F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 149/TFN – SD del 05 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 20517 /571pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl – Reg. Prot. 133/TFN-SD

Decisione/0149/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0133/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20517 /571pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 20517/571pf22-23/GC/blp del 3 marzo 2023, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

"- Sig. Fusano Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC s.r.l., all'epoca dei fatti: violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato o doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver versato, entro il termine del 16 dicembre 2022, le ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022;

- Sig. Aliano Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC s.r.l., all'epoca dei fatti: violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 4, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver versato, entro il termine del 16 dicembre 2022, le ritenute irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022; - La Società Monterosi Tuscia FC s.r.l.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Fusano Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC s.r.l., all'epoca dei fatti, e del Sig. Aliano Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC s.r.l., all'epoca dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF".

La fase istruttoria

Il suddetto deferimento costituisce la conclusione di un'indagine eseguita nel procedimento disciplinare avente ad oggetto: "Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della società Monterosi Tuscia FC s.r.l., entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022, così come previsto dall'art. 85, lett. C) par. V), delle NOIF" iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.2.2023 al n. 571pf22-23.

Nel corso della stessa venivano acquisiti gli accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alla nota Prot. n. 181/2023 del 2 febbraio 2023, i fogli di censimento trasmessi dalla Lega Pro via e-mail del 2 febbraio 2023, le note di Co.Vi.So.C. datate 8 e 13 febbraio 2023 con chiarimenti ed integrazioni anche documentali, al cui esito la Procura Federale trasmetteva la comunicazione di conclusione delle indagini di cui al Prot. 19122/571pf22-23/GC/bpl del 16 febbraio 2023 agli odierni deferiti.

A seguito di siffatta comunicazione l'Avv. Anthony Hernest Aliano chiedeva di essere sentito e l'audizione si svolgeva in data 22 febbraio 2023 e lo stesso faceva poi pervenire le memorie integrative distinte dal Prot. 19870 del 24 febbraio 2023, dal Prot. 19873 del 24 febbraio 2023 e dal Prot. 20196 del 28 febbraio 2023.

La fase predibattimentale

Ritualmente convocata l'udienza del 29 marzo 2023, la società Monterosi Tuscia FC Srl si costituiva con memoria difensiva datata 24 marzo 2023 corredata da 4 allegati con la quale, in principalità, chiedeva il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione inferiore a quella prevista, anche al di sotto dei limiti edittali, "tenuto conto del periodo di squalifica già sopportato" e, in via istruttoria, instava per l'audizione durante l'udienza dibattimentale dell'Amministratore Delegato Avv. Anthony Hernest Aliano e della Dott.ssa Roberta Mauri, commercialista del sodalizio sportivo, sulla valutazione dalla stessa fatta della normativa statuale per i versamenti delle ritenute Irpef e sulla condotta che l'ha determinata, in autonomia, perché munita di mandato, a ritenere di procedere con l'istanza di rateizzazione, comprese per le ritenute dei due mesi citati.

I Signori Mauro Fusano e Anthony Hernest Aliano, nelle rispettive qualità di Presidente e di Amministratore Delegato della società sportiva, con memoria sempre datata 24 marzo 2023, hanno asserito e documentato di aver accordato con la Procura Federale l'applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 127 CGS, con richiesta di irrogazione della sanzione concordata (mesi due di inibizione commutata, su richiesta degli interessati, in ammenda di Euro 6.000,00= al tasso di conversione di Euro 100,00= al giorno per ciascuno) e di audizione dell'Avv. Leonardo Testi.

Il dibattimento

All'udienza del 29 marzo 2023, svoltasi in videoconferenza, hanno partecipato per la Procura Federale il Dott. Luca Scarpa nonché l'Avv. Leonardo Testi per la società ed i due amministratori e personalmente l'Avv. Anthony Hernest Aliano.

Il Rappresentante della Procura Federale ha confermato gli accordi ex art. 127 CGS raggiunti con i signori Mauro Fusano e Anthony Hernest Aliano, provocando la sospensione temporanea per una camera di consiglio per la valutazione dei presupposti, cui ha fatto seguito una separata decisione.

Successivamente il Dott. Luca Scarpa ha richiamato integralmente l'atto di deferimento ed ha chiesto di irrogare la sanzione pari al minimo edittale di punti due di penalizzazione nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl da scontarsi nella presente stagione sportiva, pur invitando il Tribunale adito a "valutare le attenuanti in favore della stessa".

L'Avv. Leonardo Testi, difensore dei deferiti, ha richiamato la propria memoria difensiva e l'Avv. Anthony Hernest Alano, pur ammettendo la responsabilità della società, ha sottolineato la buona fede della stessa, rimettendosi alla valutazione del Tribunale adito.

Non risultava presente la Dott.ssa Roberta Mauri, di cui era stata chiesta l'audizione in sede dibattimentale.

I motivi della decisione

a) in fatto.

Nella citata comunicazione Prot. n. 181 del 2 febbraio 2023 la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) segnalava che, all'esito di verifiche, l'Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo aveva rilevato che la Società Monterosi Tuscia FC Srl, partecipante al campionato di Serie C, non aveva provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2022, al versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022 (emolumenti netti che erano stati oggetto di corresponsione nei mesi di novembre e dicembre 2022) come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF per l'importo di Euro 83.789,04= e che la Società, avendo effettuato il pagamento di tali emolumenti netti successivamente all'1 novembre 2022, non poteva sospendere il versamento delle ritenute fiscali "in quanto i termini per tale adempimento risultano successivi ai termini sospesi concessi dalle stesse disposizioni" (il riferimento era alle circostanze rilevate per le quali il sodalizio si era avvalso ai fini dell'assolvimento del residuo debito fiscale dalle facoltà concesse dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 923 e 924, L. n. 234/2021, all'art. 7, commi 3-bis e 3-ter, L. n. 34/2022, all'art. 39, comma 1, L. n. 91/2022 e all'art. 1, c. 160, L. n. 197/2022 relative agli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti, collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente corrisposti entro il 31 ottobre 2022 nonché, ai fini dell'assolvimento del debito contributivo residuo, delle facoltà concesse, delle stesse agevolazioni normative sopra citate relativamente ai contributi Inps sugli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti, collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente sino alla mensilità di ottobre 2022).

Acquisiti visure camerali, fogli di censimento e verbali assembleari emergeva che alla data del 7 ottobre 2022, come da verbale di Assemblea ordinaria in pari data, era stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione composto, per quanto qui rilevante, dal signor Mauro Fusano quale Presidente con la legale rappresentanza e dal signor Anthony Hernest Aliano quale Amministratore delegato dotato, a sua volta, della legale rappresentanza e di poteri di firma.

A seguito di esplicita domanda della Procura Federale, la Co.Vi.So.C. chiariva, con e-mail in data 13 febbraio 2023, che la mensilità di emolumenti di settembre 2022 a favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo era stata corrisposta in data 10 novembre 2022 e che la mensilità successiva di ottobre 2022 agli stessi beneficiari era stata corrisposta il 14 dicembre 2022.

Successivamente alla comunicazione di chiusura delle indagini nel corso dell'audizione dallo stesso richiesta, l'Avv. Anthony Hernest Aliano, previa debita produzione di contabile, riferiva testualmente: "abbiamo provveduto, ricevuta la notifica della C.C.I., al pagamento con immediatezza delle ritenute con addebito con data valuta 16 febbraio 2023 di complessivi Euro 83.789,04=, oltre quelle in rituale scadenza".

Inoltre lo stesso, con la prima memoria difensiva del 24 febbraio 2023 alla Procura Federale, manifestava la buona fede del sodalizio che sarebbe incorso in errore imputabile alla commercialista della Società che aveva erroneamente incluso nell'istanza di rateizzazione del tributo Irpef di competenza del periodo ottobre 2021-ottobre 2022, presentata in data 16 dicembre 2022, anche le ritenute dei mesi di settembre e ottobre 2022 "la cui competenza per cassa, per il vero, non era ancora maturata e, dunque, ratealizzabile", allegando estratti conto di più istituti di credito atti a dimostrare che alla data del 16 dicembre 2022 la Società avrebbe avuto la provvista necessaria al pagamento delle ritenute fiscali di cui è contestato l'omesso versamento e comunque avrebbe potuto procedere con compensazione del credito d'imposta già maturato per le competenza di luglio ed agosto 2022. A questa memoria difensiva ne faceva seguire altra una mezz'ora dopo, con documentazione atta a comprovare la provvista che godeva in data 16 dicembre 2022 il sodalizio presso le banche sulle quali intratteneva i conti correnti (superiore a quella necessaria per il pagamento delle ritenute fiscali) e scambi di posta elettronica con il direttore di una delle stesse con l'estratto conto e certificazione inerente al saldo attivo. Infine, l'Avv. Anthony Hernest Aliano inviava altra e-mail in data 28 febbraio 2023 alla Procura Federale, nella quale ribadiva che le ritenute d'acconto delle due mensilità di settembre ed ottobre 2022 erano state inserite nella domanda di rateizzazione con pagamento delle prime tre rate in data 29 dicembre 2022 e che comunque le stesse erano state pagate integralmente il 16 febbraio 2023, con richiesta di archiviazione del procedimento.

b) Considerazioni in diritto.

1. E' circostanza incontrovertibile, in quanto documentata dalla Procura Federale e pacificamente ammessa e confermata dal sodalizio sportivo, che la società Monterosi Tuscia FC Srl, in violazione al disposto di cui all'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, non abbia versato le ritenute Irpef relative al secondo semestre (1 settembre - 31 ottobre 2022) in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo entro la data del 16 dicembre 2022, per un ammontare pari a Euro 83.789,04=.

La normativa agevolativa sopra richiamata (art. 1, commi 923 e 924, L. n. 234/2021, art. 7, commi 3-bis e 3-ter, L. n. 34/2022, art. 39, comma 1, L. n. 91/2022) consentiva la sospensione dei versamenti da effettuarsi sino al 30 novembre 2022, rientrandovi così il versamento delle ritenute fiscali per gli adempimenti relativi agli emolumenti corrisposti entro il mese di ottobre 2022, per il quale il termine spirava il mese dopo.

Tuttavia la società sportiva aveva effettuato il pagamento degli emolumenti del periodo di riferimento di settembre e ottobre 2022 in due soluzioni rispettivamente alle date del 10 novembre 2022 e del 14 dicembre 2022, con la conseguenza che il termine per il versamento delle ritenute fiscali, in ragione dell'irrinunciabile principio di cassa che presiede agli obblighi di versamento in favore dell'Erario, veniva a spirare per entrambi successivamente al 30 novembre 2022, data ultima prevista al fine di ritenere applicabile la sospensione dell'adempimento, con l'effetto di non poter godere dai provvedimenti agevolativi e di essere incorsa nella violazione contestata nel deferimento.

2. La società deferita ha documentato e sostenuto di aver presentato in data 15 dicembre 2022 un'istanza di rateizzazione tramite la propria commercialista relativa al versamento delle ritenute Irpef, includendo, in erronea applicazione del principio di competenza, anche il bimestre settembre - ottobre 2022 oltre ai contributi Inps, giusta applicazione dell'art. 1, comma 160, L. n. 197/2022, optando per il pagamento in sessanta rate, con scadenza le prime tre entro il 29 dicembre 2022 e le restanti in rate mensili scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da quello di gennaio 2023.

Solo a seguito di approfondimenti successivi alla ricezione della C.C.I., gli amministratori si sarebbero accorti dell'errore in cui era incorsa la professionista incaricata inserendo nella rateizzazione i versamenti delle ritenute Irpef di settembre ed ottobre 2022 che, in ragione del principio di cassa, non erano ancora maturati e dunque rateizzabili, restando estranei all'agevolazione da ultimo invocata e pertanto provvedevano al pagamento integrale di tali ritenute per il complessivo importo di Euro 83.345,84= in data 16 febbraio 2023.

Ha anche aggiunto e sempre comprovato che, alla data del 16 dicembre 2022, termine previsto dalla normativa federale per il pagamento delle ritenute Irpef, aveva una valuta per sommatoria sui propri conti correnti superiore a quella necessaria per eseguire il versamento omesso, tramite giroconti su un unico conto corrente in modo da eseguire il pagamento "in maniera unidirezionale".

2.1 L'errore valutativo, anche se fosse davvero imputabile in via esclusiva alla commercialista della società, resterebbe irrilevante ai fini della responsabilità degli amministratori e per essi della società. Ed invero la responsabilità nei confronti dell'Erario permarrebbe in capo alla società anche qualora la stessa dovesse (tardivamente) fornire la prova del conferimento dell'incarico professionale per intrattenere in via esclusiva i rapporti con l'Erario e dell'attribuzione alla professionista della più ampia sfera di autonomia nello svolgimento dell'incarico stesso, con messa a disposizione della provvista utile ai vari incombenti.

Nella fattispecie, oltre a non esistere agli atti alcun conferimento di incarico relativamente all'assolvimento degli obblighi di versamento delle emolumenti e delle correlate ritenute Irpef, ma solo un vago riferimento all'autonomia nell'incombente di redigere le deleghe di pagamento dei tributi, emerge che l'istanza di rateizzazione datata 15 dicembre 2022, erroneamente comprensiva delle ritenute Irpef per il bimestre settembre - ottobre 2022, reca la firma dell'Amministratore Delegato e del Revisore dei Conti (e non certo quella della commercialista).

Ne consegue che la società avrebbe avallato, anche in ragione di un omesso controllo, l'operato della sua professionista condividendolo e facendolo proprio.

2.2 In ogni caso quand'anche dovesse risultare esistente la delega riferita nella memoria difensiva, previo accertamento che l'errore professionale è ascrivibile alla professionista per violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia e degli interessi compromessi, la società mandante potrebbe agire per il recupero del danno risarcibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2236 e 1176 c.c. normalmente individuato nei maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal tributarista (in termini di sanzioni, interessi, maggiori imposte).

2.3 Inoltre proprio dalla lettura della sentenza del 16 novembre 2018 n. 29561 della S.C., Sezione Tributaria, emerge che il contribuente, cui venga cointestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non possa considerarsi esente da colpe per il solo fatto di aver incaricato un professionista dei relativi adempimenti, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine da escludere ogni suo profilo di negligenza, di aver svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, essendo la prova "superabile a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento". Tesi quest'ultima neppure adombrata dal sodalizio sportivo che anzi ha asserito di essere a fronte di un errore commesso in buona fede e che lo qualifica come scusabile, attribuendolo "all'elevato livello di complessità del sistema e della sovrapposizione schizofrenica di interpretazioni e aggiornamenti normativi".

Senonché l'errore in cui è incorsa la società deferita era facilmente evitabile usando l'ordinaria diligenza, assumendo in caso di dubbi eventuali informazioni presso la Lega di appartenenza e/o l'Organo di Vigilanza qualora fosse stato ritenuto necessario e non a caso è subito stato percepito e riconosciuto nel ricevere la C.C.I., cui ha fatto seguito nel medesimo giorno il pagamento spontaneo delle ritenute con due mesi di ritardo rispetto alla scadenza federale.

2.4 La mera circostanza che alla data del 16 dicembre 2022 la sommatoria della provvista giacente sui tre conti correnti consentisse in astratto il versamento delle ritenute Irpef è altrettanto irrilevante.

La norma violata sancisce non l'assenza della provvista in capo alla società per tali versamenti alla data di scadenza, bensì il loro omesso versamento a qualsiasi causa imputabile, che non goda di una specifica deroga.

Peraltro, per quanto irrilevante, va osservato dalla produzione degli estratti conto che la provvista sul conto corrente acceso con Banca Intesa San Paolo pari a Euro 41.862,94= al 16 dicembre 2022 si è poi ridotta a Euro 1.236,05= alla data del 31 dicembre 2022 per effetto di una serie di pagamenti nelle due ultime settimane con voci legate anche alla gestione sportiva del sodalizio (il dato delle giacenze al 31 dicembre 2022 dei due conti Fineco Bank SpA non risulta prodotto).

2.5 Ne consegue che nel caso di specie anche se l'errore nel ritardato versamento fosse stato commesso in buona fede e senza dolo, ferma la colpa come sopra evidenziata, non è però dato ravvedere alcuna efficacia esimente della responsabilità disciplinare come contestata, anche sotto il profilo della palese violazione  dei doveri generali di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto connesso all'attività sportiva, dovendo uniformare la propria condotta alla norma vigente, anche per rispettare le pari condizioni di partecipazione delle società calcistiche alle competizioni cui sono iscritte.

3. L'asserita condotta collaborativa/riparatoria della società deferita e l'applicabilità del principio di proporzionalità di cui all'art. 12, comma 1, e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, commi 1 e 2 e della loro valutazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, del CGS non consentono nella fattispecie di derogare alla sanzione minima edittale che la stessa Procura Federale si è trovata obbligata ad invocare nella sua funzione requirente, nonostante le espressioni di umana solidarietà rivolte agli amministratori del sodalizio sportivo e la generica sollecitazione rivolta all'organo decidente.

3.1 Ed invero questo Collegio, pur avendo preso in considerazione le condotte tenute dagli amministratori e le loro motivazioni, condivide l'orientamento della Corte Federale che, anche nell'ultimo arresto di cui alla decisione a Sezioni Unite n. 0078/ CFA2022-2023, ha ritenuto di non poter derogare alla norma sanzionatoria che prevede espressamente per il mancato pagamento entro la data prevista delle ritenute Irpef del solo secondo semestre, l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione richiamata dall'art. dell'art. 33, c. 4, lett. b), CGS, e cioè quella di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Nella motivazione la Corte, richiamando un proprio precedente sempre a Sezioni Unite (decisione n. 89/CFA/2019-2020), rileva la sussistenza di una diversità sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone (tesserati e altri) e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nell'attribuzione di punti negativi in classifica. Infatti le prime, essendo connotate da finalità essenzialmente retributive, pur conviventi con la funzione preventiva, devono calibrarsi in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile dall'intensità dell'elemento volitivo, da recidiva, da ravvedimento operoso ecc.), mentre le seconde devono tener conto dell'immanente conflitto agonistico di interessi tra i vari protagonisti delle competizioni. "Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante- certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze -tanto aggravanti quanto attenuanti- aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere nei limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salvo esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti in classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere -più o meno- avvantaggiati dall'handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché in tal caso la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza inriferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali".

3.2 La coerente applicazione dei suddetti principi alla luce dell'infrazione commessa e della previsione sanzionatoria, che non prevede deroga alcuna e che anzi è rafforzata dall'utilizzo della locuzione "a partire da almeno due punti..." comporta l'impossibilità di derogare al limite minimo edittale.

4. La responsabilità della società deferita sia sotto il profilo di quella diretta per la violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posti in essere dal Suo Presidente e dal Suo Amministratore Delegato, entrambi con poteri di legale rappresentanza sia sotto il profilo della responsabilità propria per la violazione dell'art. 33, comma 4, del CGS in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF è pacifica nelle argomentazioni già esposte nel rigettare le eccezioni sollevate dalla difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Monterosi Tuscia FC Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI

Maurizio Lascioli                                                         IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 5 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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