C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Gara Sport Club Asta – Nuova A.C. Foiano del 18 febbraio 2023. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023 C.R. Toscana.

Gara Sport Club Asta – Nuova A.C. Foiano del 18 febbraio 2023. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023 C.R. Toscana.

Reclama la A.S.D. Sport Club Asta avverso la seguente sanzione inflitta a carico di un proprio calciatore dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 24/4/2023 CARAPELLI ALESSANDRO (SPORT CLUB ASTA) Per aver spintonato il D.G. ed aver protestato veementemente nei suoi confronti.”. La Società rileva dapprima che nel referto arbitrale manca qualsiasi riferimento ad una protesta veemente, quindi il fatto dovrebbe ricondursi solo ad una semplice protesta che di per sé non sarebbe idonea ad integrare alcun provvedimento disciplinare. Inoltre la stessa Reclamante osserva come nessuno dei propri componenti abbia visto alcuna spinta all’Arbitro da parte del calciatore Carapelli, tuttavia, pur consapevole del valore di prova privilegiata che deve essere attribuito al referto di gara, ritiene che la sanzione debba essere ridotta, infatti richiamando all’uopo l’art. 36 comma 1 lett. b del C.G.S. – sempre a detta della Reclamante – non potrebbero ravvisarsi nel caso di specie circostanze tali da aggravare la condotta del Carapelli determinando così un inasprimento della sanzione minima di 4 giornate prevista dalla citata norma. In particolare - evidenzia lo Sport Club Asta - a seguito della spinta l’Arbitro non avrebbe subito alcuna conseguenza fisica dolorosa e neppure alcuna conseguenza dinamica coercitiva, quale ad esempio un arretramento che sarebbe stato invece sintomatico della rilevanza ed intensità della spinta inferta al D.G.. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo viene a dettagliare l’episodio de quo, in particolare precisa che il calciatore lo ha spinto alle spalle con intensità medio-alta tanto da sbilanciarlo lateralmente di un metro e costringendolo a fare un passo per evitare di cadere, precisa inoltre che il calciatore protestava con tono ed atteggiamento alterati per la mancata concessione di un calcio di rigore pur abbandonando il terreno di gioco senza ulteriori complicazioni successivamente al provvedimento di espulsione. Il Collegio ritiene che la sanzione sia sostanzialmente congrua ed adeguata ai fatti contestati. Infatti il D.G. ha precisato, seppur in maniera un po’ tardiva (meglio sarebbe stato che già il referto fosse stato maggiormente circostanziato), nel supplemento reso alla Corte che la spinta è stata in realtà di medio alta intensità tanto da sbilanciarlo leggermente ed ha altresì evidenziato il tono e l’atteggiamento alterati assunti dal calciatore nella protesta, circostanza quest’ultima che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Reclamante, integra certamente gli estremi di un atteggiamento irriguardoso ai danni del D.G. assumendo già così una rilevanza disciplinare autonoma. In conclusione, sia il tono alterato assunto dal Carapelli nella protesta che soprattutto l’intensità della spinta, giustificano nel caso di specie l’inasprimento operato dal G.S.T. in relazione alla sanzione base prevista dall’art. 36 comma 1 lett. b del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore Carapelli Alessandro e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato.

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