede dalle difese, in ordine all’acquisizione di alcuni documenti depositati agli atti del precedente deferimento (n. 733/22, sempre riferito alla Società Figline 1965 ed a suoi tesserati) giacenti presso la Procura Federale. Preso atto dell’avvenuta cognizione, per espressa formale comunicazione fattane dalla Segreteria del Collegio alle parti interessate, della documentazione richiesta si constata la presenza di: - Tommaso Degli Innocenti, assistito dall’Avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena, Il Calciatore ha fatto pervenire, in data 20.02.2023, esplicita dichiarazione, che viene letta in apertura di dibattimento, con la quale riconosce di aver commesso la violazione che gli viene imputata e dichiara, contestualmente, di rinunciare alle eccezioni sollevate con la memoria depositata in data 23.01.2023 in previsione dell’inizio del presente dibattimento. - Tito Marabese, assente ma rappresentato dal proprio Legale Avvocato Gianni Tognoni, del Foro di Massa, che ha depositato, nei termini, memoria a difesa; - Filippo Vezzi, con l’Avvocato Michele Ducci del Foro di Firenze; - Assente anche il Signor Pampaloni Lorenzo nella sua qualità di Presidente, all’epoca dei fatti, della Società ASD Figline 1965, qui rappresentato dall’Avvocato Federico Bagattini, anch’egli del Foro di Firenze; - la Procura Federale è presente con l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, coadiuvato dal Collaboratore, Dottor Massimo Romolini. Il Sostituto Procuratore, avviando il dibattito, dichiara di non poter prendere in esame la dichiarazione del Calciatore Degli Innocenti, della quale è stata data lettura, se non dopo che il Calciatore si sia sottoposto, in questa sede, ad un esame rispondendo alle domande che gli possano essere poste. Avuta risposta positiva dal calciatore, con l’assenso del Difensore, pone alcune domande a tutte le quali il Calciatore risponde nei termini riportati sul verbale di udienza che qui si intendono integralmente riportate. Il Sostituto Procuratore analizza quindi la posizione dei Calciatori deferiti Tito Marabese e Filippo Vezzi affermando che ad essi deve essere imputato il reato di pericolo commesso nel momento in cui, nella riunione tenutasi nello spogliatoio in vista della gara decisiva, hanno appreso il piano costruito dall’Allenatore Frediani (successivamente concretizzatosi) da applicarsi nel caso in cui nella gara contro il Tau Calcio Altopascio, disputata nell’ambito del Torneo di qualificazione previsto ai fini della designazione della squadra promossa nel Campionato di Serie D, la Società Figline fosse incorsa in una sconfitta. Chiede conclusivamente che nei confronti dei Tesserati deferiti vengano assunti i seguenti provvedimenti disciplinari: - Tommaso Degli Innocenti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 128 del C.G.S., chiede comminarsi nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi 18 (diciotto) oltre a mesi 18 (diciotto) di messa alla prova attraverso una attività di volontariato presso un ente scelto dal Calciatore stesso; - Tito Marabese e Filippo Vezzi, ritenuti entrambi colpevoli della violazione di omessa denuncia, la sanzione della squalifica, per mesi 18 (diciotto); - A.S.D. Figline 1965, ritiene non applicabile nei suoi confronti l’ipotesi di recidiva ed afferma che oggetto dell’indagine odierna è il comportamento tenuto, non già da chi ha materialmente posto in essere l’illecito - evento oggetto del deferimento n. 733 - ma quello tenuto dai calciatori che, con il loro silenzio, hanno contribuito moralmente alla sua realizzazione. Tenuto conto della pesante sanzione applicata nel deferimento n. 733/2022, del quale il presente procedimento costituisce stralcio, chiede l’irrogazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille). Seguono gli interventi dei soggetti deferiti che, attraverso i legali che li rappresentano e/o assistono, espongono: - Tito Marabese.

Il Difensore, riprendendo la più che ampia memoria depositata, afferma la totale estraneità del Calciatore ai fatti contestati considerato che: l’illecito si è compiuto all’89° del II tempo della gara; nessuno di coloro che hanno ammesso i fatti ha citato il Marabese; questi non ha partecipato ad alcuna azione di gioco e non ha mai fatto da tramite nel compimento dell’illecito. Ritiene ancora che il Frediani non abbia proposto ai calciatori il compimento di alcun illecito, essendosi limitato a prospettare quali effetti avrebbero avuto sulla classifica i risultati conseguibili sul campo al fine di conseguire la promozione, ipotizzando, in linea puramente teorica. che in caso di sconfitta sarebbe stato vantaggioso perdere la gara con il massimo scarto di reti. Argomento questo non preso in considerazione da alcuno dei Calciatori presenti alla riunione (Vezzi, Burzagli, Saitta, Privitera) per averlo ritenuto inverosimile e paradossale. Comunque, al Marabese non può essere imputato quanto disposto dal c. 7 dell’art. 30, prevedendo detta norma che siano perseguibili soltanto coloro che siano venuti a conoscenza che” …società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti…” Egli ha agito in buona fede, non avendo contezza dell’antigiuridicità delle parole del Frediani, ritenendo che esse rappresentassero un’ipotesi meramente teorica. Contesta l’esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra il silenzio del Marabese e la commissione dell’illecito che si è compiuto solo negli ultimi minuti della gara. Conclude ritenendo che la partecipazione del Marabese all’incontro negli spogliatoi non possa essere presupposto per contestargli la violazione. Chiede tout court il proscioglimento del proprio assistito o, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima; - Filippo Vezzi, il Legale che lo assiste richiama il comportamento tenuto dal Calciatore per tutta la durata della gara e l’impegno profuso segnando anche una rete e reagendo, arrabbiandosi con essi, nel momento in cui i suoi compagni portavano a termine l’illecito. Evidenzia come le indicazioni dell’Allenatore, in occasione dell’incontro nello spogliatoio con i calciatori, non hanno alcun peso costituendo una mera spiegazione del regolamento del Torneo. Chiede il proscioglimento per il Vezzi o, in subordine, una sanzione che sia adeguata al comportamento tenuto sia in campo che in tutta la fase processuale. - la Società A.S. Figline 1965 l’Avvocato che la rappresenta ne chiede il proscioglimento in applicazione del principio ”ne bis in idem” nella considerazione che la Società è stata già sanzionata in sede del dibattimento principale. Richiama a tal fine la parte finale della motivazione del deferimento principale (…in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati…) ritenendo che fra i soggetti non identificati deve ricomprendersi il Calciatore Degli Innocenti. Rileva, quindi, che il precedente capo di incolpazione è già comprensivo del comportamento sanzionabile e che per lo stesso vengono oggi giudicati il medesimo calciatore e la Società Figline, ne consegue che è impossibile per il Tribunale ridecidere sullo stesso fatto. Ricorda che il Tribunale ha proceduto a derubricare il capo di incolpazione riferito al Presidente Simoni (da illecito a omessa denuncia) con un criterio che definisce elastico e che ritiene possa essere usato anche in questa sede, pur riconoscendo non esistere identità tra illecito e omessa denuncia. Chiede il proscioglimento della Società Figline o, in via del tutto subordinata, l’applicazione di una sanzione minima. Conclusa la fase dibattimentale il Tribunale passa a decidere le singole posizioni: - Degli Innocenti Tommaso, Calciatore: Accoglie integralmente le sanzioni proposte dalla Procura Federale in applicazione di quanto disposto dall’art. 128 del C.G.S.. - Tito Marabese e Filippo Vezzi, Calciatori: L’art. 30, c. 7, del C.G.S. pone a carico dei tesserati l’obbligo, nel caso siano venuti a conoscenza, a qualunque titolo, del fatto che sia posto in essere o stia per essere posto in essere un illecito sportivo. di informare la Procura Federale. L’imperatività della norma porta con sé il considerare l’omissione di denuncia come un vero e proprio reato di pericolo e come tale da sanzionare. I due Calciatori sono venuti a conoscenza del possibile illecito nel corso della riunione tenutasi negli spogliatoi con Allenatore e D.S. avendovi partecipato unitamente ai calciatori “anziani” della squadra, illecito portato a termine, come emerge dai giudicati di questo Tribunale e della C.F.A. in occasione del dibattimento precedente del quale il presente è stralcio. L’illecito peraltro è stato in effetti concluso allorché, all’89° del II tempo, i Calciatori della Società Figline trovandosi in svantaggio hanno favorito in modo evidente che la squadra della Società avversaria incrementasse ulteriormente il risultato portandosi sul risultato finale di 5 a 1. Peraltro dall’esame degli atti è evidente che essi hanno assistito al compiersi dell’illecito (il Vezzi si è, come riferito dal Difensore, anche “arrabbiato”) ma neanche in tale occasione hanno pensato ad informare la Procura Federale dell’accaduto. Contrariamente a quanto assunto delle difese, le indicazioni dell’Allenatore, nella riunione tenutasi in prossimità della gara determinante ai fini della promozione, non possono essere considerate una semplice boutade o comunque qualcosa di teorico avendo trovato riscontro in quanto accaduto in campo e descritto in maniera precisa dai tesserati esaminati – anche della Società avversaria – nel corso delle due istruttorie. La loro colpevolezza è quindi dimostrata. - A.S.D. Figline 1965: L’assunto difensivo non può essere accolto. Infatti questo Tribunale con la decisione n. 2/2022 e la Corte Federale di Appello hanno sanzionato i Calciatori all’epoca deferiti “..per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara”, ovvero per aver compiuto l’illecito sportivo. Tale capo di incolpazione ha determinato altresì la sanzione per responsabilità oggettiva a carico della Società. In questa sede viene contestato ai Calciatori Marabese, Vezzi e Degli Innocenti, non già l’aver dato luogo all’illecito, ma di aver omesso di denunciarne l’esistenza pur essendone a conoscenza. Di conseguenza la Società è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, c. 2, del C.G.S.. E’ decisione del Collegio quindi di infliggere all’A.S.D. Figline 1965 la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 750,00 (settecentocinquanta).

P.Q.M.

 il Tribunale Federale della Toscana delibera di infliggere: - ai Calciatori Marabese Tito e Vezzi Filippo la sanzione della squalifica per anni 1 (uno) ovvero nel minimo edittale previsto dall’art. 30 del C.G.S; - applicarsi al Calciatore Degli Innocenti Tommaso, in accoglimento della proposta formulata ex art. 128 C.G.S. dalla Procura, la sanzione della squalifica per mesi 18 (diciotto) oltre all’effettuare attività di volontariato presso ente dallo stesso scelto per la durata di mesi 18 (diciotto); - infligge alla Società A.S.D. Figline 1965 la sanzione della pena pecuniaria per euro 750,00 (settecentocinquanta/00). Dichiara chiuso il procedimento.

 

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