C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Gara Ambra – Bibbiena del 26 febbraio 2023. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 62 del 02 marzo 2023 C.R. Toscana.

Gara Ambra – Bibbiena del 26 febbraio 2023. Campionato di Prima Categoria. In C.U. n. 62 del 02 marzo 2023 C.R. Toscana.

Reclama la U.S.D. Ambra avverso la seguente sanzione inflitta a carico di un proprio calciatore dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE GREGUCCI FEDERICO (AMBRA) Per aver offeso il D.G. ed aver ritardato l’uscita dal terreno di gioco. Sanzione aggravata in quanto capitano.”. La Società reclamante non nega che vi sia stata una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del D.G., ma nega che tale condotta si sia concretizzata in un contatto fisico tale da giustificare l’applicazione di 4 giornate di squalifica ed all’uopo richiama l’art. 19 comma 4 del C.G.S.. Evidenzia altresì che il Gregucci non ha avuto precedenti squalifiche e/o segnalazioni per comportamenti scorretti e/o ingiuriosi nei confronti degli Ufficiali di Gara e per l’effetto chiede una riduzione della squalifica. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo conferma integralmente la propria refertazione. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Invero la squalifica del calciatore Gregucci, come del resto già ben precisato dal G.S.T. nella motivazione, è frutto di una pluralità di condotte ed elementi che hanno concorso a determinarla, mentre la norma richiamata dalla reclamante è assolutamente estranea al caso di specie. In particolare nel caso di specie la sanzione base è determinata dall’ingiuria rivolta al D.G. da parte del calciatore, ingiuria che tra l’altro è ammessa anche dalla Società reclamante; orbene sul punto la norma che deve essere richiamata non è l’art. 19 comma 4, bensì l’art. 36 comma 1 lett. a del C.G.S. a mente della quale la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara deve essere sanzionata la squalifica minima di due giornate. Tuttavia, nella vicenda che ci occupa, tale condotta risulta aggravata da altri due elementi: -il ritardo nell’abbandono dal terreno di gioco da parte del Gregucci successivamente al provvedimento di espulsione, infatti lo stesso continua a protestare ed impiega circa 1 minuto ad uscire; -la qualifica di capitano rivestita dal calciatore al momento del fatto, infatti eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico, così come previsto dall’art. 73 comma 4 delle N.O.I.F.. Tali elementi, nella corretta valutazione effettuata dal G.S.T. in prime cure, hanno – di faato -concorso ad un aumento della sanzione base fino alle 4 giornate effettivamente comminate al calciatore, di guisa che la determinazione della reclamata squalifica risulta in realtà congrua ed adeguata a quanto emerso dagli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore Gregucci Federico e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato.

 

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